Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 3705/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 3705/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The parties argued over the merits of the case, but the court ruled that the procedural silence constituted a formal renunciation of the right to appeal. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-compliance with procedural deadlines extinction of cassation proceedings renunciation of appeal by silence procedural proposal for settlement award of legal costs risarcimento per errore giudiziario assenza di caso di rigore anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente né la ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5015/2024 R.G. proposto da : PICCOLELLA LUCA, PICCOLELLA FABIO, PICCOLELLA TERESA, PICCOLELLA CARMINE, PICCOLELLA DOMENICA, PALLADINO ANTONIETTA, elettivamente domiciliati in SANT'ANTIMO, VIA G. CARDUCCI, 12, presso lo studio dell’avvocato BIANCO FELICE (BNCFLC68H13B925K) pec felicebianco@legalmail.it , che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W), che larappresenta e difende -controricorrente- nonché da VALENTINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in CANCELLO ED ARNONE, VIA CONSOLARE, 2, presso lo studio dell’avvocato AMBROSCA RAFFAELE (MBRRFL56P28F839D) raffaele.ambrosca@avvocatismcv.it, che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.1522/2023depositata il 12/07/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente né la ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Generali, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d