Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinct because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The proceedings involved Buscemi and Sbriglio challenging a decision regarding the Avola municipality and a bankruptcy entity, represented by their respective lawyers. The court ruled that the silence on the proposed definition constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed definition of a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19188/2021 R.G. proposto da : BUSCEMI SEBASTIANO e SBRIGLIO ANNA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difenso re , entrambi rappresentati e difes i dall'avvocato CRO G IUSEPPE (CROGPP67R23I754F) -ricorrenti- contro COMUNE DI AVOLA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoVINCI SERGIO (VNCSRG61C09A522S) -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO C.N.S. SRL -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANIA n. 952/2020depositata il 05/06/2020;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/12/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso