Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Cataruozzolo, filed a challenge against a Naples Court of Appeal judgment but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposed settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.263/2024 R.G. proposto da : CATARUOZZOLO ROCCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via C ola di R ienzo , 111, presso lo studio dell’avvocato CARRIERO MARCELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MUSTONE CARLO MICHELE,domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro FREDA SANDRA, elettivamente domiciliata in R oma, Via M onte Acero, 2 - A, presso lo studio dell’avvocato BAZZANI GINO , rappresentata e difes a dall'avvocato PAVONE PASQUALINO , domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4500/2023 depositata il 24/10/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3 . 000 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25febbraio 202 5 Il