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Decreto — n. 5065/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 5065/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Antonio Cioce, represented by two lawyers, filed an appeal against a second-instance judgment but remained silent regarding the proposed settlement. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the right to proceed, extinguishing the proceedings under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of a proposed settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural renunciation forty day period proposed settlement civil procedure code spese di difesa anticipo delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l e intimat e svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19643/2024 R.G. proposto da : CIOCE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ANDRIA VIA BARI 68 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MATERA MASSIMILIANO (MTRMSM69M17A285L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAUDIO ANTONIO (GDANTN76B18A662Y) -ricorrente- contro GRUMO ADELE, LORUSSO LEONARDA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.183/2024 depositata il 12/2/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l e intimat e svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 25/