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Ordinanza — n. 3691/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court lacks jurisdiction over transport contract; case must be heard in San Marino.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3691/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation overturned a lower court ruling that had confirmed Italian jurisdiction over a transport contract dispute. The appellant argued that because the service was performed in Italy but the delivery destination was San Marino, the San Marino courts were the exclusive forum. The court agreed, applying the relevant Brussels Regulation to determine that the place of performance for the service was the recipient's location abroad. Consequently, the Italian court declared it lacked jurisdiction and vacated the default judgment.

Regesto Legislator

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Art. 5 lett. a) e b) del Regolamento CE n. 44/2001; Where the place of performance of a service contract is the recipient's habitual residence in a different Member State, the courts of that State have exclusive jurisdiction, rendering the domestic court incompetent.

Parole chiave

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jurisdiction place of performance service contract Brussels Regulation default judgment competence international civil procedure allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Regulation (EC) No 44/2001, Art. 5(a) and (b)
Ambrosi Contesta quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte partenopea, la giurisdizione avrebbe dovuto essere verificata riguardo a controversie in materia contrattuale alla stregua dei criteri dettati dall’art. 5 n.
Civil Procedure Code, Art. 382
Per questi motivi La Corte accoglie i l ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 u.co.
art. 2951 c.c
– Giurisdizione – Prescrizione ex art. 2951 c.c.
art. 3, comma 2 Legge 218/1995
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 22433/2018
Cass. S.U. n. 22433/2018).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27319/2021R.G. proposto da INSCIENTIAFIDES s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Carbonetti,come da procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, via San Valentino n.21(pec: fabriziocarbonetti@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – contro PHSE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e Oggetto: Trasporto – C ose - Responsabilità vettore –Inadempimento -Opposizione a d.i.

– Giurisdizione – Prescrizione ex art. 2951 c.c. – Applicabilità – Sussistenza – Difetto di giurisdizione. C.C. 8.01.2025 r.g.n. 27319/2021 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi difesa dall'Avv. Alfonso Giaquinto, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio ex lege in Roma, Cancelleria della Corte di cassazione(pec: alfonso.giaquinto@forotorre.it); –controricorrente– avverso la sentenzadella CORTE di APPELLO diNAPOLI n. 2986/2021,pubblicata il 28 luglio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal la Consigliera, dr.ssa Irene Ambrosi.

Fatti di causa 1.PHSE s.r.l. con decreto ingiuntivo n°9/2010 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata ingiunse a INSCIENTIAFIDES s.p.a. il pagamento dell’importo di Euro 36.530,070, oltre interessi di mora e spese di lite quale corrispettivo di circa 140 servizi di autotrasporto resi nel corso dei mesi di dicembre 2008, gennaio e febbraio 2009 ed aventi ad oggetto il ritiro dei campioni di sangue da cordone ombelicale presso vari ospedali italiani e successivo trasporto (ad una temperatura controllata + 2°/+ 8°)e consegna degli stessi, entro le 48 ore successive dalla nascita, presso il Laboratorio della INSCIENTIAFIDES s.p.a. sito nella Repubblica di San Marino.

INSCIENTIAFIDES s.p.a. propose opposizione dinanzi il Tribunale di Torre Annunziataavverso detto decreto ingiuntivo, eccependo sia il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello sanmarinese,e nel merito, la compensazione del credito azionato in via monitoriacon un suo credito di Euro 34.400,00 vantato a titolo di penali contrat t uali da corrispondere per ritardi della PHSE nell’esecuzione di 16 dei 140 trasporto eseguiti. Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 212/2012 rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e con sentenza definitiva n. 456/2016 rigettò l’opposizione di INSCIENTIAFIDES s.p.a., con condanna alle spese del grado.

C.C. 8.01.2025 r.g.n. 27319/2021 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi 3.Avverso entrambe le sentenze di prime cure INSCIENTIAFIDES s.p.a. propose appello dinanzi la Corte d’appello di Napoli che con la sentenza qui impugnatarigettò il gravame , con conferma delle statuizioni di primo grado .

4. A vverso la sentenza della Corte di a ppello di Napoli , INSCIENTIAFIDES s.p.a. ha propostoricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso PHSA s.r.l.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.. La parte ricorrente e quella controricorrente hannodepositato distinte e rispettivememorie. Ragioni della decisione 1.La ricorrente lamenta con il primomotivo di ricorso “ Erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione; violazione e/o falsa applicazione, anche ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., del principio secondo cui la giurisdizione, riguardo ad una controversia tra un soggetto comunitario ed un soggetto extra-comunitario in materia di contratto di trasporto, deve essere determinata in applicazione del criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna della merce trasportata ai sensi dell’art. 5, n. 1 lett.

b) del Regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi art. 7, comma 1 n. 1 del Regolamento (UE) n. 1215/2012); violazione e/o falsa applicazione del principio secondo cui, ai fini della determinazione della giurisdizione, l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere individuata in base al tipo contrattuale (e non alla domanda formulata dall’attore)”.In particolare, la ricorrente censura come superata la teoria interpretativa del “rinvio c.d. fisso” - richiamata dalla sentenza impugnata– a mente del la quale, anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento Bruxelles I, il richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sarebbe riferito solo a quest’ultimaConvenzione, posto che il rinvio operato dall’art. 3, comma 2 Legge 218/1995,atterrebbe unicamente ad essa, non estendendosi alla regolamentazione unionale(nn. 44/2001 e 1215/2012 ) .

C.C. 8.01.2025 r.g.n. 27319/2021 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi Contesta quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte partenopea, la giurisdizione avrebbe dovuto essere verificata riguardo a controversie in materia contrattuale alla stregua dei criteri dettati dall’art. 5 n. 1 lett.

b) del Reg. UE n. 44/2001 ovvero ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett.

b) del Reg. UE n. 1215/2012 , che prescrivono che la giurisdizione spetti al giudice del luogo di esecuzione dell’“obbligazione dedotta in giudizio”, salvo diversa convenzione, nel luogo ove i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,in caso di compravendita, ovvero in caso di prestazione di servizi, nel luogo in cui predetti servizi sono stati o avrebbero dovuto o essere eseguiti in base al contratto stesso. Pertanto, nella fattispecie in esame, il luogoavrebbe dovuto essere individuato nella sede del laboratorio dove le cose oggetto del contratto di trasporto dovevano essere consegnate (presso la Repubblica di San Marino ove si trova il laboratorio di INSCIENTIAFIDES s.p.a.).

2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., inerente al carattere autonomo della clausola penale rispetto all’obbligazione principale e violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 del c.p.c., nella parte in cuila sentenza ha riconosciuto ha ritenuto applicabile alla clausola penale il termine di prescrizione cui all’art. 2951 c.c.”. Osserva inoltre che “La sentenza è inoltre meritevole di essere cassata nella parte in cui ha confermato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto alla penale, ritenendo così assorbiti gli altri motivi di impugnazione dedotti dalla Ricorrente a sostengo dell’eccezione di compensazione.

Il Collegio ha infatti ritenuto applicabile alla fattispecie il termine annuale di prescrizione dettato in materia di contratto di trasporto ex art. 2951 c.c., riconoscendo alla clausola penale natura di patto accessorio rispetto al contratto.”. 3.Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti e in ragione delle seguenti considerazioni. La questione giuridica sottesa alla censura in esame attiene al tema della giurisdizione del Giudice italiano nelle controversie in cui la parte C.C. 8.01.2025 r.g.n. 27319/2021 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi convenuta in giudizio non sia domiciliata in uno Stato membro dell’Unione Europea. 3.1.La Corte partenopea nella sentenza impugnata ha ritenuto che nella fattispecie in esame venisse in rilievo l’art. 3 della l. 31/05/1995 n.218, di diritto internazionale privato, che prevede come i giudici italiani debbano servirsi di determinati criteri stabiliti nella Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968 per verificare la propria giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati in uno Stato non contraente della convenzione, ancorché i criteri in questione siano stati previsti, nella Convenzione, per operare esclusivamente nei confronti di persone stabilite in uno Stato contraente.

A conferma di tale interpretazione ha richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 22239 del 21/10/2009) e ha ritenuto applicabile al caso di specie l ’art. 5 , lettere c) ed a) , della Convenzione di Bruxelles del 1968, affermando che la giurisdizione è quella italiana in quanto il luogo di consegna dei cordoni ombelicali non era situato in uno Stato membro (la Repubblica di San Marino) ed in Italia invece andava eseguita l’obbligazione di pagamento dedotta in giudizio. 3.2.Il Collegio osserva che la questione di giurisdizione che viene in considerazione nel presente giudizio, è già stata affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte in diversi precedenti ( da ultimo, Cass.

Sez.U , 12/04/2024 n. 9971 ; Cass. Sez. U 25/06/2021, n. 18299; Cass. Sez.U 10/11/2021, n. 33002 e n. 33003; Cass. Sez.U 24/11/2021 n. 36371), sicché corretta è stata l’assegnazione alla sezione semplice, ai sensi dell’art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c. Va evidenziato che , in proposito , questa Corte ha mutato orientamento rispetto a quello precedentemente adottato, richiamato dalla sentenza impugnata. 3.2.1.Ebbene, la questione di giurisdizione relativa alla controversia in cui una società straniera - non appartenente a uno Stato dell'Unione europea- sia stata convenuta in giudizio da una società italiana , analoga a C.C. 8.01.2025 r.g.n. 27319/2021 Pres.

L. Rubino Est. I. Ambrosi quella che viene in rilievo nel presente caso, è stata rimessa alle Sezioni Unitedi questa Corte con ordinanza interlocutoria Cass. Sez. 1, 5 /04/ 2023 n. 26495. Le Sezioni Unite hanno sciolto la questione , osservando che sulla natura del rinvio operato dall’art. 3, co. 2, della l. n. 218/1995 si fronteggiavano due opzioni interpretative: la prima, più tradizionale, secondo cui il rinvio sarebbe “ fisso ” (da ultimo: Cass. Sez.U, 12 /06/ 2019 n. 15748 e Cass. Sez.U , 21 /10/ 2009 n. 22239),senza estensione al regolamento CE n. 44 / 2001, non potendosene ritenere la definitiva sostituzione (e pertanto l’implicita abrogazione) ad opera del sopravvenuto regolamento, continuando la convenzione ad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione europea; la seconda, più recente, secondo cui il rinvio sarebbe “ mobile o dinamico”, comportando(Cass.

Sez. U 25/06/2021, n. 18299 ; Cass. S ez. U 10/11/2021, n. 33002 e n. 33003; Cass. Sez.U 24/11/2021 n. 36371) – allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Statodell'Unione europea – la sussistenza, quando si tratti di una delle materie già comprese nell’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968, della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal Regolamento n. 44 del 2001, sostitutivo della Convenzione, a sua volta, sostituito dal successivo Regolamento n. 1215 del 2012. Le Sezioni Unite hanno aderito ( Cass.

Sez. U, n. 9971 /2024 cit. ) all’opzione ermeneutica più recente, ormai in via di progressivo consolidamento, secondo cui, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi offerti dalla Corte di Giustizia UE (in particolare: sentenza 3/09/2020, Supreme Site Services GmbH-Supreme Headquarters Allied Powers Europe, C-186/19; sentenza 29/07/2019, Tibor-Trans, C-451/18), la giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art. 3, co. 2,della l. n. 218 / 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, quando si tratti di una delle materie già C.C. 8.01.2025 r.g.n. 27319/2021 Pres.

L. Rubino Est. I. Ambrosi comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione. Quindi, qualora il contratto abbia ad oggetto, nell’ambito della materia contrattuale, una compravendita di benio una prestazione di servizi, deve essere adottato, ai fini dell'individuazione del giudice cui è devoluta la giurisdizione, in assenza di apposita convenzione stipulata dalle parti, il criterio, stabilito per la materia contrattuale, del “luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,” ovvero “col luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” ai sensi dell’art. 7, lett.

a) e b), primo trattino, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, sostitutivo dell'art. 5, lett.

a) e b), primo trattino, del Regolamento (CE) n. 44 del 2001. 3.3.Nel caso di specie, alla luce dell’interpretazione formulata dalle richiamatepronunce sia della Corte di Giustizia UE che delle Sezioni Unite di questa Corte, risulta applicabile - ratione temporis ( essendo stato il presente giudizio introdotto con atto di citazione del 19/04/2010)- l’art. 5, lett.

a) e b) del Regolamento CE n. 44 del 2001, a norma del quale: “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita” e per tale da intendere, “salvo diversa convenzione” ( … ) “nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”ovvero “nel caso di prestazioni di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.

Sicché, dovendo il ritiro dei campioni di sangue da cordone ombelicale essere compiuto presso vari ospedali italiani e dovendo gli stessi essere successivamentetrasportati (ad una temperatura controllata + 2°/+ 8°) e C.C. 8.01.2025 r.g.n. 27319/2021 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi consegnati per la crioconservazione nella Repubblica di San Marino, entro le 48 ore successive dopo la nascita, presso il Laboratorio della odierna ricorrente, deve ritenersi che la giurisdizione appart enga all’autorità giudiziaria sammarinesee non a quella italiana.

3. Una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale si determina anche una improseguibilità del giudizio di merito, poiché, essendo radicalmente mancante la potestas iudicandi del giudice adito, quest'ultimo pur avendo avuto, e perciò esercitato, il potere di emettere il richiesto provvedimento monitorio, dal momento in cui è stato eccepito il proprio difetto di giurisdizione non ha più il potere di decidere della controversia, se non limitatamente alla declaratoria di nullità del decre to precedentemente rilasciato(v. Cass. S.U. n. 22433/2018). Di conseguenza, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice che ha emanato il decreto monitorio, da parte di questa Corte, non può limitarsi alla pronuncia di una decisione soltanto sulla giurisdizione, ma essa comporta anche la caducazionedel decreto ingiuntivo emesso dal giudice privo di giurisdizione.

4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo. 5.Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo , con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Va altresì dichiarato ildifetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice sanmarinesenonché revocato il decreto ingiuntivo opposto . Stante il perplesso indirizzo interpretativo all’epoca dell’introduzione del giudizio e il mutamento di indirizzo giurisprudenziale sopravvenutopuò essere altresì dichiarata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Per questi motivi La Corte accoglie i l ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 u.co. c.p.c., dichiara ildifetto di giurisdizione del giudice italiano , essendo competente C.C. 8.01.2025 r.g.n. 27319