Cassation court allows appeal against late appeals, ordering reimbursement of litigation costs to the winning plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Antonia Cavallaro's appeal against the lower court's decision to offset litigation costs between the two administrative defendants. While the lower court compensated costs based on late appeals, the Cassation Court ruled this reasoning was invalid regarding the successful plaintiff. Consequently, the Court ordered both the Province of Vibo Valentia and the Calabria Region to jointly reimburse the plaintiff for the appellate and cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 91 e 92 c.p.c.: The Court of Cassation may order the reimbursement of litigation costs to a successful party when the lower court's justification for offsetting costs relies on procedural defects (such as late appeals) that do not apply to the prevailing party, thereby establishing that cost allocation must reflect the actual procedural posture vis-à-vis the winner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21478/2021 R.G. proposto da : CAVALLARO ANTONIA, rappresentata e difes a dall ’ avvocato GERARDO MARIO GRAZIANO DRAGO (DRGGRD54P08I639M) , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, rappresentata e difes a dall ’ avvocato FABIO POSTORINO (PSTFBA69P23H224V), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- nonchécontro AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di VIBO VALENTIA -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA n. 172/2021depositata il 24/02/2021.
R.G. 21478/2021 Cron. Rep. C.C. 23/1/2025 C.C. 14/4/2022 LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Antonia Cavallaro convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Serra San Bruno, l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lei subiti a causa della devastazione di fondi di sua proprietà ad opera dei cinghiali. La parte convenuta si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.
Il contraddittorio fu esteso alla Regione Calabria, la quale si costituì ed eccepì a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò sia l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia che la Regione Calabria, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi euro 2.500, nonché al pagamento delle spese di lite.
2. La sentenza è stata impugnata con due separati atti di appello da parte delle due Amministrazioni soccombenti e il Tribunale di Vibo Valentia, dopo aver riunito le impugnazioni, con sentenza del 24 febbraio 2021 ha dichiarato inammissibili per tardività gli appelli proposti contro la Cavallaro, mentre ha rigettato nel merito l’appello proposto dall’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia nei confronti della Regione Calabria, compensando tra le parti le spese del giudizio di appello. Ha osservato il Tribunale, per quanto di residuo interesse in questa sede, che l’appello dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, tardivo nei confronti della danneggiata, era invece tempestivo quanto alla Regione Calabria; che l’appello di quest’ultima era tardivo e che l’intervento chiarificatore della giurisprudenza di questa Corte in ordine al riparto di responsabilità tra Regioni e Province nel risarcimento dei danni procurati dalla fauna selvatica giustificava la compensazione delle spese, alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia propone ricorso Antonia Cavallaro con atto affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Regione Calabria. L’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia non ha svolto attività difensiva in questa sede. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere errato il Tribunale nel compensare le spese di lite del giudizio di appello, essendo entrambe le Amministrazioni soccombenti rispetto alla ricorrente e tenendo conto del fatto che gli appelli erano stati dichiarati inammissibili per tardività.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale compensato le spese con una motivazione inesistente o meramente apparente.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono entrambi fondati. La spiegazione data dal Tribunale per giustificare la compensazione delle spese – consistente, come si è visto, nel richiamo ai mutamenti della giurisprudenza di questa Corte e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 – esiste e può essere condivisa in relazione ai rapporti tra le due Amministrazioni appellanti. È viceversa da ritenere non condivisibile né giuridicamente corretta nei confronti dell’odierna ricorrente, che è la parte danneggiata ed è risultata vincitrice rispetto ad entrambe le Amministrazioni appellanti, tanto in primo quanto in secondo grado. I due appelli, tra l’altro, sono stati dichiarati inammissibili per tardività, per cui la questione del chiarimento da parte della giurisprudenza non poteva assumere alcun rilievo; né sono utilmente invocabili i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze 15 luglio 2005, n. 14989, 30 luglio 2008, n. 20598, e 22 febbraio 2012, n. 2572.
4. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., condannando la Regione Calabria e l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di appello nei confronti di Antonia Cavallaro, liquidate come da dispositivo. A tale esito segue la condanna delle medesime Amministrazioni alla rifusione anche delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la Regione Calabria e l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Antonia Cavallaro, delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 1.200, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.500, di cui euro 200 per esborsi, ol