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Ordinanza — n. 5363/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming appellate court misclassified a lease as usage-based rather than transfer-based.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5363/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Salvatore Deraco's appeal against a lower court ruling that classified a vehicle lease as a transfer-based agreement rather than a usage-based one. Deraco argued the contract terms and residual value indicated a transfer, while BMW Bank maintained the classification was correct based on established jurisprudence. The court found the appeal inadmissible because the factual assessment regarding the lease type fell within the trial court's exclusive powers and was not subject to review on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1458, n. 1; Art. 1526 c.c.: The Court of Cassation cannot review the factual assessment of whether a lease is transfer-based or usage-based, as this determination relies on the trial court's evaluation of contract terms and residual value.

Parole chiave

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lease classification transfer versus usage appellate review limits factual assessment Cassation inadmissibility concedente di leasing contratto di locazione diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 1458, n. 1 c.c.
Art. 1526 c.c.
d.m. 55/2014
2.1 Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 d.m. 55/2014 come modificato da d.m.
d.m. 147/2022
55/2014 come modificato da d.m. 147/2022 quanto ai giudizi davanti alla Corte d’appello.
articolo 1256 c.c
Trattandosi allora di un leasing traslativo, ad avviso del ricorrente controparte dovrebbe restituire i ratei pagati, “avendo diritto eventualmente soltanto all’equo compenso” ex articolo 1256 c.c.
articolo 1526 c.c
9210/2022 in ordine all’applicazione analogica dell’articolo 1526 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13965/2019
Cass. 27999/2019
Cass. 9210/2022
Italian court dismisses appeal on lease termination, upholding penalty clause over restitution of payments.
Cass. S.U. 2061/2021
Cass. 18195/2007
Cass. 888/2014
(pertinenti sarebbero pure Cass. 888/2014, Cass.
Cass. 13418/2008
888/2014, Cass. 13418/2008 e Cass.18195/2007).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20852/2023 R.G. proposto da : DERACO SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTICO DOMENICO (NTCDNC72B03C747F) -ricorrente- contro BMW BANK GMBH, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBAN MICHELE (LBNMHL63E10L781A) -controricorrente- nonchécontro BIELLA AUTO SRL IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1127/2023 depositata il 23/5/2023;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/1/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Considerato che: Per quanto qui interessa, con sentenza n. 305/2020 il Tribunale di Verona condannava Salvatore Deraco pagare a BMW Bank GMBH - Succursale Italiana la somma di euro 15.142,84, oltre accessori, per contratto di leasing riguardante un’automobile e per contratto di finanziamento accessorio a contratto di manutenzione. Il Deraco proponeva appello, rigettato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 1127/2023. Il Deraco ha proposto ricorso, basato su due motivi, da cui BMW Bank GMBH si è difesa con controricorso.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva. Le partihanno depositato rispettiva memoria. Ritenuto che: 1.1 Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1458, primo comma, e 1526 c.c. per avere il giudice d’appello qualificato contratto di finanziamento “leasing di godimento” anziché “leasing traslativo”. La corte territoriale avrebbe così violato giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. 13965 e 27999 del 2019; Cass.9210/2022; S.U. 2061/2021), dal momento che “travisa le condizioni del contratto di leasing oggetto di causa”, in cui “l’insieme dei canoni dovuti dall’utilizzatore (Deraco) non era significativamente inferiore al capitale investito dal concedente (BMW Bank) sì da lasciare scoperta una parte rilevante”; e la vettura “aveva conservato, alla scadenza del contratto, un residuo valore particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore”, il quale “aveva la facoltà di acquistare o riscattare la proprietà del bene esercitando l’opzione d’acquisto”.

Le rate erano state previste per un periodo di 48 mesi, e ognuna ammontava a euro 563,20, Iva inclusa. Pertanto il totale era di euro 27.033,60, Iva inclusa, e il prezzo per acquistare il veicolo poi concesso in leasing era stato di euro 29.000. Quindi si sarebbe trattato di un leasing traslativo, giacché il totale dei canoni copriva “quasi per intero il capitale investito dal concedente per l’acquisto” - euro 29.000 - , “lasciando scoperta una minima parte (2000 euro)”. Inoltre l’auto, alla scadenza del contratto, avrebbe conservato “un valore particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore”, come dimostrerebbe il prezzo della rivendita avvenuta il 6 luglio 2017 (euro 14.500), molto più alto del prezzo di opzione.

Trattandosi allora di un leasing traslativo, ad avviso del ricorrente controparte dovrebbe restituire i ratei pagati, “avendo diritto eventualmente soltanto all’equo compenso” ex articolo 1256 c.c. “tale da remunerare il solo godimento” (si richiamano Cass.1625/2015, Cass. 19732/2011, Cass. 19287 e 73 del 2010). Si invoca poi Cass. 9210/2022 in ordine all’applicazione analogica dell’articolo 1526 c.c. alla risoluzione del leasing traslativo e, citata altresì ulteriore giurisprudenza relativa all’articolo 1526 c.c., si sostiene che nel caso in esame la controparte avrebbe “trattenuto i ratei versati dal Deraco, a titolo di penale, pur avendo ottenuto la restituzione … ed incassato il prezzo della successiva rivendita”, con conseguente violazione dell’articolo 1526 c.c. (pertinenti sarebbero pure Cass. 888/2014, Cass. 13418/2008 e Cass.18195/2007). 1.2 Cass. 13965/2019, citata dallo stesso ricorrente, insegna che si è dinanzi ad un leasing di godimento “se l’insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell’operazione di acquisto e concessione in locazione e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale”, mentre si è dinanzi ad un leasing traslativo “se l’insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione” (si trattava di un caso in cui il leasing venne ritenuto traslativo e il valore dell’opzione era dello 0,1% rispetto al valore del bene).

A sua volta Cass. 18195/2007 dichiara che è leasing di godimento quello pattuito per finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un’apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e a fronte dei canoni che costituiscono soltanto il corrispettivo dell’uso, mentre è leasing traslativo quando “la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto; l’accertamento della volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici ovvero per vizio di motivazione” (conformi Cass. 12317/2005 e Cass. 24214/2006).

Nel caso in esame non sono lamentati né la violazione dei canoni ermeneutici né il vizio motivazionale, e la questione che viene sottoposta, in ultima analisi, è riconducibile a una critica dell’accertamento fattuale: pertanto il motivo risulta inammissibile. 2.1 Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 d.m. 55/2014 come modificato da d.m. 147/2022 quanto ai giudizi davanti alla Corte d’appello. La Corte d’appello avrebbe liquidato gli onorari “in misura nettamente superiore ai valori medi” senza spiegarne le ragioni. 2.2 A tacer d’altro, la motivazione della sentenza è in realtà basata su una evidente, per quanto implicita, ragione: la seconda sentenza è del tutto conforme alla prima, per cui l’appello avrebbe potuto anche condurre l’attuale ricorrente all’applicazione nei suoi confronti dell’articolo 96, terzo o secondo comma c.p.c.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente BMW Bank GMBH , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente BMW Bank GMBH. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo