Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, represented by Luca Panarelli, did not request a decision on the settlement offer, while the respondent, represented by Maria De Carlo, maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4270/2023 R.G. proposto da : MONTEMURRO PIETRO, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PANARELLI LUCA (PNRLCU72A28L049I), domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro RINALDI NICOLA, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE CARLO MARIA (DCRMRA71E42F205S), domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO n. 131/2023 depositata il 19/01/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/02/