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Decreto — n. 4525/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4525/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4525/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14880/2024 R.G. proposto da : ROVAI PAOLO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avv. IACOPETTI GIOVANNI (CPTGNN54L25E715O) -ricorrente- contro SPECIAL GARDANT SPA, quale mandataria di RIVIERA NPL SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avv. GUADAGNI ANTONELLA (GDGNNL65B44E542G) -controricorrente- nonchécontro BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadall’avvocato GUADAGNI ANTONELLA -controricorrente- nonchécontro AMCO SPA, rappresentata da IQERA ITALIA SPA, in persona del Suo procuratore p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del dell’avv.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4525/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ROVAI PAOLO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avv. IACOPETTI GIOVANNI (CPTGNN54L25E715O) -ricorrente- contro SPECIAL GARDANT SPA, quale mandataria di RIVIERA NPL SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avv. GUADAGNI ANTONELLA (GDGNNL65B44E542G) -controricorrente- nonchécontro BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadall’avvocato GUADAGNI ANTONELLA -controricorrente- nonchécontro AMCO SPA, rappresentata da IQERA ITALIA SPA, in persona del Suo procuratore p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del dell’avv.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo rinuncia al dibattimento orale opposizione tardiva conseguenze del ritiro condanna al pagamento pecuniario spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
512/2024 depositata il 13/03/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14880/2024 R.G. proposto da : ROVAI PAOLO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avv. IACOPETTI GIOVANNI (CPTGNN54L25E715O) -ricorrente- contro SPECIAL GARDANT SPA, quale mandataria di RIVIERA NPL SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avv. GUADAGNI ANTONELLA (GDGNNL65B44E542G) -controricorrente- nonchécontro BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadall’avvocato GUADAGNI ANTONELLA -controricorrente- nonchécontro AMCO SPA, rappresentata da IQERA ITALIA SPA, in persona del Suo procuratore p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del dell’avv.

CICCOTTI SIMONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ZANOTTI MICHELE (ZNTMHL70A29E625J) -controricorrente- nonchécontro SANTINI SAURO, BPM SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 512/2024 depositata il 13/03/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19.12.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente costituita , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori