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Decreto — n. 3806/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished under Art. 380-bis and 391 c.p.c. after 40-day silence.

Numero d'incarto Decreto — n. 3806/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished due to the applicant's failure to respond to a proposed settlement within the statutory period. The parties had submitted a proposal for case closure under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but the applicant remained silent for forty days. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after a proposal for settlement expires constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal proposed settlement procedure extinction of proceedings silence as waiver litigation costs allocation spese di procedura ripetibili dell'avvocato scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22744/2023 R.G. proposto da : PIERI FRANCO, RUMOLO ANTONIO, PEDRONI ELISA, TALLU MARIA BARBARA, PERRONE CLAUDIO, VENTURI MAURO, SCHIMMENTI MARIA GABRIELLA, SEMINARA DOMENICO, GRASSO FRANCA NQ DI EREDE DEL DR GIANFRANCO SABBADINI, QUINZAN GIANPAOLO, SANZA MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO GINO (GLNGNI65A02D636M), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIENZI CARLO (RNZCRL46R08H703I) -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE elettivamente domiciliati in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n.2664/2023 depositata il 12/04/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltreeventuali spese prenotate a debito. Così