Italian Court dismisses appeal due to procedural violation regarding late service of hearing notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Italian Customs Agency against a lower court ruling awarding damages to a gaming equipment company. The agency argued for the rejection of the claim, but the Court found a critical procedural flaw where the hearing notice was served late, violating the 60-day requirement for the opposing party to submit a written defense. Consequently, the Court ordered a remand to the lower court to allow the proper service of the notice and the opportunity for the defense to be heard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; The failure to serve the hearing notice within the statutory period prior to the session constitutes a violation of the right of defense, necessitating a remand to correct the procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15192/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, quale successore per legge dall’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro EXTRA GAMES S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO LEPORE e MARCO RIPAMONTI, elettivamente domiciliata presso gli indirizziPEC indicat i da i difensor i -controricorrente- nonchénei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE -intimato- R.G. 15192/2021 Cron.
Rep. C.C. 23/1/2025 C.C. 14/4/2022 RINVIO A NUOVO RUOLO. avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 1534/2021depositata il 26/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe R AGIONI DELLA DECISIONE Ritenutoche La Extra Games s.r.l., proprietaria di apparecchi da intrattenimento per gioco lecito di cui all’art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di successore a titolo universale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da essa subiti a causa della necessità di vendere anzi tempo alcuni apparecchi da gioco risultati inidonei allo scopo; che si costituirono in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse parzialmente la domanda e, dichiarata l’erronea certificazione di conformità alle prescrizioni normative di una serie di schede di gioco, condannò l’Amministrazione dei monopoli di Stato al risarcimento dei danni liquidati nella somma complessiva di euro 323.358,62, nonché al pagamento delle spese di giudizio, dichiarando invece inammissibile la domanda avanzata nei confronti del MEF; che la sentenza è stata impugnata dall’Agenzia soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 26 febbraio 2021, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza del Tribunale e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di successore a titolo universale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con atto affidato a nove motivi; che resiste la Extra Games s.r.l. con controricorso affiancato da memoria.
Considerato che, come risulta dalla documentazione proveniente dalla cancelleria di questa Corte, l’avviso di udienza alle parti ricorrenti è stato inviato all’Avvocatura generale dello Stato, una prima volta, in data 19 novembre 2024, senza essere andato a buon fine; che, ricevuta comunicazione di tale esito, l’avviso è stato ripetuto dalla cancelleria il successivo 25 novembre 2024, questa volta con esito positivo; che tale secondo avviso, però, non è tempestivo, dal momento che non rispetta il termine di 60 giorni prima della data fissata per la discussione in camera di consiglio (art. 380-bis.1 cod. proc. civ.), per cui la parte ricorrente, in concreto, non ha potuto usufruire dell’intero periodo previsto dalla legge per il deposito della memoria, con conseguente violazione del diritto di difesa; che, non avendo la ricorrente depositato memoria, tale vizio procedurale non può ritenersi sanato; che, pertanto, appare necessario disporre un rinvio, allo scopo di provvedere alla suindicata comunicazione nel rispetto dei termini di legge.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo per l’incombente di cui in mot