Decreto — n. 5167/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3695/2023 R.G. proposto da : ROSA GIOVANNI, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SERAFINI ASSUNTA RITA (SRFSNT64M53F101X), domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro TUA ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato CONTI LORENZO EMANUEL (CNTLNZ70M26F205H), domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- nonchécontro BONANNO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, viale xxi aprile 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE CORRADO (MRRCRD67B14D086L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERSINI ROBERTO (FRSRRT66S14E815K) , domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI LECCE n. 746/2022depositata il 28/06/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5167/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ROSA GIOVANNI, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SERAFINI ASSUNTA RITA (SRFSNT64M53F101X), domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro TUA ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato CONTI LORENZO EMANUEL (CNTLNZ70M26F205H), domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- nonchécontro BONANNO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, viale xxi aprile 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE CORRADO (MRRCRD67B14D086L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERSINI ROBERTO (FRSRRT66S14E815K) , domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI LECCE n. 746/2022depositata il 28/06/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3695/2023 R.G. proposto da : ROSA GIOVANNI, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SERAFINI ASSUNTA RITA (SRFSNT64M53F101X), domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro TUA ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato CONTI LORENZO EMANUEL (CNTLNZ70M26F205H), domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- nonchécontro BONANNO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, viale xxi aprile 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE CORRADO (MRRCRD67B14D086L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERSINI ROBERTO (FRSRRT66S14E815K) , domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI LECCE n. 746/2022depositata il 28/06/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna parte controricorrente in Euro 4.115,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il