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Ordinanza — n. 5313/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of evidence and improper factual re-evaluation in traffic accident liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5313/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that denied liability in a traffic accident case. The appellant argued that the appellate court failed to properly evaluate witness testimony and the confession submitted to the insurance company, claiming a violation of procedural and substantive laws. The court dismissed these claims because the appellant sought a re-evaluation of factual findings, which exceeds the scope of a review for legal errors, and the lower court correctly applied the principle that confessions do not constitute full proof against the party who made them.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the weight of evidence; appeals must focus on legal errors, not requests for a more favorable interpretation of facts or proof.

Parole chiave

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factual re-evaluation confession evidence burden of proof scope of cassation traffic accident liability witness testimony appellate review risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2054 c.c.
20867 del 2020), impingendo in una richiesta di riesame della quaestio facti.Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 2054, 2697, 2733, 2735 c.c.
Art. 2697 c.c.
Francesco Fazio propose appello chiedendo una rivalutazione delle prove e del Cid versato in atti, oltre che prospettando la violazione dell’art. 2697 c.c. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n.
Art. 2733 c.c.
Quanto al Cid la corte, conformandosi al consolidato indirizzo di legittimità, ha ribadito che la dichiarazione confessoria in esso contenuta non ha valore di piena prova nei confronti di una delle parti ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice in applicazione dell’art. 2733, co.
Art. 2735 c.c.
Art. 132 c.p.c.
4 c.p.c., nullità della sentenza per aperta violazione dell’art. 132, comma 2 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost., radicale assenza di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per aperta violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11892 del 2016
è mal dedott a perché non osserva quanto prescritto da questa Corte (Cass. n. 11892 del 2016 ed, ex multis, Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020
11892 del 2016 ed, ex multis, Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020), impingendo in una richiesta di riesame della quaestio facti.Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22030/2023 R.G. proposto da : FRANCESCO FAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CONCETTO PIRROTTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BEATRICE SURACE in ROMA VIA CASTELFIDARDO, 60 -ricorrente - Contro CARBONE ROCCO, FEDELE SALVATORE, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 697/2023 depositata il 25/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.

Rilevato che: Francesco Fazio, con atto di citazione del 22/6/2010, convenne davanti al Tribunale di Palmi la Milano Assicurazioni SpA, Rocco Carbone e Salvatore Fedele per sentir accertare la responsabilità del Fedele per il sinistro che lo aveva coinvolto e per sentir condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 258.190,79, oltre interessi legali e rivalutazione. Si costituì in giudizio la compagnia Milano Assicurazioni eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito contestò la domanda, chiese l’accertamento del concorso di colpa dell’attore e la riduzione della domanda risarcitoria.

Gli altri convenuti rimasero contumaci. Nel corso del giudizio furono ammesse prove, tra cui l’interrogatorio formale del convenuto Fedele Salvatore, all’esito delle quali il Tribunale rigettò la domanda. Francesco Fazio propose appello chiedendo una rivalutazione delle prove e del Cid versato in atti, oltre che prospettando la violazione dell’art. 2697 c.c. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 697 del 25/9/2023, ha rigettato il gravame confermando che,dalle risultanze istruttorie,non emergeva prova sufficiente del fatto che il conducente danneggiante fosse il Fedele, anche per l’inattendibilità delle prove testimoniali.

Quanto al Cid la corte, conformandosi al consolidato indirizzo di legittimità, ha ribadito che la dichiarazione confessoria in esso contenuta non ha valore di piena prova nei confronti di una delle parti ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice in applicazione dell’art. 2733, co. 3 c.c. Avverso la sentenza Francesco Fazio propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La compagnia di assicurazioni resta intimata. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione di norme di diritto, artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. -il ricorrentelamenta che il giudice del merito ha omesso di rilevare che i testi avevano indicato le modalità con le quali il sinistro si era verificato, attribuendone in via esclusiva la responsabilità alla condotta negligente e colposa del Fedele.

Prosegue nel ricostruire la dinamica del sinistro e menziona il contenuto delle singole deposizioni testimonialiescusse per rappresentare un quadro congruente e sorretto da elementi di prova; ricorda che la prova testimoniale è la prova regina del processo, pur essendo rimessa al giudice del merito la valutazione dell’attendibilità del teste e la concludenza ai fini della decisione finale. I giudici del merito non avrebbero adeguatamente rappresentato le ragioni di dissenso rispetto alle prove acquisite né avrebbero fatto corretta applicazione del principio solidaristico di rilievo sovranazionale “vulneratus ante omnia reficiendus” Il motivo éinammissibile in quanto, contestando l’arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, chiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione delcompendio probatorio e degli elementi di fatto acquisiti al giudizio, così ponendosi al di fuori del perimetro proprio del giudizio di legittimità.

La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è mal dedott a perché non osserva quanto prescritto da questa Corte (Cass. n. 11892 del 2016 ed, ex multis, Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020), impingendo in una richiesta di riesame della quaestio facti.Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 2054, 2697, 2733, 2735 c.c. e 232 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente , sempre rimanendo sull’accertamento del fatto, prospetta la violazione dell’art. 2054, 1 ° comma e 2° comma c.c. per non aver il giudice valutato funditus se il danneggiato avesse conformato la propria condotta alle norme di circolazione stradale e a quelle di comune prudenza, se avesse interpretato correttamente la mancata presenza del convenuto a rendere l’interrogatorio formale deferitogli e se l’attore avesse assolto o meno al principio di cui all’art. 2697 c.c. secondo cui, chi vuol fare valere in giudizio un diritto, ha l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Anche questo motivo non si sottrae al rilievo di inammissibilità perché, pur prospettando formalmente vizi di legittimità, non fa che rimanere sul piano fattuale, evocando inammissibilmente una più appagante interpretazione dei fatti e delle prove. Con il terzo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost., radicale assenza di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per aperta violazione dell’art. 132, comma 2 c.p.c. – il ricorrente lamenta che la corte del gravame non ha motivato in modo riferibile al minimo costituzionale ed é, anzi, caduta in palesi contraddizioni, contrastando in particolare il contenuto del Cid, e ciòin spregio alla specifica normativa di settore secondo cui il giudice deve liberamente apprezzare le dichiarazioni del conducente nei confronti dell’assicurazione e del proprietario del veicolo ma dette dichiarazioni fanno piena prova nei confronti del confidente.

Il motivo va disatteso in quanto la motivazione è tutt’altro che apparente avendo la corte d’appello argomentato nel senso della mancanza di prova dell’essere stato il Fedele il conducente del veicolo che ha causato il sinistro, d ella scarsa verosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali e della non piena rilevanza probatoria del Cid. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre pronunciare sulle spese perché la parte controricorrente è rimasta intimata. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello