Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the notification of the proposal for judgment termination. The parties were Gasbarri Lorenzo and Gasbarri Lorenzo against Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., with the appellant's silence interpreted as a formal renunciation of the appeal. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated and ordered the appellant to pay the legal costs of the cassation instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request the decision of the cassation appeal within forty days from the notification of the proposal for termination constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15194/2024 R.G. proposto da : GASBARRI CLAUDIO LORENZO, GASBARRI LORENZO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato TUDISCO MARCO (TDSMRC70T24A262F) -ricorrenti- contro COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A., in persona del Procuratore speciale Andrea Rapetti, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocatoBALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 202/2024 depositata il 03/04/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 27.12.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in