Cassation court dismisses appeal against insurance subrogation denial due to lack of external res judicata finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Piero Praitoni against the Court of Appeal of Bologna's refusal to order UnipolSai S.p.A. to reimburse legal costs. Praitoni argued that a prior judgment establishing the insurance policy's validity should constitute external res judicata, but the lower court failed to explicitly address this point. The court found the lower court's reasoning merely apparent and insufficient to demonstrate consideration of the prior judgment, violating constitutional minimums for judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: When a lower court fails to explicitly address the existence of external res judicata regarding insurance coverage in a prior judgment, the decision is void for lack of motivation and violation of law, requiring remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21747/2023 R.G. proposto da : PRAITONI PIERO, domiciliato p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLINI GIOVANNI (NCLGNN58C07G702G), domiciliazionetelematica in atti -ricorrente – contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per leggein ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COLIVA MASSIMO (CLVMSM67R31A944Z), domiciliazione telematica in atti -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO BOLOGNA n. 827/2023 depositata il 17/04/2023.
R.g. n. 21747 del 2023; Ad. 9/12/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9/12/2024 , dal Consigliere relatore CristianoValle. FATTI DI CAUSA Piero Praitoni venne convenuto in giudizio, cautelare e poi di merito, dal Condominio in Bologna alla via Castiglione n. 119, per il quale aveva effettuato la progettazione e seguito la direzione dei lavori di consolidamento delle fondazioni, in una con la Geotecnica Edilpali S.r.l. e l’ingegnere Guido M oretti e venne ritenuto responsabile in entrambi i giudizi, con conseguente condanna ad un facere nel cautelare e al risarcimento, in solido, dei danni, nel merito.
In detto giudizio era stata chiamata in causa, dal Praitoni, ai fini delle spese di salvataggio, anche la compagnia assicuratrice Fondiaria S.p.a. Chiesta, in via stragiudiziale, il rimborso delle spese legali alla Fondiaria S.p.a., poi Unipolsai S.p.a., la rifusione delle spese gli venne negata. Piero Praitoni convenne,quindi, in giudizio, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bologna la detta compagnia assicuratrice. La domanda, nel contraddittorio con UnipolSai S.p.a., venne rigettatadal tribunale. Piero Praitoni propose appello e la Corte d’appello di Bologna, nel ricostituito contraddittorio con Unipolsai S.p.a., con la sentenza n. 827 del 17/04/2023, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a dieci motivi, Piero Praitoni. Risponde con controricorso UnipolSai S.p.a. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 9/12/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. R.g. n. 21747 del 2023; Ad. 9/12/2024; estensore: C. Valle RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso di Piero Praitoni sono i seguenti: primo motivo ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per aver negato l’esistenza del giudicato esterno in ordine all’operatività dell’assicurazione della responsabilità civile; secondo motivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per inesistenza o mera apparenza della motivazione sul punto della ritenuta insussistenza del giudicato esterno in ordine all’operatività dell’assicurazione della responsabilità civile; terzo motivo exart. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per inesistenza della motivazione sull’esclusione dell’operatività dell’assicurazione della responsabilità civile; quarto motivo ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’affermazione che “la richiesta formulata dal condominio non aveva ad oggetto il pagamento di una somma ma di un facere”; quinto motivo exart. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione dell’art. 1917, terzo comma, c.c., per aver ritenuto che la norma si applichi solo in caso di “domanda risarcitoria”; sesto motivo ex art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per inesistenza o illogicità della motivazione in ordine all’affermazione secondo cui il terzo non avrebbe dedotto alcun profilo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’assicurato; settimo motivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. omesso esame di fatto decisivo in ordine all’affermazione secondo cui il terzo non avrebbe dedotto alcun profilo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’assicurato; ottavo motivo ex art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c. violazione dell’art. 1917, comma primo, c.c. ed omesso esame di fatto decisivo, per aver implicitamente affermato che R.g. n. 21747 del 2023;
Ad. 9/12/2024; estensore: C. Valle l’assicurazione della responsabilità civile professionale non copre l’assicurato contro l’azione contrattuale del cliente danneggiato nono motivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per inesistenza, mera apparenza ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione che l’inoperatività dell’assicurazione della responsabilità civile comporta l ’ inoperatività anche della garanzia “tutela giudiziaria”; decimo motivo di ricorso exart. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per inesistenza o illogicità della motivazione in ordine al rigetto del terzo motivo di appello.
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto, sebbene sotto diversi parametri di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., ossia ai sensi del n. 3 e del n. 4, pongono censure relative al mancato esame e all’esclusione da parte della Corte territoriale della forza di giudicato esterno della sentenza del Tribunale di Bologna, n. 2546 del 21/09/2018: la quale, passata in giudicato, come da rituale attestazione in data 22/06/2022 in calce alla copia, venne prodotta dal Praitoni in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte d’appello di Bologna.
La sentenza era stata resa a conclusione della causa civile instaurata dal Condominio di Bologna, via Castiglione n. 119, nei confronti della Geotecnica Edilpali S.r.l., del Praitoni, del Moretti e nella quale il Praitoni aveva chiamato in causa, al fine di esserne garantito, la propria compagnia assicuratriceUnipolSai S.p.a. La sentenza reca condanna dei convenuti al pagamento di oltre ottantanovemila euro (€ 89.140,00) in favore del Condominio e della UnipolSai S.p.a. al pagamento, in favore del Praitoni «di quanto richiesto al suo assicurato sulla base del capo 1».
I due motivisono fondati, posto che la motivazione della Corte territoriale, in ordine all’esclusione del giudicato della sentenza del Tribunale di Bologna, n. 2546 del 21/09/2018, resa nella causa R.g. n. 21747 del 2023; Ad. 9/12/2024; estensore: C. Valle nella quale era chiamata in causa anche la compagnia assicuratrice che vedeva accolta la domanda di manleva del Praitoni, e consistentenell’ affermazione resa alla pag. 6, terzultimo periodo, è meramente apparente, risolvendosi nell ’ espressione icastica (ma oscura e apodittica ) del seguente testuale tenore :
« Relativamente alla sentenza prodotta in sede di precisazione delle conclusioni dall’appellante essa in alcun modo importa “giudicato esterno” vertendo su fattispecie diversa da quella per cui è causa.» Con la detta affermazione la Corte d’appello non dimostra neppure di avere preso in considerazione la sentenza passata in giudicato, ritualmente prodotta in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, pienamente valutabile, posto che non spiega in alcun modo, a fronte di una sentenza che sin dall’intestazione individua quali parti anche Piero Praitoni e la UnipolSai S.p.a., oltre che il condominio di via Castiglione n. 119, in Bologna, l ’ impresa Geotecnica Edilpali S.r.l. e Guido Moretti, per quale ragione essa non abbia efficacia di giudicato esterno con riferimento al dedotto profilo del rimborso delle spese di lite.
La Corte territoriale erra anche da un punto di vista meramente logico: il giudizio concluso dalla sentenza n. 2546 in data 21/09/2018 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, era la sede processuale naturale nella quale accertare l’operatività delle polizze, o anche di una sola delle polizze assicurative, comprendenti la clausola di rimborso delle spese legali o comunque il patto di gestione della lite, poiché in detto giudizio il Praitoni aveva assunto, con altri,la veste di convenuto e aveva ivi chiamato in causa, al fine di esserne garantito, la propria compagnia assicuratrice.
Sono pertanto, fondati i profili di violazione di legge sostanziale, denunciati con il primo motivoe di carenza di motivazione, di cui al secondo mezzo, trattandosi di motivazione meramente apparente (da ultimo si veda, quale espressione di giurisprudenza costante R.g. n. 21747 del 2023; Ad. 9/12/2024; estensore: C. Valle Cass. n. 27551 del 23/10/2024 Rv. 672731 - 01) , al di là dell’essere espressa graficamente in maniera intellegibile, che tradisce, tuttavia, la mancata presa di conoscenza, dell’atto. La motivazione resa dalla Corte territoriale è, in breve, ampiamente al di sotto del cd. minimo costituzionale (Sez.
U n. 8053 del 7/04/2014 Rv. 629830 –01 e da ultimo Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120 -01). La fondatezza, con conseguente accoglimento dei primi due motivi di ricorso,comporta assorbimento dei restanti terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, attinenti in varia misura al merito della controversia, da esaminarsi solo in esito alla disamina dell’eccezione di giudicato dispiegata. La sentenza impugnata è cassata e la causa, stante la inidoneità dell ’ accertamento e della motivazione del giudice territoriale, deve essere rinviata per gli ulteriori accertamenti di fatto, alla stessa Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche ai fini della regolazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q. M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbit i i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese d