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Decreto — n. 3802/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3802/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3802/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17934/2021 R.G. proposto da : LAURENT DOMENICO, GRAVINA NICOLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocato VIOLANTE GIUSEPPE (VLNGPP64R06A662D), in esito alla rinuncia dei precedenti difensori RANIERI CLAUDIA e RANIERI FRANCESCO -ricorrenti- contro GENERTEL SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 992/2021 depositata il 01/06/2021; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19.12.2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3802/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento credito in esecuzione credito contestato cessazione dei pagamenti procedura pendente condizione sospensiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
992/2021 depositata il 01/06/2021; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17934/2021 R.G. proposto da : LAURENT DOMENICO, GRAVINA NICOLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocato VIOLANTE GIUSEPPE (VLNGPP64R06A662D), in esito alla rinuncia dei precedenti difensori RANIERI CLAUDIA e RANIERI FRANCESCO -ricorrenti- contro GENERTEL SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 992/2021 depositata il 01/06/2021; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19.12.2024;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,