Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The parties involved were Castano and Pelleriti against Zingale, with the lower court's judgment from Palermo serving as the subject of the appeal. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the proposal for termination within the statutory period of 40 days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19520/2024 R.G. proposto da : CASTANO FRANCESCOe PELLERITI AGATA VITTORIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato MANCUSO ANTONINO (MNCNNN58P27L448M) ; -ricorrenti- contro ZINGALE ANTONINO,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PLUMARI SILVESTRO (PLMSVS69H28L448B); -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 240/2024depositata il 14/02/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti27/12/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom