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Ordinanza — n. 3477/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling civil liability judgment must be fully remitted to appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3477/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Federico Gianni and Campoverde s.r.l. against the Milan Court of Appeal's decision to revoke a provisional civil compensation award. The appellants argued that the cassation court had improperly limited its annulment to civil effects while retaining jurisdiction over the civil quantum. The court rejected this, citing established precedent that annulment for civil effects fully remits the entire civil judgment, including the determination of damages, to the designated appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 622 c.p.p.; Art. 574, comma 4 c.p.p.: When the Court of Cassation annuls a criminal appellate judgment for civil effects only, the entire civil judgment is remitted to the designated appellate court for full consideration, precluding any separate determination of the damage quantum by the cassation court.

Parole chiave

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annulment civil effects remittal appellate court provisional compensation separation criminal civil judicial remand quantificazione del danno danno differenziale ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 622 c.p.p.
30496; in tema di trattazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. da parte dei giudici di pace, Cass.
Art. 574, comma 4 c.p.p.
art. 622 c.p
In particolare, osservano che dalla “incongrua” configurazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.
art. 615 ter cod. pen
622 c.p.p., tra l’altro, riteneva immotivata la revoca della provvisionale in quanto intervenuta in relazione all'intero danno, anche quello relativo alla fattispecie di cui all'art. 615 ter cod. pen., per la quale non era intervenuta riforma in appello.
articoli 112 c.p
Con il primo motivo di ricorso , i ricorrenti lamenta no la “violazione o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 574 e 622 c.p.p., in relazione all’art.
artt. 622 c.p
2.Con il secondo motivo di ricorso, censurano la “ violazione o falsa applicazione degli artt. 622 c.p.p., 394 c.p.c., 2043 e 2056 c.c., in relazione all’art.
art. 622 cod. proc. pen
In particolare, osservano che dalla “incongrua” configurazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 12/04/2017 n. 9358
Cass. Sez. 3, 12/06/2019 n. 15859
Cass. Sez. 3, 15/01/2020 n. 517
Cass. Sez. 3, 3/02/2023 n. 3368
517, Cass. Sez. 3, 3/02/2023 n. 3368 , Cass.
Cass. Sez. 3, 8/07/2024 n. 18502
3368 , Cass. Sez. 3, 8/07/2024 n. 18502).
Cass. Sez. 3, 20/06/2017 n. 15182
Cass. Sez. 3, 20/12/2018 n. 32930
Cass. Sez. 6, 19/05/2022 n. 16169
Cass. Sez. 3, 27/02/2024 n. 5227
da parte dei giudici di pace, Cass. Sez. 3, 27/02/2024 n. 5227 ; da ultimo, in tema di condanna provvisionale e efficacia di titolo esecutivo, Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3997/2024R.G. proposto da Federico Gianni in propri o e quale legale rappresentante della Campoverde s.r.l., rappresenta to e difes o dall’avv. Giuseppe Guastamacchia, come da procura allegata al ricorso , ex lege domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec:giuseppe.guastamacchia@milano.pecavvocati.it ) ; -ricorrente - contro Oggetto: Responsabilità civile generale –Giudizio di rinvio. CC 12.12.2024 Ric. n. 3997/2024 Pres A.Scrima Est. I. Ambrosi Fernando Costantino, rappresentato e difes o dall'Avv.

Donatella Frojo, come da procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec: studiofrojo@pec.it); -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3318/2023,pubblicata il 2 3 novembre 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024dalla Consigliera Dott. ssa Irene Ambrosi . Fatti di causa 1. Per quanto ancora qui di interesse, va sintetizzata la vicenda penale sottesa al presente giudizio. Il Tribunale penale di Milano con la sentenza n.6106/2019 riteneva Costantino Fernando colpevole dei reati a lui ascritti, previsti e puniti dagli artt. 81, 61 n.2, 615 ter co. 1 e 2 n.1 c.p., e dagli artt. 61 n.11, 81, 616 comma 1 e 2 e 4 c.p., (in particolare, per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e violazione e sottrazione di corrispondenza in qualità di tecnico addetto allo sviluppo hardware e software della Campoverde S.r.l.) , lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa, ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Campoverde s.r.l. e Gianni Federico, da liquidarsi in separato giudizio, concedendo una provvisionale dell’importo diEuro 7.000,00.

La Corte di appello di Milano con la sentenza n.2895 / 2021, in parziale accoglimento del gravame proposto da Fernando Costantino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto di non ascrivere al predetto il reato di cui all’art 616, comma 2, c.p., riduceva la pena inflitta, rideterminandola in mesi otto di reclusione e revocava la provvisionale di euro 7.000,00. CC 12.12.2024 Ric. n. 3997/2024 Pres A.Scrima Est. I. Ambrosi Avverso la sentenza della Corte di appello, proponevano ricorso per cassazione, ai soli fini civili , Gianni Federico e Campoverde S.r.l..

La Corte di cassazione, con la sentenza n.46063/2022, riteneva fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p., tra l’altro, riteneva immotivata la revoca della provvisionale in quanto intervenuta in relazione all'intero danno, anche quello relativo alla fattispecie di cui all'art. 615 ter cod. pen., per la quale non era intervenuta riforma in appello. 2.Con atto di citazione in riassunzione, la Campoverde s.r.l. e Gianni Federico, quest’ultimo quale legale rappresentante della prima ed anche in proprio, convenivanoin giudizio dinanzi l a Corte d’appello di Milano, Fernando Costantino, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, quantificati in via indicativa in euro 35.860,00, a favore di Campoverde, a titolo di danno patrimoniale,ed in euro 7.000,00, a favore di Campoverde e del Gianni, a titolo di danno morale.

Si costituiva il convenuto , chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori in riassunzione. 2.1. La Corte d’appello di Milanoquale giudice di rinvio, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto di non esaminare la domanda degli appellanti volta alla quantificazione del danno, affermando che fosse «evidente» che quello dinanzi a sé non fosse «il separato giudizio civile destinato alla determinazione del quantum» in merito alle statuizioni civili non oggetto di impugnazione e passate in giudicato, ma quello destinato a verificare la sussistenza del nocumento ex art. 616 co.2 c.p. ; delimitato così l’oggetto del giudizio, condannava Fernando Costantino al pagamento, a titolo di provvisionale, della somma di CC 12.12.2024 Ric. n. 3997/2024 Pres A.Scrima Est.

I. Ambrosi euro 7.000,00, in favore della Campoverde s.r.l. e di Gianni Federico,e delle spese di lite del grado in favore degli appellanti. 3.Avverso la sentenza della Corte d’appello quale giudice del rinvio, ha proposto ricorso per cassazione Gianni Federico , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Campoverde S.r.l., sorretto da due motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso Fernando Costantino. Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.. Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Stefano Pepe ha depositato note conclusionali con cui ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.

I ricorrentihanno depositato memoria. Ragionidella decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , i ricorrenti lamenta no la “violazione o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 574 e 622 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto coperta da giudicato interno la statuizione sulla «separata sede» per la quantificazione del danno, scindendo illegittimamente la decisione sull’an da quella sul quantum”; in particolare, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto coperta da giudicato la statuizione che rimetteva la determinazione del quantuma separato giudizio civile.

In particolare, osservano che dalla “incongrua” configurazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. e del suo perimetro chiuso e non autonomo rispetto alla fase penale è conseguita la mancata determinazione del quantum, essendo stato implicitamente escluso che il giudizio di rinvio ai soli effetti civili celebrato innanzi alla Corte d’appello fosse la «separata sede» per la quantificazione del danno. 2.Con il secondo motivo di ricorso, censurano la “ violazione o falsa applicazione degli artt. 622 c.p.p., 394 c.p.c., 2043 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il Giudice CC 12.12.2024 Ric. n. 3997/2024 Pres A.Scrima Est.

I. Ambrosi distrettuale disatteso i principi di diritto enunciati da questa Ecc.ma Suprema Corte sulla portata applicativa delle citate norme nel giudizio rescissorio di rinvio” in quanto la Corte d’appello ha comunque ritenuto di escludere dall’oggetto del giudizio di rinvio la «determinazione del quantum» del danno, in tal modo violandol’art.622 c.p.p.,come interpretato dall’orientamento ormai maggioritario e consolidato della giurisprudenza di legittimitàche riconosce natura autonoma al giudizio di rinvio ai soli effetti civili rispetto alla fase penale, definitivamente esaurita. 3.I motivi di ricorso, che, per ragioni di evidente connessione , possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. 3.1.In particolare, la Corte territoriale, dopo aver affermato che «il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., è da considerarsi come un giudizio civile del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. (Cass.

S.U. 29862/2022; Cass. 25918/2019; Cass. 17457/2007)», ha ritenuto di doverindividuare e delimitare l’oggetto del giudizio di rinvio, rilevando «come la statuizione della sentenza di appello, nella parte in cui ha condannato Costantino Fernando al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, è passata in giudicato, non essendo stata oggetto del ricorso per cassazione da parte di Campoverde S.r.l. e di Gianni Federico, né di impugnazione da parte di Costantino Fernando». Ciò posto, ha soggiunto «Il contenuto della domanda della parte civile non può pertanto essere ampliato in questa sede di giudizio di rinvio, quanto alla chiesta quantificazione del danno, essendo evidente che non è questo il separato giudizio civile destinato alla determinazione del quantum.Non può pertanto essere esaminata, per le ragioni sopra esposte, la domanda di liquidazione del risarcimento, avanzata in questa sede di rinvio dagli attori in CC 12.12.2024 Ric. n. 3997/2024 Pres A.Scrima Est.

I. Ambrosi riassunzione, né può essere rimessa in discussione la statuizione di condanna generica del Costantino al risarcimento dl danno, con la conseguente inammissibilità della richiesta di quest’ultimo, di respingere anche sotto il profilo dell’an la domanda risarcitoria in questione» (pag. 8 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha poi proseguitocon il ritenere che « g li unici aspetti ancora controversi in giudizio attengono quindi alla ricorrenza o meno delnocumento, secondo quanto dispone l’art. 616 co. 2 c.p., come ritenuto dal giudice di primo grado, ed alla spettanza della provvisionale di euro 7.000,00 concessa dal tribunale»(pag. 9 della sentenza impugnata). 3.2.Effettivamente, con le sopra riportate statuizioni, la Corte d’appello di Milano ha violato il principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato e i principi enunciati da questa Corte con riferimento all'oggetto della cognizione del giudice civile chiamato ex art. 622 c.p.p. a decidere sulla domanda di risarcimento del danno già proposta mediante costituzione di parte civile nel processo penale, allorché gli effetti penali della sentenza penale di merito (di condanna o di proscioglimento dell'imputato) siano ormai cristallizzati e la Corte di cassazione si sia limitata ad annullare le disposizioni o i capi concernenti l'azione civile o ad accogliere, agli effetti civili, il ricorso proposto della parte civile.

In primo luogo, ha richiama to sulla natura del giudizio derivante dall’annullamento della sentenza ai soli effetti civili previsto dall’art. 622 c.p.p. un orientamento di legittimità superato, non conformandosi aquanto, ormai da tempo , affermato da questa Corte in proposito e cioè che il giudizio derivante dall’annullamento rimette l’intero giudizio relativo alle statuizioni civili al competente giudice e cioè “nella sua sede propria” e ciò in ragione della separazione del rapporto penale da quello civile (Cass. Sez. 3, 12/04/2017n. 9358 , Cass.

Sez. 3, 12/06/2019 n. 15859 , Cass. Sez. CC 12.12.2024 Ric. n. 3997/2024 Pres A.Scrima Est. I. Ambrosi 3,15/01/2020 n. 517, Cass. Sez. 3, 3/02/2023 n. 3368 , Cass. Sez. 3, 8/07/2024 n. 18502). In secondo luogo, ha erroneamente statuito che quello celebrato dinanzi a sé non fosse il «separato giudizio civile destinato alla determinazione del quantum». Il Collegio in proposito condivide quanto evidenziato dal Pubblico Ministero in memoria ; invero, la Corte d’appello milanese ha mostrato di ignorare che nell’ipotesi di annullamento ai soli effetti civili da parte della Corte di cassazione della sentenza penale d’appellocontenente condanna generica al risarcimento del danno , come avvenutonella fattispecie in esame, questa Corte ha chiarito che si compia una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell’omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 574, comma 4, c.p.p. -,deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull’azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull’an da quella sul quantum» (Cass.

Sez. 3, 20/06/2017 n. 15182; in senso conforme, Cass. Sez. 3 20/12/2018 n. 32930 ; Cass. Sez. 6 - 3, 19/05/2022 n. 16169 ; v. inoltre, in tema di presunzione di non colpevolezza, Cass. Sez. 3 , 18/10/2022 n. 30496; in tema di trattazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. da parte dei giudici di pace, Cass. Sez. 3, 27/02/2024 n. 5227 ; da ultimo, in tema di condanna provvisionale e efficacia di titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, 8/07/2024n. 18502). Airichiamati principi dovrà attenersi il giudice di merito in sede di rinvio. CC 12.12.2024 Ric. n. 3997/2024 Pres A.Scrima Est.

I. Ambrosi 4.Il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinviodella causa alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia la causa