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Ordinanza — n. 5200/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of distinct factual grounds for double judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5200/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by the Apicella family inadmissible, ruling against IFIS NPL SPA. The appellants argued that the lower court's decision was insufficiently motivated regarding the renewal of a forensic document examination and the falsity of signatures. The court rejected these claims because the second-instance judgment fully confirmed the first-instance ruling without distinguishing the factual grounds between the two decisions.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.; Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the second-instance judgment fully confirms the first-instance decision and the appellant fails to demonstrate distinct factual grounds for both rulings.

Parole chiave

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inadmissible appeal double judgment distinct factual grounds forensic document examination signature falsity Cassation procedure insufficient motivation allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.
Il motivo è inammissibile poiché, trattandosi di doppia sentenza conforme, ex art. 348 ter, comma 5, cod.proc.civ.
Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo ex Art. 360 primo comma n.
Art. 96, 3° co., cod. proc. civ.
I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
Art. 333 cod.proc.civ.
Art. 366 n. 6 cod.proc.civ.
Il primo motivo, cui vanno accorpati i motivi due e tre, per evidente connessione delle questioni, è inammissibile ex art. 366 n.
art. 333 cod.proc.civ
art. 111 cod.proc.civ
Anna Apicella, Mauro Apicella e Pasquale Apicella hanno proposto appello, limitatamente alla denunciata apocrifia delle loro sottoscrizioni, contestando la legittimazione di IFIS intervenuta ex art. 111 cod.proc.civ.
art. 335 cod.proc.civ
I due ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ.
art. 345 cod.proc.civ
in quanto non risulta conferente con la ratio decidendi là dove la Corte di merito ha ritenuto, in conformità con la giurisprudenza, che la produzione documentale avvenuta ex art. 345 cod.proc.civ.
art. 182 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019
Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; cfr.
Cass. SU n. 7074 del 2017
anche Cass. SU n. 7074 del 2017) .
Cass. 18/12/2014, n. 26860
Cass. 22/12/2016, n. 26774
Cass. 06/08/2019, n. 20994
26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.
Cass. 28/02/2023, n. 5947
20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24996/2022 R.G. proposto da : APICELLA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI N. 36, presso lo studio dell’avvocato COLAVINCENZO ANTONIO (CLVNTN66T25C933T) rappresentato e difeso dall'avvocato GAETA MARIA MADDALENA (GTAMMD77C66H703T) -ricorrente- , APICELLA ANNA, APICELLA MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI N. 36, presso lo studio dell’avvocato COLAVINCENZO ANTONIO (CLVNTN66T25C933T) rappresentati e difesi dall'avvocato GAETA MARIA MADDALENA (GTAMMD77C66H703T) -ricorrente- contro IFIS NPL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.TRIONFALE 148, presso lo studio dell’avvocato RAGAZZONI DANIELE (RGZDNL77C27H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI MARCO (RSSMRC74P19L781M) -controricorrente- nonchè contro IFIS NPL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE, 148, presso lo studio dell’avvocato RAGAZZONI DANIELE (RGZDNL77C27H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI MARCO (RSSMRC74P19L781M) -controricorrente- nonchè contro IFIS NPL SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2124/2022 depositata il 29/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato in data 27/10/2022 PASQUALE APICELLA impugna per cassazione la sentenza n. 2124/2022emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, pubblicata in data 29/9/2022. Con separato ricorso notificato il 20/12/2022 Anna e Mauro Apicella impugnano la medesima sentenza. La intimata IFIS NPL INVESTING SPA e per essa IFIS NPL SERVICING SPA, ha notificato due controricorsi, illustrati da successiva memoria, eccependo la tardività della notifica del ricorso incidentale di Anna e Mauro Apicella, in quanto non notificato entro 20 giorni dal termine per l’iscrizione a ruolo, in violazione del disposto di cui all’art. 333 cod.proc.civ.

2. Assunta Ferraiolo, Pasquale Apicella, Mauro Apicella ed Anna Apicella si sono opposti al decreto ingiuntivo 2776/2013 del Tribunale di Firenze ottenuto da Centro Leasing Spa (successivamente Medio Credito Centrale Spa ed infine Intesa Sanpaolo Provis Spa) eccependo: - il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Salerno; - la apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione; - la nullità delle fideiussioni per omessa indicazione dell’importo massimo garantito e dell’oggetto; - la inefficacia delle fideiussioni per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Il Tribunale di Firenze, verificata la sola apocrifia della sottoscrizione apposta dalla sig.ra Assunta Ferraiolo mediante CTU grafologica, ha revocato il decreto ingiuntivo per questa posizione e ha, invece, condannato i restanti debitori al pagamento delle somme indicate in decreto ingiuntivo, detratti gli indennizzi nel frattempo ricevuti dalle assicurazioni.

3. Anna Apicella, Mauro Apicella e Pasquale Apicella hanno proposto appello, limitatamente alla denunciata apocrifia delle loro sottoscrizioni, contestando la legittimazione di IFIS intervenuta ex art. 111 cod.proc.civ. nel giudizio d’appello in luogo di Intesa Sanpaolo Provis Spa. La Corte d’Appello di Firenze, nel confermare la sentenza di primo grado, ha evidenziato che la documentazione prodotta in lingua inglese dalla parte appellata costituitasi in giudizio ex art. 111 cod.proc.civ. , valutata utilizzando la propria conoscenza della lingua inglese, fosse idonea ad attestare il subentro di IFIS nella posizione sostanziale e processuale del precedente creditore (banca Intesa); nel merito, ha evidenziato l’assenza di specifiche critiche sull’operato del CTU e, in ogni caso, le condivisibili argomentazioni adottate dal consulente per accertare l’autografia delle sottoscrizioni. Motivi della decisione 5. I due ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ.

6. Va in via pregiudiziale valutata l’eccezione di tardività del ricorso incidentale di Anna e Mauro Apicella.

7. L’eccezione è fondata.

8. L'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 cod.proc.civ., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 cod.proc.civ. (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 23903 del 29/10/2020).

9. Il ricorso principale risulta iscritto a ruolo il 31 ottobre 2022, e pertanto, il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere notificato non oltre il termine di 20 giorni dall’iscrizione a ruolo.La notifica del 20/12/2022 è pertanto tardiva.

10. Con il primo motivo ex articolo 360 , 1 ° comma n. 3 , cod. proc. civ. il ricorrente deduce che la cessione pro soluto di crediti fra Intesa e IFIS del 2017, avvenuta prima della costituzione in appello, risulterebbe non solo non prodotta nei termini, ma allegata in lingua straniera – senza traduzione giurata – e senza l’allegazione dello stralcio della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e che legittimato ad eccepire la carenza di legittimazione passiva, nel caso di specie, è il debitore, ma, in forza della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 16 febbraio 2016, n. 2951, la stessa può essere rilevata d’ufficio anche dal giudice. Parte controricorrente deduce che il ricorrente, in secondo grado, non ha contestato la titolarità attiva del credito, come dimostrato dal verbale dell’udienza del 25/2/2020 (prima udienza successiva alla costituzione di IFIS).

5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 122, 123, 182 e 345 cpc in quanto la Corte d’appello avrebbe violato la disposizione che impone l’uso della lingua italiana nel processo civile, per cui il documento depositato in inglese sarebbe inammissibile e se ne contesta l’utilizzabilità. Deduce che l’orientamento giurisprudenziale di cui a Cass. n. 13249/2011 al caso di specie non appare applicabile in quanto sul contenuto dei documenti (nella specie: estratto conto dal quale non si rileva il credito controverso) redatti in lingua straniera e non riconducibili alle parti non vi è alcun accordo e sussistono contestazioni specifiche.

5. Con il terzo motivo ex Art. 360 primo comma n.

3) i ricorrenti denunciano la omessa motivazione circa la contestazione della avvenuta cessione del singolo credito e circa la contestazione del documento denominato “estratto conto”, deducendo che la sentenza della Corte d’Appello di Firenze omette del tutto la motivazione in merito alle sollevate eccezioni circa il documento prodotto dalla resistente e denominato “Estratto conto”.

6. Il primo motivo, cui vanno accorpati i motivi due e tre, per evidente connessione delle questioni, è inammissibile ex art. 366 n. 4 cod.proc.civ. in quanto non risulta conferente con la ratio decidendi là dove la Corte di merito ha ritenuto, in conformità con la giurisprudenza, che la produzione documentale avvenuta ex art. 345 cod.proc.civ. in sede di appello, attestante la legittimazione passiva di IFIS NPL s.p.a., è idonea ed ammissibile, in conformità ai principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione relativamente a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale governata dall'art. 182 cod.proc.civ., secondo il quale le invalidità derivanti dal difetto di capacità processuale possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti con la regolarizzazione della costituzione in giudizio di quella cui la carenza si riferisce, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali che ricorrono soltanto ove la produzione non segua al rilievo officioso ed al termine conseguentemente concesso (citando Cass. sent. n. 17062/2019).

Sul punto, tuttavia, il motivo non contiene alcuna argomentazione volta a confutare tale argomentazione.

7. Inoltre, la Corte di merito, quanto alla eccepita carenza di una traduzione giurata della documentazione prodotta ai fini della prova del subentro della parte appellata nella posizione della creditrice per effetto di una cessione in blocco dei crediti, ha correttamente ritenuto che il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti.

Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa (Cass.n.13249/2011). L’impugnazione di tale secondo asserto, tuttavia, oltre a non contenere alcuna argomentazione diretta a confutare il principio applicato, difetta di autosufficienza ex art. 366 n. 6 cod.proc.civ. , poiché i motivi non deducono in quale sede processuale e in quali termini sia stata effettuata una effettiva contestazione dei documenti non tradotti (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; cfr. anche Cass. SU n. 7074 del 2017) .

8. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ex art. 360 primo comma n.

5) la insufficiente e contraddittoria motivazione nel respingere la richiesta di rinnovo della CTU grafologica.

9. Lamentano essere insufficiente mente e contraddittoria mente motivato il rigetto dell’istanza di rinnovo della CTU grafologica , nonché omessa la motivazione del rigetto delle doglianze di parte ricorrente in merito alla falsità delle sottoscrizioni apposte tutte nella medesima data.

10. La parte ricorrente, nel corso del giudizio di merito, avrebbe sollevato espresse critiche sull’operato del CTU, soprattutto alla luce della circostanza che proprio il CTU ha appurato la falsità di una delle firme, quella riconducibile alla sig.ra Ferriolo Assunta, mentre palesemente difforme apparirebbe anche la sottoscrizione della sig.ra Ferraiolo Anna, del tutto diversa da quella apposta durante il saggio grafico.

11. Ne deriverebbe che un maggiore approfondimento tecnico si rendeva necessario soprattutto per individuare l’apocrifia di tutte le firme, non solo della firma della sig.ra Ferraiolo Assunta 11.1. Il motivo è inammissibile poiché, trattandosi di doppia sentenza conforme, ex art. 348 ter, comma 5, cod.proc.civ. , parte ricorrente non ha assolto l’ onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse. Il motivo di ricorso, pertanto, si palesa inammissibile, avuto riguardo alla regola di cui sopra, la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado e non vengano indicate le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860;

Cass.22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).

12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

13. I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Condanna i ricorrenti, principale e incidentale , al solidale pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; al pagamento di € 6.000,00 ex art. 96, 3° co., cod. proc.civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,