Cassation appeal dismissed due to parties' settlement and mutual withdrawal of litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because both parties signed a settlement agreement. Although the appellant argued for contract liability regarding transport costs, the parties mutually withdrew their claims and counterclaims during the proceedings. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased and expenses were fully compensated between them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When parties settle and withdraw their claims during a cassation appeal, the judgment becomes inadmissible and the proceedings are extinguished without applying the special expense compensation rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17257/2021R.G. proposto da DELL’AVENTINO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Campailla e Vincenzo Cellamare giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domicili ata in Roma , piazza Santi Apostoli n. 66 presso lo studio del secondo (pec: massimo.campailla@pec.studiozunarelli.com, cellamare.vincenzo@oravta.legalmail.it); –ricorrente – contro EUROPET TRASPORTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Elisabetta Merlino , giusta procura Oggetto: Responsabilità contrattuale - Contratto di Trasporto –Costi minimi in materia di autotrasporto – Rinuncia - Estinzione. C.C. 8.01.2025 r.g.n. 17257/2021 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi speciale in calce al controricorso, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: elisabetta.merlino@pec.giuffre.it); –controricorrente– avverso la sentenzadella CORTE di APPELLO di L’Aquila n. 711 /20 2 1 , pubblica ta il 14 maggio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal la Consigliera, dr.ssa Irene Ambrosi.
Fatti di causa 1. La Corte d ’a ppello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata , in riforma della sentenza di primecure, ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da Dell’Aventino ex art. 2951 c.c.del diritto alla corresponsione delle somme richieste ex art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008 (costi minimi in materia di autotrasporto)da Europet Trasporti s.r.l., in ragione di trasporti effettuati dall’ottobre 2009 all’ottobre 2011 e dal settembre 2012 a marzo 2014, sul rilievo della stipula del contratto di trasporto in data 1 /0 9 / 2009, delle successive proroghe dello stesso, nonché della messa in mora del 9/06/2014. 2.Avverso la sentenza della Corte di a ppello di L’Aquila , Dell’Aventino s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motiv i .
Ha resistito con controricorso Europet Trasporti s.r.l. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Pepe, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del primo e quarto motivi di ricorso con assorbimento dei restanti. In data 7 novembre 2024 Europet Trasporti s.r.l. e in data 17 dicembre 2024 Dell’Aventino s.r.l. hanno depositato rispettivi atti di rinuncia al ricorso e al controricorso, in cui hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della C.C. 8.01.2025 r.g.n. 17257/2021 Pres.
L. Rubino Est. I. Ambrosi materia del contendere in ragione di un intervenuto accordo transattivotra le parti, conspese compensate. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso la “ Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 2951 cod.civ.”per avere la Corte di merito ritenuto atti idonei a interrompere la prescrizione la sottoscrizione del contratto e le sue successive proroghe, nonché l’atto di messa in mora del 9.6.2014.
2. C on il secondo motivo di ricorso, denuncia la “ Violazione e falsa applicazione, dell’art. 1, comma 4 e 6, della legge n. 132 del 1968, dell’art. 129, del d.P.R. n. 130 del 1969, degli artt. 25, 41, 42 e 43 della legge n. 833 del 1978, dell’art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1969, dell’art. 1, comma 18, degli artt. 4, comma 12 e 8, quinquies, secondo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992, degli artt. 1 e 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, dell’art. 79 del d.l. n. 112 del 2008 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) [art.360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.]”.
3. Con il terzo motivo , lamenta la “ Violazione dell’art. 5 legge n. 2248 del 1865 all. E in relazione ai principi generali in tema di giurisdizione. Violazione degli artt. 3 e 4 del D.M. 15 aprile 1994, degli artt. 2, 5 e 8 sexies del d.lgs. n. 502 e dei principi generali in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie e di quelli in materia di illegittimità derivata degli atti amministrativi”; nonché “la violazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ. in materia di interpretazione degli atti amministrativi e delle norme di relazione con riguardo alla carenza assoluta di potere da parte della Pubblica Amministrazione”.
4. Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la “ Violazione dell’art. 111, 6 comma, Cost.,. 132, 2 comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 118 “disposizioni per l’attuazione” del codice di procedura civile. Nullità della sentenza per motivazione apparente [art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod.proc.civ.]”. C.C. 8.01.2025 r.g.n. 17257/2021 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi 5. Con il quinto motivo denuncia la “ V iolazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., degli artt. 50 e 59 del d.lgs. n. 298 del 1974, per avere i giudici di merito applicato l’abrogato sistema della cd. tariffa a forcella quale base dei calcoli dei conguagli ex art. 83 bis cit.”; in particolare, lamenta che la Corte d’appello abbia definito la causa adottando una motivazione per relationem che, esaurendosi in apodittico rinvio a “precedenti” della Corte di cassazione, senza alcun esame delle censure e delle questioni oggetto di giudizio, si rivelerebbe soltanto apparente.
6. Superfluo l’esame dei motivi di ricorso atteso che , nelle more del presente giudizio di legittimità, le parti hanno definito la loro controversia mediante un accordo transattivo e hanno entrambe rinunciato al presente giudizio, chiedendo si dichiar i la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità. Come concordemente richiesto dalle parti, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra di esse. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). Per questi motivi la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione tra le parti. Trattandosi di inammissibilità non originaria,non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.