Italian Supreme Court dismisses eviction appeal as inadmissible due to failure to cite new facts under accelerated procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the eviction appeal filed by Assunta Civale against Amalia Laudano inadmissible. Civale argued that the lower courts failed to examine the landlord's past delays in enforcing payment obligations, but the Court found she offered no new facts distinct from those already considered. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the requirements for a valid cassation under the accelerated procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 35, comma 5, D.Lgs. 276/2003: An appeal is inadmissible if the appellant fails to cite facts or grounds different from those already examined by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19810/2023 R.G. proposto da : CIVALE ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA al viale delle MILIZIE n. 38, presso lo studio dell’avvocato APRILE GIUSEPPE (PRLGPP68H22H501L) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIZZOLLA SERGIO (PZZSRG74S15F839W), domiciliazione telematica in atti -ricorrente – contro LAUDANO AMALIA -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di SALERNO n. 289/2023depositata il 9/03/2023. R.g. n. 19810 del 2023; ad. 3/12/2024; estensore:
C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/12/2024 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Amalia Laudano intimò sfratto per morosità, per mancato pagamento di sei canoni – da febbraio a luglio 2019 – ad Assunta Civale quale conduttrice dell’immobile, ad uso commerciale, adibito apanificio, sito in Maiori, da questa condotto il locazione in forza di contratto di sei anni stipulato nell’anno 2013 e ritualmente registrato, con previsione legale di rinnovazione sessennale. La conduttrice non comparve in udienza dinanzi al Tribunale di Salerno e, in data 3/07/2019, provvide al versamento di sei canoni di locazione maggiorati dell’imposta di registro.
Lo sfratto non venne convalidato e il Tribunale fissò una nuova udienza per la comparizionedelle parti, atteso che la notifica per la prima udienza non era stata rituale, per mancanza di idoneo termine a comparire. Amalia Laudano riassunse, quindi, il giudizio e il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2763 del 20/09/2021, pronunciò la risoluzione del contrattodi locazione per grave inadempimento della conduttrice e la condannò al pagamento dei canoni scaduti e di quelli ancora a scadere. La Civale propose impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e la Corte d’appello di Salerno, nel ricostituito contraddittorio con la Laudano, ha, con sentenza n. 289 del 9/03/2023, rigettatoil gravame.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a un unico complesso motivo, Assunta Civale. Amalia Laudano è rimasta intimata. Il ricorso èstato avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di inammissibilità dell’impugnazione. R.g. n. 19810 del 2023; ad. 3/12/2024; estensore: C. Valle La ricorrente ha chiesto la decisione nelle forme della trattazione ordinaria. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’ odierna adunanza camerale, per la quale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e la ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo di ricorso deduce: la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1219, 1362, 1453, 1454 e 1455 c.c.; l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (le determinazioni e l'inerzia della locatrice osservate nelle precedenti occasioni di ritardi nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone da parte della conduttrice). Tanto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 e n. 5 c.p.c. La proposta di definizione accelerata è del seguente testuale tenore:
«entrambi i motivi congiuntamente esaminabili sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.; la Corte di merito ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; costituiscono invero jus receptumnella giurisprudenza di questa Corte i seguenti principi: ─ il pagamento in corso di causa dei canoni di locazione scaduti, non esclude la valutazione da parte del giudice del merito della gravità dell'inadempimento del conduttore dedotto con l'intimazione di sfratto, specie quando l'inadempimento sia stato preceduto da altri prolungati, reiterati e ravvicinati ritardi nel pagamento del canone medesimo (Sez. 3, Sentenza n. 8550 del 10/08/1999, Rv. 529262 - 01);
─ l'inerzia del locatore nel richiedere il puntuale adempimento del canone rispetto a pur reiterati ritardi del conduttore non va interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di R.g. n. 19810 del 2023; ad. 3/12/2024; estensore: C. Valle accondiscendenza ad una modifica contrattuale del termine di pagamento, non potendo una condotta così equivoca indurre il conduttore a ritenere di essere autorizzato ad adempiere in base alla propria disponibilità (Sez. 3, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019,Rv. 656228 -02); la Corte d’appello ne ha fatto coerente applicazione rispetto alla fattispecie concreta così come accertata in sentenza; la ricorrente, nel contestare la pertinente evocazione dei detti principi, tende inammissibilmente a sollecitare una diversa ricognizione del fatto attraverso una nuova valutazione di merito; la denuncia di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., comunque generica e inosservante dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, è inammissibile per la preclusione che deriva — ai sensi dell’art. 348 - ter, ultimo comma, cod. proc . civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall’avere la Corte d'appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo la ricorrente assolto l'onere in tal caso su di essa gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello (v.
Cass. 22/12/2016, n. 26774; 06/08/2019, n. 20994; 15/03/2022, n. 8320);». Il Collegio ritiene che le censure siano tutte inammissibili , in quanto effettivamente le prospettazioni della ricorrente si limitano a richiedere un diverso apprezzamento o valutazione delle circostanze relative all’inadempimento, protrattosi per sei mesi e delle missive inviate dalla Laudano alla Civale, al fine di trarne la conclusione che si trattava di un accordo tacito o quantomeno di un comportamento di tolleranza legittimante la ritardata corresponsione dei canoni.
La Corte d’appello ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo il quale, per le locazione di immobili adibiti a uso diverso da R.g. n. 19810 del 2023; ad. 3/12/2024; estensore: C. Valle quello abitativo, il pagamento dei canoni scaduti non preclude la valutazione, nel corso del giudizio successivo all’intimazione dello sfratto per morosità, dell’inadempimento in termini di gravità (Cass.n. 24460 del 18/11/2005 Rv. 584930 – 01 ; Cass. n. 14527 del 11/10/2002 Rv. 557845 - 01 ), ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1453 cod. civ.
Giova, peraltro, ribadire che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’irrilevanza della tolleranza del locatore nel ricevere in ritardo il canone di locazioneal fine di escludere la qualificazione in termini di inadempimentorientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito ed è, pertanto, non censurabile utilmente in sede di legittimità ove adeguatamente, come nella specie, motivata (Cass.n. 14240 del 08/07/2020 Rv. 658329 -01). La valutazione di inammissibilità delle censure proposte ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.è coerente alla giurisprudenza di questa Corte in tema di cd. doppia conforme, ai sensidell’art. 348 - ter, commi 4 e 5 c.p.c., norma abrogata dall’art. 3, comma 26 del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022 ma il cui contenuto precettivo è stato replicato dall’art. 360, quarto comma, c.p.c., come inserito dall’art. 3, comma 27, dello stesso d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile nella specie, in forza dell’art. 35, comma 5, del detto d.lgs, che ne prescrive l’applicabilità ai ricorsi per cassazione notificati a decorrere dal 1/01/2023, quale quello qui in scrutinio.
La ricorrente, invero, non ha in alcun modo riportato circostanze di fatto diverse da quelle conformemente considerate dal Tribunale e dalla Corte d’appello, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di cd. doppia conforme, già richiamata dalla proposta di definizione accelerata ( da ultimo: Cass. n. 8320 del 15/03/2022 Rv. 664432 -01). Il ricorso è, pertanto, inammissibile. La Laudano non ha svolto attività difensiva, cosicché alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione non può R.g. n. 19810 del 2023; ad. 3/12/2024; estensore:
C. Valle conseguire una statuizione di condanna al pagamento di spese di lite che non sono state sostenute, per questa fase di legittimità e tantomeno una condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, codice di rito processuale civile, che presuppone, oltre alla soccombenza anche che vi sia una parte costituita in cui favore riconoscere il danno da attività processuale pretestuosa. La decisione da parte del Collegio è, come scritto,conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. La conformità è integrale: riguarda non solo l’esito del ricorso, inteso come dispositivo o formula terminativa della deliberazione, ma anche le ragioni che tale esito sostengono, cosicché la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che sussistano i presupposti di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma determinata come da dispositivo, in favore della Cassa delle ammende (Cass. n. 27947 del 4/10/2023 Rv. 669107 – 01 e in precedenza Sez.
U n. 27195 del 22/09/2023 Rv. 668850 – 01 ) alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., che si giustifica in funzione della finalitàdi disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimata). La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine,che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
R.g. n. 19810 del 2023; ad. 3/12/2024; estensore: C. Valle
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Nulla sulle spese. Condanna la ricorrente al pagamento della somma dieuro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competete Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma