Italian Supreme Court remands case for retrial due to missing file and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal and remanded the case for a new trial. The appellant argued that the lower courts violated procedural rules by relying on criminal investigation materials without a full civil debate. The Court ordered the acquisition of the complete case files from the lower instances to verify the procedural regularity before deciding on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; The Court must acquire the complete case files from lower instances to verify procedural regularity when nullity is alleged due to missing evidence or incomplete debate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7235/2021R.G. proposto da LEANDRO PORCACCHIA, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Longarini, con domicilio digitale massimo.longarini@ordineavvocatiterni.it -ricorrente - contro MAURIZIO CAPRINI -intimato - avverso la sentenzan. 394 dell’8/9/2020 della Corte d’appello di Perugia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE : −Leandro Porcacchia proponeva appello avverso la sentenza n. 888 del 31/10/2017 del Tribunale di Terni, che aveva accolto la domanda, avanzata da Maurizio Caprini, di risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta illecita dell’appellante, il quale aveva impiegato modalità intimidatorie per conseguire il pagamento della somma di euro 100.000 al fine di assicurare al Caprini l’esercizio in esclusiva dell’attività di ristorazione presso il centro commerciale “Le Terrazze”; in relazione alla propria condotta, astrattamente integrante il delitto ex art. 629 c.p., Porcacchia aveva patteggiato la pena in sede penale e, nella causa, civile era stato condannato al pagamento di euro 16.480,00 per danno non patrimoniale e lucro cessante, oltre ai costi di lite;
−l a Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 394 dell’8/9/2020, confermava la decisione di primo grado; −avverso tale decisione Leandro Porcacchia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; −Maurizio Caprini non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; CONSIDERATO CHE : −c o l primo motivo , formulat o con richiamo de ll ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. e 2729 c.c., nonché degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, per avere i giudici di merito fondato le loro decisioni su indagini del procedimento penale (dichiarazioni del Ca- prini, registrazioni, intercettazioni), conclusosi senza apertura del dibatti- mento e con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e sull’istruttoria del processo civile costituita dalla sola acquisizione delle de- posizioni degli agenti di polizia giudiziaria a conferma delle intercettazioni eseguite; ad avviso del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non contiene una compiuta valutazione delle risultanze probatorie ed è me- ramente apparente;
−c o l secondo motivo , anch’esso formulat o con richiamo de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. difettando la sentenza d’appello di motivazione sul secondo motivo d’impugnazione, relativo alla pretesa mancanza di prova circa la sussistenza del danno biologico e il nesso causale con la condotta (pure indimostrata) del ricorrente;−ad avviso del Collegio è necessaria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, che non risulta essere stato trasmesso a questa Corte, al fine della verifica, anche ufficiosa, della ritualità dello sviluppo delle fasi del processo,la cui nullità è stata denunciata con le censure del ricorrente; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo; dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consigl