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Ordinanza — n. 4675/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes first-instance judgment for lack of necessary co-litigants in seizure proceedings and remands case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4675/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the first-instance judgment regarding the conversion of a seizure order due to a critical procedural defect. The lower court failed to include five specific third-party debtors identified in the seizure order as necessary co-litigants in the opposition proceedings. Consequently, the Court remanded the case to the Tribunal of Alessandria for a new trial with proper integration of the missing parties.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3; Art. 354 c.p.c.: In proceedings opposing execution acts related to third-party seizures, the seized third parties are necessary co-litigants; absence of their participation requires cassation with remand to integrate the contradictory.

Parole chiave

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necessary co-litigants third-party seizure opposition to execution lack of contradiction cassation with remand procedural defect litisconsortio necessario azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13533 del 18/05/2021
e l’Azienda Agricola Gatti Angelo e l’Azienda agricola Scarano Maddalena»; la sentenza è stata, pertanto, resa all’esito e comunque nell’ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi; la giurisprudenza di questa Corte è oramai costante (a partire da Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv.
Cass. n. 32445 del 03/11/2022
661412 – 01 ; Cass. n. 32445 del 03/11/2022 Rv.
Cass. n. 26562 del 14/09/2023
Cass. n. 6733 del 24/03/2011
Cass. n. 20733 del 28/09/2009
Cass. n. 20733 del 28/09/2009 Rv.
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Testo completo

ZIONE – ORDINANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO – FASE RESCISSORIA E FASE RESCINDENTE - LITISCONSORZIO Ad.8/01/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.102/2023 R.G. proposto da : TENUTE SANTA MARIA SOC. Coop. A R . L . , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso d a ll’avvocato BUCCHERI SALVATORE (BCCSVT77H01C351F), domiciliaz i one telematica in atti -ricorrente - contro DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato POLACCHINI PAOLA (PLCPLA65B61A182Z), domiciliazione telematica in atti -controricorrente - nonchécontro RIGHINI S.A.S. DI PERRI LUISA C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCO ENZO (BNCNZE67R24L304W), domiciliazione telematica in atti -resistente - econtro BUCCHERI SALVATORE, LOMBARDI DAVIDE - intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ALESSANDRIA n. 677/2022depositata il 27/07/2022;

R.g. n. 102 del 2023 Ad. 8/01/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8/01/2025,dal Consigliere relatore C ristiano V alle . Ritenuto che la Società cooperativa a responsabilità limitata T enute Santa Maria impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 677 del 27/07/2002, che ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’esecutata Righini S.a.s. avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale, recante data 21/06/2021, di determinazione dell’importo per la conversione del pignoramento, presso terzi, richiesta dalla Righini S.a.s., fissando il termine per il versamento e di liquidazione delle spese del procedimento esecutivo, e delle spese della fase cautelare dell’ opposizione all’esecuzione e di assegnazione del le somme all’avvocato Salvatore Buccheri, intervenuto quale difensore antistatario e privilegiato della Tenute Santa Maria Soc. coop. a r.l. e in favore della De Lage Landen International B.V.; risponde con controricorso la De Lage Landen International B.V.;

Salvatore Buccheri e Davide Lombardi sono rimasti intimati; il ricorso è stato fissato per l’adunanza camera del 8/01/2025, per la quale il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria; all’adunanza camerale del 8/01/2025 il Collegio ha assunto il ricorso in decisione e ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che: la sentenza è stata resa a seguito sull’ opposizione agli atti esecutivi, avverso l’ordinanza di conversione del pignoramento e ridetermina, oltre alla somma da sostituire ai beni pignorati, anche le spese per la fase cautelare dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla Righini S.a.s., dichiara non dovuta l’IVA sul credito R.g. n. 102 del 2023 Ad. 8/01/2025; estensore:

C. Valle dell’avvocato Salvatore Buccheri e dichiara inammissibile la contestazione relativa alla natura privilegiata del credito dell’avvocato; la sentenza è stata seguita da un’ordinanza di, parziale , correzione di errori materiali, su istanza della Tenute Santa Maria Soc. coop. a r.l.; ciò posto, il Collegio rileva che alla pag. 3 della sentenza, al paragrafo 1.1., è scritto: «Tenute Santa Maria s.c.a.r.l. (di seguito TSM) agendo sulla base della sent. N. 1044/2017 di questo Tribunale, ha pignorato i crediti della debitrice righini S.a.s. presso Intesa San Paolo, Ubi Banca, Manildo S.r.l. e l’Azienda Agricola Gatti Angelo e l’Azienda agricola Scarano Maddalena»; la sentenza è stata, pertanto, resa all’esito e comunque nell’ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi; la giurisprudenza di questa Corte è oramai costante (a partire da Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv.

Rv. 661412 – 01 ; Cass. n. 32445 del 03/11/2022 Rv. 666112 - 01) nell’affermare che nel processo di opposizione all’esecuzione, o agli atti esecutivi, relativi a un’espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario; nel caso di specie nessuno dei terzi pignorati specificamente individuati ed elencati dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata ha partecipato, o è stato messo in grado di partecipare, o quantomeno non risulta che sia stato messo in grado di partecipare, al giudizio di opposizione agli atti esecutivi in unico grado di merito; l’avvenuta specifica individuazione di cinque terzi pignorati non consente di addivenire alla soluzione, pure prospettata dalla giurisprudenza di questa Corte, di dichiarazione d’inammissibilità del ricorso(Cass n. 26562 del 14/09/2023 Rv. 668669 - 01) ; la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina R.g. n. 102 del 2023 Ad. 8/01/2025; estensore:

C. Valle la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, c.p.c. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all'integrazione del contraddittorio; la mancata partecipazione dei terzi pignorati, come sopra individuati dalla stessa sentenza impugnata, comporta , pertanto, che la sentenza deve essere cassata con rinvio e la causa rimessa al giudice di primo grado, ossia al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, affinché la causa sia ritualmente instaurata anche nei confronti dei detti terzi pignorati e si provveda altresì alla liquidazione delle spese della fase di legittimità, ma con esclusione di qualsiasi specificazione, nell’emananda sentenza, di statuizioni relative alla fase propriamente rescissoria, dovendosi il giudice del rinvio limitarsi a individuare, nel proprio ambito esclusivamente rescindente, ove ritenuti sussistenti, i vizi dell’ordinanza ammissiva della conversione del pignoramento, esclusa ogni indicazione delle somme da assegnare e ogni statuizione non pertinent e all’oggetto dell’opposizione agli atti esecutiviavverso l’ordinanza di conversione del pignoramento, i cui limiti sono stati segnati da questa Corte (Cass. n. 6733 del 24/03/2011 Rv. 617389 – 01 ;

Cass. n. 20733 del 28/09/2009 Rv. 609446 -01); p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso , cassa con rinvio la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, al quale demanda di provvedere alle spese di questa fase di legittimità. Così de