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Ordinanza — n. 4956/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows proceeding without suspension when appellate judgment is not yet res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4956/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the request to suspend proceedings, ordering the case to resume before the Tribunal of Naples. The lower court had suspended the trial pending the outcome of an appeal against a conflicting judgment, but the Supreme Court found this mandatory suspension unnecessary. The court ruled that since the appealed judgment was not yet final, the judge had the discretion to continue the case without waiting for the appellate decision to become res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 282, 295, 297, 336, 337 c.p.c.: When a conflicting judgment is under appeal and not yet res judicata, suspension of the prejudged proceeding is discretionary rather than mandatory.

Parole chiave

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suspension of proceedings res judicata requirement appellate judgment status discretionary suspension prejudicial question esecuzione del lodo arbitrale sospensione dell'esecuzione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 282 c.p.c.
Art. 295 c.p.c.
Art. 297 c.p.c.
civ.(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod.
Art. 336 c.p.c.
civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, cod.
Art. 337 c.p.c.
Regolamento di competenza – Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod.
art. 295 cod. proc. civ
art. 297 cod. proc. civ
civ.(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art.337, secondo comma, cod.
art. 282 cod. proc. civ
art. 337 cod. proc. civ
Regolamento di competenza – Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 29/07/2021, n.21763
Cass. 17/11/2021, n. 34966
Cass. 18/05/2022, n.16051
Cass., Sez. Un., 12/06/2012, n.10027
Cass. 29/03/2023, n.8885
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 07714/2024R.G., proposto da Arsenio Bizzarro; rappresentato e difes o da ll’Avv. Stefano Cappellu (pec dichiarata:avvocatostefanocappellu@pec.giuffre.it) , in virtù di procura allegata al ricorso; -ricorrente- nei confronti di La Fenice Group s.r.l.; -intimata- avverso l ’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord 15 febbraio 2024, resa nel procedimento iscritto al n. 6571/2023RG; udìta la relazionedella causa, svolta nella c amera di consiglio del 30 gennaio 2025 dalConsigliere Paolo Spaziani; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o O GGETTO :

Regolamento di competenza – Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - Condizioni. C.C. 30/01/2024 r.g.n. 07714/2024 Pres. Frasca Est. Spaziani Procuratore Generale Tommaso Basile , che ha c hiest o l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza. Rilevato che: 1.Arsenio Bizzarro ha ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord il decreto ingiuntivo n. 1681/2023 per la somma di Euro 129.000, oltre interessi, nei confronti della società La Fenice Group s.r.l., sulla base di un documento da essa proveniente, qualificato dall’ingiungente come riconoscimento di debito, ed avente il seguente contenuto:

“oggi il 10/04/2019 chiudiamo i conti con Arsenio compreso di tut t e le attività svolte sino ad oggi nella seguente transazione:euro 3.000/mese x (34) euro 27.000 con cessione di credito a casa sua”;

2. la società ingiunta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo: a)che il documento posto a fondamento della domanda monitoria costituiva piuttosto una “ricognizione di credito” con proposta transattiva in relazione a somme dovute dalla madre di Arsenio Bizzarro, sig.ra Michelina Petrone, a titolo di corrispettivo di lavori edili realizzati dalla Fenice Group s.r.l. presso la sua abitazione e non ancora saldati; b)che, inoltre, detto documento era già stato utilizzatoda Arsenio Bizzarro, per il tramite della società AN s.r.l. di cui era socio, nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.302/2020del Tribunale di Larino, emesso su richiesta della predetta società sempre nei confronti della F enice Group s.r.l., e revocato da l medesimo Tribunale con la sentenza n. 179/2023, di accoglimento dell’opposizione da questa spiegata; sentenza gravata dalla AN s.r.l. dinanzi al la Corte d’ appello di Campobasso,ove attualmente pendeva il giudizio di impugnazione;

3. c on ordinanza riservata alla prima udienza del 22 gennaio 2024 , emessa il 15 febbraio 2024 e comunicata il 16 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli Nord, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha sospeso il giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Larino, pendente dinanzi alla Corte d’appello di Campobasso; C.C. 30/01/2024 r.g.n. 07714/2024 Pres. Frasca Est. Spaziani il Tribunale ha rilevato, da un lato, che tale ultimo giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.302/2020 proposta dalla Fenice Group s.r.l.

“contro cui era stato emesso sulla scorta della medesima documentazione prodotta dall’opposto nel presente procedimento”; e ha ritenuto, dall’altro lato, che tra il procedimento pendente dinanzi alla Corte territoriale di Campobasso e il presente giudizio sussista una “connessione oggettiva e parzialmente soggettiva”, tale per cui dalla “risoluzione della vicenda” del primo “dipenda la decisione” del secondo;

4. avverso questa o rdinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza Arsenio Bizzarro, sulla base di un unico,articolato motivo; lasocietà La Fenice Group s.r.l. non ha risposto con scrittura difensiva, restando intimata; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte , chiedendo l’accoglimento delricorso; non sono state depositate memorie. Considerato che: 1.con l’unico, articolato motivo di ricorso viene denunciata « Violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 337 co. 2 c.p.c. c.p.c.- Erroneità della ordinanza di sospensione del giudizio per insussistenza del nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra causa pregiudicante e causa pregiudicata e, in ogni caso, vizio di motivazione in relazione all’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 337 co. 2 c.p.c.»; il ricorrente articola due censure; 1.a.in primo luogo contesta il rilievo (posto a fondamento del giudizio sulla sussistenza del nesso di pregiudizialità), secondo cui il decreto ingiuntivo n.302/2020 del Tribunale di Larino sarebbestato emesso su richiesta della AN s.r.l. contro la F enice Group s.r.l. sul l a scorta della “ med e sima documentazione” postaa fondamento della domanda monitoria formulata da Arsenio Bizzarro nei confronti della stessa società convenuta di n anzi al Tribunale di Napoli Nord; il ricorrente osserva , al riguardo, che nel procedimento dinanzi al T ribunale di L arino il decreto ingiuntivo era stato C.C. 30/01/2024 r.g.n. 07714/2024 Pres.

Frasca Est. Spaziani chiesto sullabase di due scritture private (una del 1° giugno 2011, da lui stipulata personalmente con tale P asquale G abella che aveva agito in rappresentanzadella società convenuta; l’altra del 18 maggio 2016, stipulata invece direttamente tra le due società) con cui La Fenice Group s.r.l. aveva conferito a lui e alla AN s.r.l. l’incarico di procacciare commesse relative a lavori edili nel territorio della Regione Molise ( con particolare riferimento alla ristrutturazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2002 ) , verso una provvigione de terminata secondo valori percentuali delle commesse effettivamenteprocurate; evidenzia, che, nell’ambito di tale procedimento, la scrittura ricognitiva del 10 aprile 2019 –sottoscritta dal legale rappresentante della Fenice Group s.r.l., Nicola Gabella –era stata prodotta dalla AN s.r.l. in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, a seguito alla contestazione , da parte dell’opponente,del potere rappresentativo di Pasquale Gabella, padre di Nicola, ed al fine di dimostrare che la società, a mezzo del proprio legale rappresentante,ne aveva ratificato l’operato; conclude che, con la sentenza di accoglimento dell’opposizione, fondata proprio sul difetto di potere rappresentativo di Pasquale Gabella, il Tribunale di L arino aveva valutato l’efficacia dell’atto del 10 aprile 2019 unicamente in funzione dell’eventuale ratifica del contratto di procacciamento di affari da quegli concluso , escludendoquesta efficacia sul l’assunto che il carattere generico di tale atto non consentivadi ritenere che esso si riferisse a lle attività svolte da AN s.r.l. in base alle scritture private del 2011 e del 2016, anziché a quelle poste in essere in forza di eventuali altri rapporti intercorsi tra le parti; 1.b.in secondo luogo, il ricorrente osserva che , nell a vicenda in esame, stante la pendenza in grado d’appello della controversia reputata pregiudicante, si sarebbe integrata la fattispecie di cui all’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., la quale avreb be richiesto , secondo l’ orientamento giurisprudenziale di legittimità (è citata , in particolare, C ass. n. 12773 del 2017)una “valutazione del giudice della causa dipendente, tenuto a motivare anche sulla controvertibilità effettiva della decisione impug nata ”; sot t o tale C.C. 30/01/2024 r.g.n. 07714/2024 Pres.

Frasca Est. Spaziani specifico aspetto, la gravata ordinanza sarebbe “ del tu t to carente di motivazione circa l’eserciziodel potere ( discrezionale ) di sospensione ” ; 2.questa seconda censura è fondata e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbita la prima; invero, alla streguadi un principio pacifico e consolidato, reiteratamente affermato da questa C orte anche nel suo massimo consesso, i n tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando si reputi che tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art.337, secondo comma, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 29/07/2021, n.21763; Cass.17/11/2021, n. 34966); il giudice della causa pregiudicata, quindi , al cospetto di una domanda con cui è invocata l’autoritàdi una sentenzaemessa in un altro processo, fatta oggetto di impugnazione, non è obbligato a di sporre la sospensione, ma se decide di esercitare questo potere discrezionale, deve motivare tale scelta evidenziando le ragioni che lo inducono a reputare non convincente la decisione emessa nel processo relativo alla causa pregiudicante e concretamente sussistente la possibilità che la stessa venga riformata (Cass.18/05/2022, n.16051); dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ., si trae infatti il principio cheil diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado; pertanto, C.C. 30/01/2024 r.g.n. 07714/2024 Pres.

Frasca Est. Spaziani allorché penda in grado d’appello il giudizio relativo alla causa pregiudicante, quello relativo alla causa pregiudicata non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell’altra decisione (Cass. , Sez. Un., 12/06/2012, n.10027; Cass. 29/03/2023, n.8885); l’ordinanzaimpugnata ha disatteso tali principi, dal momento che, pur rilevando che la sentenza di cui si invocava l’autorità era stata oggetto di impugnazione, ha disposto la sospensionedel giudiziosenza effettuare alcuna valutazione di non manifesta infondatezza del gravame proposto avverso di essa; il T ribunale di N apoli Nord ha dunque omesso di fare corretta applicazione dell’art. 337 cod. proc. civ. in relazione ad una fattispecie processualeche avrebbe dovuto essere regolata dalla relativa disciplina;

3. in accoglimento dell’istanza di regolamento va dunque disposta la prosecuzionedel processo di n anzi al Tribunale di Napoli Nord , con fissazione del termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione; le spese del regolamento seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Per Questi Motivi la Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Napoli Norde fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza; condanna la società La F enice Group s.r.l. a rimborsare a d Arsenio Bizzarrole spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati