Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing and failure to prove knowledge of seizure. The court rejected the claim that formalities were unnecessary. The ruling upholds the lower court's dismissal of the opposition. The decision confirms the procedural requirements for execution opposition. The court found the appeal inadmissible on procedural grounds. The judgment emphasizes strict adherence to statutory timelines. The ruling clarifies the necessity of role registration. The court rejected the argument regarding knowledge of seizure. The decision affirms the lower court's virtual default finding. The appeal is declared inadmissible without merits review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's arguments regarding the necessity of role registration and the timing of knowledge of the seizure. The lower court had dismissed the opposition on formal grounds due to the lack of role registration, applying the criterion of virtual default to award costs. The Court upheld this decision, ruling that the formalities serve to distinguish procedural phases and that the appellant failed to prove valid standing or timely knowledge of the execution act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 618 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: In the opposition to execution proceedings, the registration of the case file in the role does not affect the validity of the opposition if filed within the statutory period, and the appellant must demonstrate actual knowledge of the seizure to claim standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1691/2023 R.G. proposto da : CG 67 DI CERASOLI FRANCO C. S . N . C . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale TACITO n. 10, presso lo studio dell ’ avvocato NAPPI GIOVANNI (NPPGNN65M04H501O), rappresentato e difeso dall ’ avvocato D’ARGENZIO FABIO (DRGFBA69T06E472S), domicil iaz i one telematica in atti -ricorrente - contro DI PROSPERO ASSUNTA -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di LATINA n. 2052/2022 depositata il 31/10/2022.
R.g. n. 1691 del 2023 Ad. 8/11/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/01/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Assunta Di Prospero p rocede tte, in data 25/10/2017, a pignoramento mobiliare nei confronti della CG 67 diCerasoli Franco C.S.n.c. (in seguito CG 6 7) . La CG 67 propose opposizione agli atti esecutivi, con ricorso depositato al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Latina il 16/11/2017. Il pignoramento mobiliare non ebbe ulteriore seguito, in quanto Assunta Di Prospero non procedette alla relativa iscrizione a ruolo e il giudice dell’esecuzione, all ’ esito della fase sommaria, conclus a si con ordinanza di non luogo a provvedere sull’istanza cautelare, fissò il termine per l’introduzione del giudizio di merito.
La CG 67 procedette quindi all ’ introduzione del giudizio di merito. Il giudice dell’opposizione, ribadita la qualificazione della causa come opposizione agli atti esecutivi , avendo la detta società proposto soli vizi formali, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, con sentenza n. 2052 del 30/10/2022 dichiarò cessata la materia del contendere, stante la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento e decise la causa, ai soli fini delle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale, condannando la CG 67 alla rifusione delle spese in favore della Di Prospero.
Avverso la detta sentenza, resa in unico grado di merito ai sensi dell’art. 618 c.p.c. , propone ricorso straordinario per cassazione, con atto affidato a due motivi, la CG 67 S.n.c. Assunta Di Prospero è rimasta intimata. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. R.g. n. 1691 del 2023 Ad. 8/11/2025; estensore: C. Valle All’adunanza camerale del 8/01/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente propone due motividi impugnazione.
Primo motivo: violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, 99, 100, 306, 617, 618, 629, 632 c.p.c., nonchè, degli artt. 132,comma secondo, n. 4, c.p.c. , 118 disp. att. c.p.c.; e degli artt. 24 e 111 della C ostituzione in relazione all ’ art. 360 , primo comma,n. 3 c.p.c.; n ullità della sentenza, sia per violazione degli artt.132, secondo co mma , n. 4, c.p.c. , 118 disp. att. c.p.c.; e degli artt. 24 e 111 C ostituzione che per apparenza, illogicità, erroneità della motivazione, in punto di declaratoria di cessata materia del contendere e regolamento delle spese di lite secondo soccombenza virtuale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La ricorrente prospetta l ’ erroneità della motivazione per errata ricostruzione della vicenda processuale e omissione di motivazione. Secondo motivo: violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 91, primocomma, 99, 100, 518, 617 c.p.c., nonché degli artt. 132 secondocomma, n. 4, c.p.c. , 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Costituzione in relazione all ’ art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza, sia per violazione degli artt. 132 secondocomma n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ch e degli artt. 24 e 111 Costituzione, che, per apparenza, illogicità, erroneità della motivazione, in punto di individuazione del “dies a quo” della opposizioneesecutiva e in punto di regolamento delle spese di lite, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c.
Il ricorso, complessivamente considerato, potendo i due motivi essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi poiché il secondo motivo dipende dal primo, mostra un’evidente R.g. n. 1691 del 2023 Ad. 8/11/2025; estensore: C. Valle carenza di specificità, non risultando adeguatamente riportati gli originari motivi di impugnazione proposti nel ricorso introduttivo della fase sommaria, e da ritenersi sostanzialmente immutabili nella successiva fase di merito, che pure la stessa CG 67 ha instaurato ( per la fase sommaria e la successiva fase di merito si veda Cass. n. 7163 del 10/03/2023 Rv. 667385 –01; in generale si veda Cass. n. 9226 del 22/03/2022 Rv. 664260 -01).
In ogni caso, difetta idonea censura sul ca po di decisione relativo alla tardività dell’opposizione, atteso che Franco Cerasoli , incontestatamente, ricevette personalmente il pignoramento , venne contestualmente nominato custode il 25/10/2017, come risulta dalla sua sottoscrizione in calce al relativo verbale (ossia sulla base degli atti prodotti dalla stessa società opponente nel giudizio di merito, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ma non ha in alcun modo provato, o comunque chiesto di provare, di essere ciononostante venuto a conoscenza , solo successivamente al 25/10/2017, del pignoramento alle cui operazioni aveva preso di parte di persona, in modo tale che l’opposizione agli atti esecutivi possa ritenersi validamente proposta il 1 6/11/2017 (Cass. n. 19932 del 19/07/2024 Rv. 671817 - 01) .
In ogni caso, anche a voler intendere le deduzioni difensive di cui al ricorso quale confessione di una sostanziale incapacità di intendere le conseguenze in punto di diritto dell’atto di pignoramento in quanto tale, l ’ accettazione della nomina a custode da parte del Cerasoli implica necessariamente l’avvenuta conoscenza delle conseguenze legali dell’atto, quantomeno in termini di diligenza nella custodia dei benie, pertanto, di acquisizione della consapevolezza del fatto che era intervenuto in pignoramento in danno della società di cui quegli era legale rappresentante.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione, ha affermato (Cass. n. 19905 del R.g. n. 1691 del 2023 Ad. 8/11/2025; estensore: C. Valle 27/07/2018 Rv. 650286 - 01) che n el giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l’introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell’art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione.
Entrambi i motivi di ricorso, complessivamente scrutinati, non incidono sul percorso motivazionale della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta, inoltre, conforme a diritto anche in relazione alla decisione sulle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in senso sostanzialmente analogo a quanto ritenuto dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 - 01) : con corretta individuazione della parte virtualmente soccombente, in base alla altrettanto corretta valutazione di originaria ed insanabile tardività dell’opposizione.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese poiché Assunta Di Prospero non ha svolto attività difensiva in questa sede. La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, nondimeno, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il R.g. n. 1691 del 2023 Ad. 8/11/2025; estensore: C. Valle versamento, da parte della ricorrente e in favore del co mpet ente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13,se se dovuto Così