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Decreto — n. 4524/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4524/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4524/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 27/12/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4524/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 27/12/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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mancato versamento dell'anticipo spese ammende per infrazione procedurale intimazione di pagamento mancata attuazione degli accordi illeciti contumacia dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13836/2024 R.G. proposto da : FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z), OLIVIERI MARIO (LVRMRA65R03D969J) e PIERUCCI ALESSANDRO (PRCLSN83M29G628K) -ricorrente- contro C.A.S.P.I.E CASSA AUTONOMA DI ASS. SANITARIA PER IL PERSONALE DELL’IST. DI EMISSIONE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PARROTTA DOMENICO (PRRDNC67P21H501W); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2085/2024depositata il 22/03/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 27/12/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19