Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4359/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public prosecutor's appeal for inadmissibility due to failure to cite specific evidence pages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4359/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Ministry of Justice's appeal inadmissible because the petitioner failed to cite specific pages of the prison administration's report supporting their claim. The petitioner argued that detention cells were under 3 square meters, but the court found the report actually documented spaces ranging from 3 to 4 square meters for most of the detention period. Consequently, the lower court's decision awarding damages was deemed correct, and the appeal was rejected for procedural non-compliance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 35 ter L. 354/1975: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petitioner fails to cite the specific passages of the contested document containing the alleged error.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal cited evidence pages detention cell space Article 3 CEDU prison conditions damages riparazione per persecuzione etnica rimborso dell'aiuto sociale riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, n. 6 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 3 CEDU
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 35 ter L. 354/1975
Art. 116 c.p.c.
Motivi della decisione Con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art.
art. 116 c.p
Motivi della decisione Con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6551 del 2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20966/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PEPIC MERVIN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO,9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI (BTTMRA54L02H501V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 38765/2021 depositata il 14/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Mervin Pepic richiedeva, con ricorso ai sensi dell’articolo 35 ter della legge n. 354 del 1975, il risarcimento dei danni, per violazione dell’articolo 3 della CEDU, subiti durante il periodo di detenzione espiato dal 26 dicembre 2018 al 7 dicembre 2020 presso la casa circondariale di Roma “Raffaele Cinotti” Rebibbia nuovo complesso. Si costituiva il Ministero della Giustizia deducendo l’infondatezza della pretesa.

Con provvedimento del 14 luglio 2022 il Tribunale di Roma rilevava che il ricorrente era stato ristretto in stanze con superficie inferiore a 3metri quadrati, compreso il mobilio e al netto dei servizi igienici, così riconoscendo la somma di euro 3.352,00 oggetto di condanna del Ministero, oltre al pagamento delle spese di lite. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso Mervin Pepic che deposita conclusioni scritte.

Motivi della decisione Con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e degli artt. 3 CEDU e 35 ter L. 354/1975 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il decreto impugnato avrebbe giustificato l’accoglimento della domanda avversaria sulla base di una parziale valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti. Nel caso in esame è stato provato documentalmente (pagg. 14 e ss. della relazione Casa Circondariale di Rebibbia N.C. –all.n.3) che: - al detenuto non è mai stato assicurato uno spazio individuale inferiore a 3 mq: come si apprende dalla menzionata relazione, nessuna voce della quinta colonna (“mq al netto del mobilio per detenuto”) riporta una metratura inferiore ai 3 mq; -al detenuto è stato in larga parte assicurato uno spazio individuale compreso tra i 3 e i 4 mq: come si apprende dalla menzionata relazione (cfr. quinta colonna, “mq al netto del mobilio per detenuto”), questo spazio è stato assicurato all’odierno resistente dal 26 al 27 dicembre 2018, il 29 dicembre 2018 e dal 31 dicembre 2018 al 18 febbraio 2020; - al detenuto è stato, infine, assicurato uno spazio individuale superiore ai 4 mq: come si apprende dalla menzionata relazione (cfr. quinta colonna, “mq al netto del mobilio per detenuto”), questo spazio è stato assicurato a Pepic Mervin nei giorni del 28 e 30 dicembre 2018.

Il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione l’articolo 366, n. 6 c.p.c. Parte ricorrente pone a sostegno del ricorso la circostanza secondo cui nel provvedimento impugnato sarebbe stato erroneamente conteggiato lo spazio netto disponibile per il detenuto ritenendolo inferiore ai 3 metri quadri, mentre nella relazione della amministrazione sarebbe documentato uno spazio compreso tra i 3 e 4 mq. Ma nel dedurre tale circostanza parte ricorrente si limita a indicare l’allegato n. 3, senza trascrivere i passaggi essenziali della relazione e senza localizzare all’interno del fascicolo di parte il documento, individuando la fase del procedimento nella quale tale atto sarebbe stato ritualmente acquisito.

Il passaggio della relazione che viene trascritto riguarda circostanze non rilevanti (“evidenzia di avere indicato nella scheda tecnica che si allega alla presente anche la misura della superficie detentiva dello spazio occupato dagli arredi fissi (letti a castello)”) che non consentono di supportare le censure a base del ricorso. Per il resto la decisione è congruamente motivata perché si fa riferimento al contenuto della relazione dell’amministrazione penitenziaria adeguando il calcolo dello spazio individuale effettivo a disposizione del detenuto ai principi elaborati dalle Sezioni Unite con la sentenza Cass. n. 6551 del 2021 come emerge dal nucleo motivazionale nel quale si precisa che “se si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello” e i servizi igienici.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Pur sussistendo le condizioni di quell’articolo 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, tale obbligo non va disposto in considerazione della natura di parte pubblica del Ministero ricorrente

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del controricorrente in € 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli access