Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment of Naples extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Angela Grasso, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Comune di Qualiano, argued that the procedural silence constituted a waiver of rights. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence is deemed a renunciation, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15522/2024 R.G. proposto da : GRASSO ANGELA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato SAVANELLI FRANCESCO (SVNFNC83T03F839P); -ricorrente- contro COMUNE DI QUALIANO, in persona del Sindaco p.t. con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato OTRANTO FRANCESCO (TRNFNC75B10F839U) ; -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n.94/2024 depositata il 11/01/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 27/12/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i