Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The proceedings involved an insurance dispute between Assicurazioni S.p.A. and the insured parties, where the court noted the lapse of the response deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, extinguishing the case and awarding costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13264/2024 R.G. proposto da : VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in MILANO, VIA AMEDEO D'AOSTA 7, presso lo studio dell’avvocato MORELLI ADRIANA (MRLDRN52P48F205X) pec adriana.morelli@milano.pecavvocati.it, che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro SPERA LUIGI, elettivamente domiciliato in VARESE, PIAZZA G. CARDUCCI N. 6 , presso lo studio dell’avvocato BOSSI PAO LO (BSSPLA65S07L682H) pec paolo.bossi@varese.pecavvocati.it , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCHIAVI MONICA (SCHMNC64S41L682J)pec monica.schiavi@varese.pecavvocati.it -controricorrente- nonchécontro KHAI SOUAD, elettivamente domiciliato in MILANO, V.LE MAJNO 5, presso lo studio dell’avvocato IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA (MPLMCC62S10F205G) pec marco.impelluso@milano.pecavvocati.it, che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AXA ASSICURAZIONI S.P.A -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.965/2024depositata il 28/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatarioin relazione all’avv. Impelluso, difensore di Khai Sou