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Decreto — n. 4521/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4521/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4521/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12411/2024 R.G. proposto da : CAZZATO ANGELO, elettivamente domiciliato in TARANTO, VIA LUCANIA 66, presso lo studio dell’avvocato PONTRELLI GIOVANNI (PNTGNN66E22F205Z) pec pontrelli.giovanni@oravta.legalmail.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITAS MUTUA, elettivamente domiciliata in NAPOLI , VIA SEGGIO DEL POPOLO N. 22, presso lo studio dell’avvocato CIRILLO LUCA (CRLLCU61A24H501G) pec lucacirillo@avvocatinapoli.legalmail.it , che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro SPINELLI ANTONIA -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TARANTO n.3251/2023 depositata il 22/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4521/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CAZZATO ANGELO, elettivamente domiciliato in TARANTO, VIA LUCANIA 66, presso lo studio dell’avvocato PONTRELLI GIOVANNI (PNTGNN66E22F205Z) pec pontrelli.giovanni@oravta.legalmail.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITAS MUTUA, elettivamente domiciliata in NAPOLI , VIA SEGGIO DEL POPOLO N. 22, presso lo studio dell’avvocato CIRILLO LUCA (CRLLCU61A24H501G) pec lucacirillo@avvocatinapoli.legalmail.it , che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro SPINELLI ANTONIA -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TARANTO n.3251/2023 depositata il 22/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali incompetenza per materia prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria risoluzione del conflitto giurisdizionale declinatoria di competenza indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12411/2024 R.G. proposto da : CAZZATO ANGELO, elettivamente domiciliato in TARANTO, VIA LUCANIA 66, presso lo studio dell’avvocato PONTRELLI GIOVANNI (PNTGNN66E22F205Z) pec pontrelli.giovanni@oravta.legalmail.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITAS MUTUA, elettivamente domiciliata in NAPOLI , VIA SEGGIO DEL POPOLO N. 22, presso lo studio dell’avvocato CIRILLO LUCA (CRLLCU61A24H501G) pec lucacirillo@avvocatinapoli.legalmail.it , che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro SPINELLI ANTONIA -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TARANTO n.3251/2023 depositata il 22/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d