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Decreto — n. 4064/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4064/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4064/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17116/2021 R.G. proposto da : D'ANGELO NICOLA(DNGNCL60L27A455Z) con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori, rappresentato e difeso dagli avvocati LAMBERTI ANTONIO (LMBNTN61M29B990P) e SIGNORIELLO DOMENICO (SGNDNC64A10B990N) -ricorrente- contro DITTA SEPEM DI MICHELE SEPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIGLIO GIOVANNI (GGLGNN69C31F839O) -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI ARZANO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ITALIA S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1311/2020 depositata il 15/04/2020;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4064/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe con distrazione, per averne fatto richiesta il difensore; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente SEPEM , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Parole chiave

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spese di difesa spese d'esecuzione ripetibili dell'avvocato riduzione delle spese giudiziarie addebito di tasse anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17116/2021 R.G. proposto da : D'ANGELO NICOLA(DNGNCL60L27A455Z) con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori, rappresentato e difeso dagli avvocati LAMBERTI ANTONIO (LMBNTN61M29B990P) e SIGNORIELLO DOMENICO (SGNDNC64A10B990N) -ricorrente- contro DITTA SEPEM DI MICHELE SEPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIGLIO GIOVANNI (GGLGNN69C31F839O) -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI ARZANO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ITALIA S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1311/2020 depositata il 15/04/2020;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19.12.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe con distrazione, per averne fatto richiesta il difensore; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente SEPEM , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deci