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Ordinanza Interlocutoria — n. 4606/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to hearing to decide if late appeal was valid due to weekend deadline extension rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4606/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to public hearing to resolve a dispute regarding the validity of a late appeal filed by Raffaele Valletta. Valletta argued that the appeal deadline extended to Monday due to weekend provisions, while the opposing lawyers contended the deadline expired on Saturday. The court decided to defer the decision because the specific application of the weekend extension rule requires further examination in a public session.

Regesto Legislator

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Art. 325, Art. 326, Art. 155 c.p.c.: When a short appeal period expires on a Saturday, the deadline is legally extended to the following Monday, not the Saturday itself, requiring a public hearing to confirm the procedural validity of a late filing.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Code appeal deadline extension weekend time computation Saturday deadline rule Cassation remand order procedural tardiness public hearing requirement termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 326 c.p.c.
Art. 155, comma 4 c.p.c.
Art. 155, comma 5 c.p.c.
articolo 326 c.p
articolo 155 c.p
- di sessanta giorni per il ricorso di cassazione - decorre proprio dalla notificazione della sentenza impugnata; l’articolo 155 c.p.c., che regola il computo dei termini, al quarto comma stabilisce:

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. 31011/2021
Cass. ord. 1655/2021
ord.31011/2021; Cass. ord. 1655/2021); ritiene pertanto questo collegio che la questione debba essere approfondita e che, quindi , la causa debba essere rimessa in pubblica udienza;
Cass. sez. 3, ord. 22696/2024
la recente Cass. sez. 3, ord. 22696/2024); i controricorrenti avv.
sez. 3, ord. 22696/2024
sez. 3, ord. 22696/2024); i controricorrenti avv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 90/2024 R.G. proposto da: VALLETTA RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Fantini (FNTMRT58H22F205R), presso il quale è telematicamente domiciliatocome in atti -ricorrente- contro ADDIVINOLA LORENZO (DDVLNZ57E12C971L), difeso in proprio, telematicamente domiciliatocome in atti -controricorrente- contro MASTROLIA CLAUDIO (MSTCLD60L27H703Y), difeso in proprio, telematicamente domiciliatocome in atti -controricorrente- contro IORIO VALERIO, rappresentato e difeso dalle avv.

Antonella Camera (CMRNNL75L59H703W) e Carmen Iorio (RIOCMN90P64H703A), domiciliato in Roma in viale delle Milizie n. 34 presso lo studio dell’avv. Luciano Palladino -controricorrente- nonché contro FEZZA VILMAe GENERALI ITALIA SPA -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1031/2023 depositata il 2/8/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Rilevato che: il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1391/2021, rigettava le domande di risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi professionali presentate da Raffaele Valletta nei confronti degli avvocati Valerio Iorio, Lorenzo Addivinola, Claudio Mastrolia e Wilma Fezza; il Valletta proponeva appello, che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1031/2023, rigettava; il Valletta ha proposto ricorso, articolato in sei motivi, da cui si sono difesi con rispettivo controricorso soltanto Iorio, Addivinola e Mastrolia; tutte le particostituite hanno presentato memoria; la sentenza d’appello è stata notificata – come enuncia lo stesso ricorrente nell’incipitdel ricorso - in data 9 ottobre 2023; il perentorio termine breve di cui all’articolo 325 in combinato disposto con l’articolo 326 c.p.c. - di sessanta giorni per il ricorso di cassazione - decorre proprio dalla notificazione della sentenza impugnata; l’articolo 155 c.p.c., che regola il computo dei termini, al quarto comma stabilisce:

“Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”; e al quinto comma precisa: “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”; perciò la disciplina del computo dei termini di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, c.p.c., proroga di diritto al primo giorno non festivo il termine che scade in un giorno festivo o di sabato (per tutti, v. la recente Cass. sez. 3, ord. 22696/2024); i controricorrenti avv.

Mastrolia e Iorio hanno eccepito la tardività del ricorso, notificato in data 11 dicembre 2023,perché, nel caso in esame, essendo il termine breve scaduto in via aritmetica il venerdì 8 dicembre 2023, la scadenza in via giuridica si sarebbe verificatail sabato 9 dicembre 2023; sussiste tuttavia giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui in siffatti casi la protrazione si verifica pure rispetto al sabato, così da far concludere il termine il lunedì successivo (Cass. ord.31011/2021; Cass. ord. 1655/2021); ritiene pertanto questo collegio che la questione debba essere approfondita e che, quindi , la causa debba essere rimessa in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rimette la ca