Decreto — n. 3702/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14708/2024 R.G . proposto da : SOCIETÀ AMATORI CANE CORSO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa d a ll ’ avvocato COSTANZO LUCIANO (CSTLCN78D11F839R) -ricorrente- contro NERILLI ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTIGLIONE DEL LAGO N. 3, presso lo studio dell’avvocato MATTEI DECIO NICOLA (MTTDNC72P25B963S), rappresentat a e difesa dall ’ avvocato LUCARELLI NICOLA (LCRNCL70M28L113O) -controricorrente- nonchécontro S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI SOC.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3702/2025 — snciv · Corte di Cassazione: COOP., NERILLI ELISABETTA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO L ’ AQUILA n.489/2024 depositata il 12/04/2024 Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 27.12.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14708/2024 R.G . proposto da : SOCIETÀ AMATORI CANE CORSO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa d a ll ’ avvocato COSTANZO LUCIANO (CSTLCN78D11F839R) -ricorrente- contro NERILLI ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTIGLIONE DEL LAGO N. 3, presso lo studio dell’avvocato MATTEI DECIO NICOLA (MTTDNC72P25B963S), rappresentat a e difesa dall ’ avvocato LUCARELLI NICOLA (LCRNCL70M28L113O) -controricorrente- nonchécontro S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI SOC.
COOP., NERILLI ELISABETTA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO L ’ AQUILA n.489/2024 depositata il 12/04/2024 Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 27.12.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe con distrazione, per averne fatto richiesta il difensore; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così dec