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Decreto — n. 4598/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4598/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4598/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13280/2024 R.G. proposto da : AIG EUROPE SA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa da gli avvocat i BOTTAZZOLI GIOVANNI MARIO (BTTGNN70H26F205Q) e BRUNETTI MARIACHIARA (BRNMCH68E43I441V) -ricorrente- contro A1 LIFE SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati ARANEO MARIO (RNAMRA77E14L738F) e SPALLA MICHELE(SPLMHL73D18F205L) -controricorrente- nonchécontro HANSARD EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY PAULICH MARCO PAULICH ANDREA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 590/2024depositata il 21/03/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4598/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AIG EUROPE SA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa da gli avvocat i BOTTAZZOLI GIOVANNI MARIO (BTTGNN70H26F205Q) e BRUNETTI MARIACHIARA (BRNMCH68E43I441V) -ricorrente- contro A1 LIFE SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati ARANEO MARIO (RNAMRA77E14L738F) e SPALLA MICHELE(SPLMHL73D18F205L) -controricorrente- nonchécontro HANSARD EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY PAULICH MARCO PAULICH ANDREA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 590/2024depositata il 21/03/2024;

Parole chiave

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rinuncia al diritto ritiro dell'istanza giudiziaria tacita revoca dell'opposizione rinuncia all'eredità conseguenze del ritiro abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13280/2024 R.G. proposto da : AIG EUROPE SA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa da gli avvocat i BOTTAZZOLI GIOVANNI MARIO (BTTGNN70H26F205Q) e BRUNETTI MARIACHIARA (BRNMCH68E43I441V) -ricorrente- contro A1 LIFE SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati ARANEO MARIO (RNAMRA77E14L738F) e SPALLA MICHELE(SPLMHL73D18F205L) -controricorrente- nonchécontro HANSARD EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY PAULICH MARCO PAULICH ANDREA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 590/2024depositata il 21/03/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 27/12/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis