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Ordinanza — n. 5211/2025 — snciv Generato dall'IA

Condominium appeal dismissed; utility company not required to prove resident status when requesting admin certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5211/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the condominium's appeal against a lower court ruling that rejected their opposition to an electricity debt. The condominium argued that the utility company erred by applying non-resident tariffs and failed to verify residency, claiming the municipality already held the data. The court held that while the utility company could request an administrative certification, it could not force the condominium to procure a document the municipality already possessed, yet the condominium's refusal to provide an alternative self-certification violated principles of good faith.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.c.; Art. 43 n. 1 DPR 445/2000; Art. 1375 c.c.: The administration may request a self-certification from a private party but cannot compel them to produce a document already held by the administration; however, a refusal to provide the self-certification violates the duty of cooperation under good faith principles.

Parole chiave

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administrative certification duty of cooperation good faith principle utility tariff classification burden of proof private law relationship municipal records distribuzione dell'elettricità

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.c.
Art. 18 n. 2 Law 241/1990
Art. 6 n. 4 Law 212/2000
Art. 43 n. 1 DPR 445/2000
Ciò in ragione dell‘art. 43 n.
Art. 1375 c.c.
articolo 1375 c.c
E ciò significa che, riferita questa regola, al rapporto privatistico, essa va letta anche alla luce dell’articolo 1375 c.c.: la parte deve cooperare, quando la cooperazione non implica per sé sacrificio, all’attuazione del rapporto.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12015/2015
Cass. 13822/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28408/2022 R.G. proposto da : CONDOMINIO VIA PACINOTTI N. 18 ALGHERO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SPANU GIULIO SALVATORE (SPNGSL41R30I863I) -ricorrente- contro ABBANOA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO, 42, presso lo studio dell’avvocato PISENTI FRANCESCO (PSNFNC65C17H501B) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 152/2022 depositata il 13/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.-Il Condominio di via Pacinotti, 18 ad Alghero aveva un contratto di fornitura di energia elettrica con Abbanoa spa, società incaricata alla gestione del servizio dal Comune di Alghero. Il gestore ha ottenuto, sulla base di tale contratto, un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, per la somma di 9.337,02 euro, a cui il medesimo condominio ha proposto opposizione. E lo ha fatto sostenendo che quella somma era il frutto dell’applicazione della tariffa non residenti, che era tariffa errata.

Ma soprattutto ha eccepito che era onere di Abbanoa spa acquisire le residenze dei condomini, in quanto esse erano note al suo mandante, ossia al Comune di Alghero. 2.- Si è costituita Abbanoa spa ed ha chiesto il rigetto della opposizione, osservando di avere correttamente chiesto all’amministratore di condominio, cui è stato inviato un questionario, di certificare la residenza dei condomini, e di averne avuto risposta negativa. 3.- Sia il Tribunale di Sassari che la Corte di Appello di Cagliari hanno rigettato l’opposizione, escludendo l’applicazione della legge citata dal condominio alla fattispecie in esame. 4.- Ricorre il Condominio di via Pacinotti, 18 con un motivo di ricorso, illustrato da memoria, cui ha fatto seguito il controricorso di Abbanoa spa.

Ragioni della decisione 1.-Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell’art.113 cpc e degli artt.18 n.2 della legge 7/08/1990 n.241; dell’art.6 n.4 della legge 27/07/2000 n.212; dell’art.43 n1 del DPR 28/12/2000 n.445. La tesi è la seguente. Il ricorrente contesta l’applicazione della tariffa non residenti, e contesta altresì la procedura con cui Abbanoa spa ha verificato se i condomini fossero o meno effettivamente, in maggioranza, non residenti nel condominio. In sostanza, quando Abbanoa spa è subentrata al precedente gestore, il contratto in essere era quello per non residenti, ma la stessa Abbanoa spa si è premurata di verificare se la situazione fosse mutata, ed ha inviato un questionario all’amministratore di codominio affinché costui attestasse la residenza dei condomini nello stabile.

L’amministratore ha risposto di non dover fornire una tale informazione in quanto lo stato di residente era agli atti del Comune di Alghero e dunque Abbanoa poteva acquisirlo direttamente. Ciò in ragione dell‘art. 43 n. 1 del DPR 28/12/2000 n.445, che prevede che: “ 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.

Secondo il ricorrente, i giudici di merito non hanno tenuto conto di questa come delle altre norme di segno analogo, ed hanno dunque addebitato al condominio l’onere di dimostrare la residenza dei condomini, violando dunque la regola secondo cui tale onere è della amministrazione, nel caso in cui essa abbia diretto accesso alla notizia che le serve. Il motivo è infondato. La legge sul procedimento amministrativo e poi le altre citate dal ricorrente, compresa la n. 445 del 2000, si applicano nei rapporti tra pubblica amministrazione e privato, mentre il caso presente è quello di un rapporto di natura privatistica, poiché ha ad oggetto la somministrazione di energia: la circostanza che la controparte agisca in base ad un provvedimento amministrativo con cui il Comune di Alghero ha attribuito la gestione dei rapporti di somministrazione non muta la natura di questi ultimi.

Il rapporto di concessione, o comunque sia di natura pubblica, è quello tra concedente e concessionario, ossia tra Comune di Alghero ed Abbanoa, mentre il rapporto tra quest’ultima, o anche tra il comune ed il soggetto destinatario della somministrazione, è pur sempre un rapporto di diritto privato, nel quale dunque non solo l’onere della prova, ma altresì i rispettivi obblighi di correttezza nella attuazione, sono diversi. Vale quindi nel rapporto tra privati il principio generale per cui chi fa valere un diritto deve provarlo: ed il condominio intendendo far valere il suo diritto ad una tariffa diversa, quella prevista per i residenti, aveva l’onere di dimostrane i presupposti.

Deve d’altro canto considerarsi che il citato articolo 43 pone un onere alternativo alla amministrazione: o verificare l’esistenza presso i propri stessi uffici della documentazione necessaria, oppure accettare l’autodichiarazione del dell’interessato. Abbanoa ha proceduto nel secondo senso: ha chiesto l’autodichiarazione dell’interessato, ed è fatto pacifico che la somministrazione riguardava il condominio in quanto tale e non già i condomini, per cui correttamente la richiesta di certificazione è stata rivolta all’amministratore.

Ma, soprattutto, la norma vieta alla amministrazione di privare l’interessato di un diritto o di una situazione attiva per il semplice fatto che il privato non ha fornito un documento che era già in possesso della stessa amministrazione; dunque ciò significa che non si può imporre al privato di produrre – e quindi procurarselo - un documento che è già in possesso di chi lo chiede; mentre è consentito alla amministrazione di chiedere una autocertificazione al privato. E ciò significa che, riferita questa regola, al rapporto privatistico, essa va letta anche alla luce dell’articolo 1375 c.c.: la parte deve cooperare, quando la cooperazione non implica per sé sacrificio, all’attuazione del rapporto.

Imporre al privato di procurarsi e produrre un documento che è già in possesso della pubblica amministrazione è contrario a correttezza (Cass. 12015/ 2015; Cass. 13822/ 2018). Ma diverso caso è quello del privato che, richiesto di tale autocertificazione, la neghi semplicemente sostenendo che non è tenuto a darla. In tal caso è costui a violare le regole di correttezza che impongono di cooperare all’adempimento quando esso non costa sacrificio alcuno alla controparte. La norma, in altri termini, vieta di richiedere al privato l’atto che l’amministrazione ha già presso di sé, ma non vieta di chiedere al privato una autocertificazione.

Con la conseguenza che la condotta del privato che rifiuti di produrla, se non è tale da far decadere il privato dal suo diritto, tuttavia è valutabile con il parametro della correttezza. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore