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Ordinanza — n. 3500/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming appeal judgment lacks signature, ruling digital signature and header suffice for validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3500/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Serenella Paggi against a Rome Court of Appeal judgment. Paggi argued the appeal judgment was void due to a lack of physical signature, though the lower court had previously rejected her opposition on grounds of tardiness and obstruction. The court held that the appeal judgment was validly signed via digital signature and included the required header, thereby satisfying all formal requirements for a binding decision.

Regesto Legislator

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Art. 165 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: A judgment pronounced by a collegial body remains valid and effective if signed by the presiding judge and the other judges via digital signature, provided it bears the necessary header indicating the date and location of the hearing.

Parole chiave

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appeal judgment validity digital signature requirement lack of signature defect formal nullity of judgment Cassation admissibility trasferimento della proprietà sequestro di beni immobili realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 165 c.p.c.
Art. 166 c.p.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 4, comma 8, d.m. 55/14
N.R.G.: 7518/23 Camera di consiglio del 16 dicembre 2024 La liquidazione è compiuta assumendo il valore della causa compreso tra 52.000 e 260.000euro, e maggiorando gli importi del 30% ai sensi dell ’ art. 4, comma 8, d.m. 55/14.
Art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
La conformità della presente ordinanza alla proposta di definizione accelerata comporta ope legis la condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., nelle misure reputate rispettivamente eque in dispositivo.
Art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
La seconda ragione è che la sentenza pronunciata a norma dell’art. 281 sexiesc.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
N.R.G.: 7518/23 Camera di consiglio del 16 dicembre 2024 (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 86 c.p
art. 617 c.p
246 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame, in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
art. 354 c.p
Col primo e col secondo motivo di ricorso Serenella Paggi sostiene che la sentenza di primo grado è nulla, perché priva della firma del giudice, e che di conseguenza la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19908 del 27/07/2018
Cass. Sez. 3, 23/03/2016, n. 5689
Cass. Sez. 3, 23/03/2016, n. 5689; Cass.
Cass. Sez. 3, 29/05/2015, n. 11176
5689; Cass. Sez. 3, 29/05/2015, n. 11176).
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Testo completo

nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 7518/23proposto da: -) Paggi Serenella, avvocato, difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro -) Penelope SPV s.r.l., volontariamente rappresentata dalla Intrum Italy s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall ’ avv. Mario Bussoletti ; -controricorrente - nonché -) Ignacio Llauca Rossana Lourdes, domiciliata ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avv. Salvatore Vitale; -controricorrente - nonché -) Consorzio Jase, in persona del presidente pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall ’ avv.

Eugenio De Paola; -controricorrente - nonché -) Amore Alessandro, Ferolla Attilio, Gullo Raffaele, Roccadoro Francesca,Donext s.p.a., Condominio di via L. Tempesta 41 villino 8 ; Intercondominio di via L. Tempesta 41; Istituto Vendite Giudiziarie di Roma s.r.l.; -intimati - Oggetto: opposizione agli atti esecutivi - impugnazione della sentenza di merito - appello - necessità - deduzione del vizio di mancata sottoscrizione del giudice - irrilevanza - presupposti. N.R.G.: 7518/23 Camera di consiglio del 16 dicembre 2024 avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 16 gennaio 2023 n. 246: udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2015 la società Italfondiario s.p.a. pignorò un immobile di proprietà di Serenella Paggi. Nella procedura intervennero altri cinque creditori. L’immobile fu venduto all’asta, fu aggiudicato e ne fu ordinata la liberazione. Il 6.2.2020 il Giudice dell’esecuzione emise il decreto di trasferimento; il successivo 24.2.2020 autorizzò il custode allo smaltimento dei beni mobili ancora presenti nell’immobile.

2. Con l ’ atto introduttivo del presente giudizio, intitolato “ Ricorso in opposizione ex art. 615 e/o 617 c.p.c.” Serenella Paggi dichiarò di volersi “opporre con il presente atto all’ordine di trasferimento così come emesso in data 6/2/2020 ed al provvedimento (…) con il quale l’I[stituto] V[endite] G[iudiziarie] veniva autorizzato allo smaltimento dei beni mobili ancora oggi all’interno dell’immobile”.

3. Con sentenza 4.11.2021 n. 17176 il Tribunale di Roma: -) dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione avverso il decreto di trasferimento; -) rigettò l’opposizione avverso il provvedimento di sgombero dei mobili, sul presupposto che Serenella Paggi non solo non aveva asportato i suoi beni nelle date a tal fine fissate, ma aveva anzi tenuto un contegno ostruzionistico. La sentenza fu appellata dalla soccombente.

4. Con sentenza 16.1.2023 n. 246 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame, in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. N.R.G.: 7518/23 Camera di consiglio del 16 dicembre 2024 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Serenella Paggi con ricorso fondato su quattro motivi. Hannoresistito con controricorso il consorzio Jase, Rossana Lourdes Ignacio Llauca e la Intrum Italy s.p.a., quale rappresentante volontariadi Penelope SPV s.r.l..

6. Con provvedimento del 29 gennaio 2024 (dep. 16.2.2024) è stata proposta la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c.. La ricorrente ha depositato rituale istanza di decisione. La ricorrente, il Consorzio Jase e la Intrum hanno depositato memoria. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo e col secondo motivo di ricorso Serenella Paggi sostiene che la sentenza di primo grado è nulla, perché priva della firma del giudice, e che di conseguenza la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c..

2. Col terzo motivo la ricorrente deduce chela Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo d’appello.

3. Col quarto motivo Serenella Paggi deduce che Corte d’appello ha trascuratodi rilevare la non integrità del contraddittorio.

4. Tutti i motivi sono inammissibili in modo manifesto, per le ragioni tutte già indicate nella proposta di definizione anticipata. A pag. 5, secondo capoverso, della sentenza di primo grado, infatti, il Tribunale così statuì: “occorre qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizioni ex art. 617 c.p.c. poiché vertono sulla regolarità formale del decreto di trasferimento emesso il 26 gennaio 2020 e sul provvedimento reso in data 24 febbraio 2020 per l’autorizzazione allo smaltimento dei beni lasciati dall’esecutata nell’immobile trasferito”.

N.R.G.: 7518/23 Camera di consiglio del 16 dicembre 2024 Se il giudice di merito qualifica la domanda come “opposizione agli atti esecutivi”, non rileva se quella qualifica fu giusta o sbagliata: le forme dell’impugnazione debbono seguire il ritoprevisto per la domanda così come qualificata dal giudice. Si tratta d’un principio radicato, risalente ed incontrastato (ex plurimis, Cass., Sez. U, Sentenza n.10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021, Rv. 663343 –01;

Sez. 6, Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021, Rv. 661875 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018, Rv. 650653 –01). 4.1. Pertanto, a fronte della suddetta qualificazione, la sentenza di primo grado si sarebbe dovuta impugnare con il ricorso per cassazione, non con l’appello, come correttamente ritenuto dalla sentenza qui impugnata. L’odierna ricorrente non ha proposto alcuna censura avverso tale ratio decidendi. Il ricorso, dunque , è manifestamente inammissibile non solo perché la decisione impugnata fu ineccepibile, ma - prima ancora - perché tutti i motivi non toccano la ragione posta a fondamento del giudizio di inammissibilità del gravame pronunciato dalla Corte d’appello.

5. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c. la ricorrente ha negato che nel caso di specie possa applicarsi il principio in virtù del quale l’impugnazione deve essere proposta con le forme previsteper la domanda così come qualificata dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (principio dell’apparenza). Ha dedotto che nel caso di specie la sentenza di primo grado, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., era nulla perché “priva del verbale che la contiene” e non sottoscritta dal giudice; che la nullità di qualsiasi sentenza per vizio di sottoscrizione del giudice deve essere fatta valere con l’appello, perché in tal caso il giudice d’appello, se riscontrasse la nullità, non potrebbe decidere la lite, ma dovrebbe rinviare la causa al giudice di primo grado.

N.R.G.: 7518/23 Camera di consiglio del 16 dicembre 2024 Su questo grave vizio il giudice d’appello non aveva pronunciato, e l’omessa pronuncia a sua volta avrebbe reso ammissibile e fondato il ricorso qui in esame. Anche tali deduzioni sono manifestamente infondate, per tre ragioni. 5.1. La prima ragione è che per rimuovere una sentenza nulla perché priva della sottoscrizione del giudice la parte interessata ha due strade: o impugnarla con gli ordinari mezzi di gravame; oppure rimuoverla con la querela nullitatis, che è un’azione di accertamento proponibile in ogni tempo, peraltro separatamente rispetto al giudizio nel cui corso la sentenza sospettata di nullità è stata pronunciata.

Se viene scelto il rimedio dell’impugnazione, questa va proposta secondo le regole sue proprie, cogenti per evidenti insopprimibili ragioni di ordine pubblico processuale: e, quindi , rivolgendola al giudice competente e nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9910 del 15/04/2021; Cass. Sez. 3, 29/11/2005, n. 26040). 5.2. La seconda ragione è che la sentenza pronunciata a norma dell’art. 281 sexiesc.p.c. senza il rispetto delle forme ivi previste (ad es., con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione), benché viziata, conserva la sua natura di atto decisionalee non se ne potrebbe invocare l’inesistenza al pari d’una sentenza priva di sottoscrizione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19908 del 27/07/2018;

Cass. Sez. 3, 23/03/2016, n. 5689; Cass. Sez. 3, 29/05/2015, n. 11176). 5.3. La terza ragione è che, in ogni caso, la sentenza pronunciata dal Tribunale è debitamente sottoscritta con firma digitale e reca in esergo la dicitura: “allegato al verbale di udienza del 4 novembre 2021”, e tanto bastava per escluderne qualsiasi nullità: con la conseguenza che il dispositivo della sentenza d’appello è comunque conforme a diritto.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. N.R.G.: 7518/23 Camera di consiglio del 16 dicembre 2024 La liquidazione è compiuta assumendo il valore della causa compreso tra 52.000 e 260.000euro, e maggiorando gli importi del 30% ai sensi dell ’ art. 4, comma 8, d.m. 55/14. La liquidazione in favore di Rossana Lourdes Ignacio Llauca tiene conto del fatto che non è stata depositata memoria. La conformità della presente ordinanza alla proposta di definizione accelerata comporta ope legis la condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., nelle misure reputate rispettivamente eque in dispositivo.

P.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Serenella Paggialla rifusione in favore di Penelope SPV s.r.l., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.927, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Serenella Paggialla rifusione in favore di Consorzio Jase delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.927, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Serenella Paggi alla rifusione in favore di Rossana Lourdes Ignacio Llauca delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 11.730, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Serenella Paggial pagamento in favore di Penelope SPV s.r.l., come in epigrafe rappresentata, della somma di euro 14.927 ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) condanna Serenella Paggi al pagamento in favore del Consorzio Jase della somma di euro 14.927 ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) condanna Serenella Paggi al pagamento in favore di Rossana Lourdes Ignacio Llauca della somma di euro 11.730 ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) condanna Serenella Paggi al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 5.000 ex art. 96, comma quarto, c.p.c.;

N.R.G.: 7518/23 Camera di consiglio del 16 dicembre 2024 (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, al competente ufficio di merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del co