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Ordinanza — n. 4952/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares competence of Regional Water Tribunal for flood damage claims against hydraulic works managers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4952/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the Regional Water Tribunal of Naples competent to hear the flood damage case, overturning the Campobasso Tribunal's jurisdiction. The plaintiffs sought compensation for property damage caused by flooding, while the defendants argued for venue changes or included other public entities. The decision relied on a recent Supreme Court ruling establishing that any claim for damages arising from hydraulic works falls under the exclusive jurisdiction of the Regional Water Tribunal, regardless of whether the damage stems from commission or omission.

Regesto Legislator

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Art. 140, lett. e) del r.d. n. 1775 del 1933; The jurisdiction of the Regional Water Tribunal extends to all damage claims against hydraulic works owners or managers, irrespective of the nature of the administrative conduct or the existence of prior administrative acts.

Parole chiave

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Regional Water Tribunal Hydraulic Works Jurisdiction Flood Damage Claims Omission vs Commission Public Administration Liability responsabilità per danni da acqua responsabilità del comune inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 140, lett. e) del r.d. n. 1775 del 1933
Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «L’art. 140, lettera e), del r.d.
Art. 25 cod. proc. civ.
Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Campobasso, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., trattandosi di causa che vede come parte una Pubblica Amministrazione.
art. 25 cod. proc. civ
Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Campobasso, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., trattandosi di causa che vede come parte una Pubblica Amministrazione.

Giurisprudenza citata

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Sentenza delle Sezioni Unite n. 23332 del 2024
Sentenza delle Sezioni Unite n. 1066 del 2006
Ordinanza interlocutoria n. 23018 del 2023
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22044/2023 R.G. tra: DANIELA CASALE E LUIGINA CASALE -attrici intimate- contro AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, REGIONE MOLISE, CONSORZIO BONIFICA TRIGNO E BIFERNO -convenuti intimati- Sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO con ordinanza n. 746/2023 depositata i l 23/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Daniela Casale e Luigina Casale hanno convenuto in giudizio il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno, davanti al Tribunale di R.G. 22044/2023 Cron.

Rep. C.C. 7/1/2025 C.C. 14/4/2022 REGOLAMENTO DI COMPETENZA. ACQUE PUBBLICHE Larino, per ottenere il ristoro dei danni subiti ad immobili di loro proprietà, siti in agro di Campomarino, per effetto di due esondazioni occorse nel dicembre 2013 e nel novembre 2014 e dell’allagamento dell’intera area sita a valle del canale di bonifica. Il Consorzio si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la chiamata in causa della Regione Molise. La Regione si è costituita eccependo l’incompetenza del Tribunale per una serie di motivi e chiedendo anche la chiamata in causa della società Amissima assicurazioni, al fine di essere manlevata in caso di condanna.

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Campobasso, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., trattandosi di causa che vede come parte una Pubblica Amministrazione.

2. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Campobasso, questo ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza con ordinanza del 23 ottobre 2023, reputando sussistente sulla controversia la competenza per materia del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli. Il Tribunale, dopo aver fatto ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, osserva che nel caso specifico la causa petendi della domanda risarcitoria trova il proprio fondamento nell’omessa ovvero inadeguata manutenzione di un’opera idraulica, posto che i fatti generatori di danno sarebbero da ricondurre all’omessa manutenzione del canale situato a monte rispetto agli immobili di proprietà delle due attrici.

Nessuna delle parti si è costituita in questa sede. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 5 agosto 2024, n. 22090, ha rinviato la decisione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria 23 luglio 2023, n. 23018. Depositata la sentenza da parte delle Sezioni Unite, la decisione del regolamento è stata nuovamente fissata per la camera di consiglio odierna, in vista della quale il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Collegio osserva che la decisione del presente regolamento di competenza trova il proprio imprescindibile riferimento nella recentissima ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte (29 agosto 2024, n. 23332), in attesa della quale questa Terza Sezione ha disposto il rinvio di cui alla suindicata ordinanza interlocutoria. Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «L’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta».

Dopo aver ripercorso la storia della norma ora richiamata e i contrasti di giurisprudenza derivati, negli anni, dalla sua controversa applicazione, le Sezioni Unite, nell’evidente (e pienamente condivisibile) intento di semplificare il problema e di darne una soluzione chiara e unitaria, hanno spiegato che il testo attuale dell’art. 140, lettera e), cit. fissa la competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere 1) dall’esistenza di un previo provvedimento amministrativo, 2) dall’esistenza di una condotta commissiva, anziché omissiva, della P.A. e 3) dall’esistenza di una connessione tra l’opera fonte di danno e l’attività istituzionale della Pubblica Amministrazione.

In altri termini, quel che occorre per radicare la competenza del tribunale delle acque «è che il danno sia stato causato dall’opera idraulica, e null’altro», sicché il fatto stesso che un’opera idraulica abbia arrecato danno è sufficiente «ad istituire un nesso tra l’attività della P.A. e la fonte del danno». Viene dunque a cadere, alla luce di questa ricostruzione, il precedente criterio distintivo in base al quale la competenza del tribunale delle acque era stata ravvisata solo in presenza di apprezzamenti sulle scelte della P.A. (tale era il criterio indicato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza 20 gennaio 2006, n. 1066).

Facendo applicazione del principio di diritto enunciato nella citata ordinanza n. 23332 del 2024, risulta evidente che le considerazioni del Tribunale di Campobasso sono in sostanza condivisibili, perché la domanda oggetto del giudizio pendente è una domanda risarcitoria che trova il proprio fondamento, secondo la prospettazione compiuta dalla parte attrice, nell’omessa manutenzione e bonifica dei canali di scolo principali e dei canali di raccordo posti a monte della proprietà di Daniela e Luigina Casale. Il che viene a significare, per richiamare l’efficace espressione delle Sezioni Unite, che il danno è stato astrattamente prospettato come derivante dall’opera idraulica, a prescindere dalle scelte e valutazioni compiute dal Consorzio convenuto.

Né può essere dimenticato che le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato (anche nel principio di diritto) che la competenza del tribunale delle acque sussiste anche in riferimento alla gestione dell’opera idraulica.

2. Deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Non occorre provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio e non essendosi costituite le parti private.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale regiona