Italian Supreme Court dismisses state liability claim for unpaid clinical psychology specialization fees under EU directives.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Ilaria Martino's claim against the State for damages regarding unpaid remuneration during her clinical psychology specialization. The court held that the specific specialization was not listed in the relevant EU directives at the time of her enrollment, negating the State's liability. Consequently, the appeal was rejected in the merits, and the plaintiff was ordered to bear half of the appellate and cassation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.lgs. 257/91; Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE: The State is not liable for non-remuneration of students in specializations not enumerated in the applicable EU directives at the time of enrollment, as the obligation to expand the list of covered specializations was discretionary rather than mandatory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 31067/21proposto da: -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del consiglio pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesoope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ; -ricorrente - contro -) Martino Ilaria, domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dagli avvocatiPietro Martino e Laura Tramontano; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 12 ottobre 2021 n. 6693 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. Nel 1996 Ilaria Martino si iscrisse ad una scuola di specializzazione post lauream in “psicologia clinica”. Il corso di specializzazione si concluse nel 2000. Oggetto: danno da mancata attuazione delle Direttive 75/363 e 75/362 - specializzazione conseguita negli anni 1996-2000 - legittimazione passiva dello Stato -esclusione. N.R.G.: 31067/21 Camera di consiglio del 3 dicembre 2024 2.
Quindici anni dopo il conseguimento della specializzazione, Ilaria Martino convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consigliodei Ministri, deducendo: -) che durante la frequenza della scuola di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione; -) che le Direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 82/76 avevano imposto agli Stati membri di garantire una adeguata remunerazione a quanto frequentassero scuole di specializzazioni dopo la laurea in medicina; -) che lo Stato italiano aveva recepito tardivamente queste direttivein modo completo solo a partire dal 2007; e comunque ella non aveva percepito “neanche la borsa di studio di cui all’art. 6 del d. lgs. 257/91”.
Chiese pertanto la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno consistito nella mancata remunerazione durante la frequenza della scuola di specializzazione; in subordine formulò domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
3. La Presidenza del Consiglio si costituì eccependo la prescrizione del diritto e l’assenza della specializzazione in “psicologia clinica” tra quelle per le quali le Direttive 75/362 e 75/363 imponevano agli stati membri di remunerare i frequentanti.
4. Con sentenza 9988/18 il Tribunale di Roma accolse quest’ultima eccezione e rigettò la domanda. La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.
5. Con sentenza 12.10.2021 n. 6693 la Corte d’appello di Roma accolse in parte il gravame. La Corte ritenne che: -) la specializzazione in psicologia clinica, nel momento in cui Ilaria Martino si iscrisse alla scuola di specializzazione, non figurava tra le specializzazioni elencate dalle direttive comunitarie e sopra indicate, e pertanto rispetto ad essa non esisteva un obbligo dello Stato italiano di N.R.G.: 31067/21 Camera di consiglio del 3 dicembre 2024 introdurre norme che accordassero ai frequentanti il diritto ad un’adeguata remunerazione; -) tuttavia con decreto ministeriale11 febbraio 1999 la specializzazione in psicologia clinica venne inclusa tra quelle per le quali i frequentanti avevano diritto allaremunerazione; -) di conseguenza Ilaria Martino aveva diritto ad essere risarcita del danno da mancato pagamento della remunerazione soltanto per il periodo compreso tra l’11 febbraio 1999 e il conseguimento del diploma di specializzazione (14 dicembre 2000).
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla presidenza del Consiglio dei Ministricon ricorso fondato su un motivo. Ilaria Martino ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente deduce che: -) non essendo la specializzazione in psicologia clinica compresa negli elenchi di cui alle direttive 75/362 e 75/363, Ilaria Martino non aveva ratione temporis né diritto a percepire una remunerazione, né diritto ad essere risarcita dallo Stato, mancando l’inadempimento di quest’ultimo a qualsiasi obbligo comunitario; -) la circostanza che con d.m. 11 febbraio 1999 il diritto alla remunerazione sia stato esteso anche ai frequentanti le scuole di specializzazione in psicologia clinica fu frutto di una scelta discrezionale del legislatore italiano, non poteva avere effetto retroattivo, e non poteva far sorgere una responsabilità dello Stato per inadempimento di direttive comunitarie. 1.1.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità ex nn. 3 e 6 dell’art. 366 c.p.c. formulate dalla parte resistente, atteso che, rispettivamente, l’esposizione del fatto è sufficiente allo scrutinio del motivo, N.R.G.: 31067/21 Camera di consiglio del 3 dicembre 2024 e l’illustrazione contiene le indicazioni relative agli atti sufficienti allo stesso fine. 1.2. Quando Ilaria Martino si iscrisse alla scuola di specializzazione (1996) lo Stato italiano non era più inadempiente all'obbligo di introdurre nel proprio ordinamento norme che prescrivessero la corresponsione di una adeguata remunerazione agli iscritti alle scuole di specializzazione.
Quell’obbligo, infatti, era stato adempiuto con l’art. 6, comma 1, d. lgs. 257/91. Da ciò discendono due conseguenze. 1.3. La prima è che se Ilaria Martino non fu retribuita durante la frequenza della scuola di specializzazione, ciò andava a scritt o a responsabilità dell'Università, e non costituiva un fatto illecito "comunitario" da parte dello Stato. 1.4. La seconda è che se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti rispetto a quelle elencate dall’ordinamento comunitario , dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (v. in termini Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26.8.2022;
Cass. 26/07/2019, n. 20303, e soprattutto l’ampia motivazione di Cass. Sez. U., 14/10/2024). Per la ragione appena indicata non possono condividersi le conclusioni della Procura Generale.
2. La ritenuta fondatezza del ricorso non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito rigettando la domanda proposta da Ilaria Martino, N.R.G.: 31067/21 Camera di consiglio del 3 dicembre 2024 non sussistendo a carico dello Stato la condotta contra ius posta dall’attrice a fondamento della propria domanda.
3. La decisione nel merito impone a questa Corte di regolare, oltre le spese del presente giudizio di legittimità, anche quelle del giudizio di appello (la regolazione delle spese del primo grado, infatti, resta ferma per effetto del rigetto del gravame). 3.1. Tali spese, essendo stata rigettata la domanda, vanno calcolate in base al petitum, non in base al decisum, e dunque in base al valore di euro 90.800 (cfr. controricorso, p. 2, ultimo rigo). Ritiene tuttavia la Corte che la novità della questione giustifichi la compensazione delle suddette spese per metà.
La restante metà va post a a carico della parte soccombente, ex art. 385 c.p.c., ed è liquidatanel dispositivo. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello propostoda Ilaria Martino; (-) condanna Ilaria Martino alla rifusione in favore della Presidenza del consiglio dei ministri della metà delle spese del grado di appello , che si liquidano già al netto della dimidiazione, nella somma di euro 2.350 , oltre spese prenotate a debito; (-) condanna Ilaria Martino alla rifusione in favore della Presidenza del consiglio dei ministridella metà delle spese del giudizio di legittimità , che si liquidano già al netto della dimidiazione nella somma di euro 1.400, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza, con riferimento al giudizio d’appello, dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’appello a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
N.R.G.: 31067/21 Camera di consiglio