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Decreto — n. 5064/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond within 40 days of proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 5064/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant, Quercia Silvana, had not responded to the proposal by the deadline, while the respondent, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., did not engage in any defensive activity. Consequently, the Court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for judgment constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal statutory period cassation appeal procedural extinction failure to respond spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.647/2024 depositata il 15/7/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spesedel giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.647/2024 depositata il 15/7/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spesedel giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18911/2024 R.G. proposto da : QUERCIA SILVANA, elettivamente domiciliato in TORINO VIA CABOTO 35 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SERRA BERNARDINO (SRRBNR65L16L219X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.647/2024 depositata il 15/7/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spesedel giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 25/