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Decreto — n. 4897/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4897/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4897/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4897/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese fatture impagate credito in esecuzione carenza di legittimazione spese di mora credito di rimborso

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12266/2024 R.G. proposto da : ACCARPIO GIANMARCO, AMMETTO CRISTIANA, CATALANO FILIPPO, BONFRANCESCHI ANDREA, CECCHINATO CRISTIAN, BASILI DONATELLA, CIAMARRA IDA, CALABRO' FRANCESCO GIUSEPPE, CIARFELLA RAFFAELE, DE MATTEIS BARBARA, D'ACCARDI PROVVIDENZA, FRESCHI MARCO, DE CILLIA CARLO, DE CARLO MARIA ROSARIA, GANDOLFI MARIALUISA, GIGANTE MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.7366/2023depositata il 15/11/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in