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Ordinanza Interlocutoria — n. 3170/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on public tender bond expiry, remanding case to First Civil Section for fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3170/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by I.A. Industrie Abate against the Rome Court of Appeal's judgment regarding the expiry of a public tender bond. The appellant argued that the lower court erred in interpreting the mandatory nature of the bond's termination under Law 741/1981 and failed to apply specific precedents. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to lack of jurisdiction over the substantive legal interpretation, ordering the case remitted to the First Civil Section for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 5 Law 741/1981; Art. 360, para. 1, nos. 3 and 5, CPC: The Court of Cassation lacks jurisdiction to examine the substantive interpretation of mandatory provisions regarding public tender bond expiry and must remit the case to the competent first instance court.

Parole chiave

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public tender bonds mandatory legal provisions Cassation jurisdiction remittal to first instance insurance bond expiry obbligo legale di assicurazione assicurazione pubblica contro gli incendi obbligo contributivo

Disposizioni normative citate

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Art. 5 Law 741/1981
Per quel che qui ancora rileva, il giudice dell’appello ha confermato il carattere di norma imperativa dell’art. 5 l.
Art. 360, para. 1, nos. 3 and 5, CPC
5.Con il primo ed unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 1418 Civil Code
art. 2033 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24561/2018
La Corte avrebbe dovuto verificare l’efficacia o estinzione della polizza fideiussoria rilasciata in tema di appalti pubblici applicando i principi già espressi in casi analoghi da Cass. n. 24561/2018 e Cass.
Cass. n. 7194/2019
24561/2018 e Cass. n. 7194/2019 e non già quelli indicati da Cass.
Cass. n. 15013/2011
7194/2019 e non già quelli indicati da Cass. n. 15013/2011 e Cass.
Cass. n. 14621/2009
15013/2011 e Cass. n. 14621/2009.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1634/2021 R.G. proposto da : IA INDUSTRIE ABATE SRL, in persona della sua amministratrice unica e legale rappresentante p.t. Emilia Argenziano, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Freda, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione (valeriofreda@pec.it); -ricorrente- contro FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del commissario liquidatore dott. Mario Perrone rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Pazzaglia presso il cui studio ha eletto domicilio (alessandro ); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4499/2020depositata il 29/09/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.La presente controversia, per quel che qui rileva, trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nei confronti della Società I.A. Industrie Abate s.r.l.(incorporante per fusione la Tubisud Italia) per il pagamento dell’importo di € 122.718,07, oltre interessi pari a € 82.830,59 dalla singole scadenze dei premi e sino al soddisfo, a favore della FIRS Ass.ni scaturito da una polizza fideiussoria, del 5 agosto 1989, rilasciata in favore del ‘Ministro Segretario di Stato’ a garanzia dell’erogazione del contributo, concesso alla Tubisud Italia s.r.l., in conto capitale nella misura del 75% delle spese per investimenti necessari per la realizzazione di uno stabilimento industriale.

Proponeva opposizione Industrie Abate denunciando la insussistenza del credito e chiedeva la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme indebitamente pagate a titolo di premi, a partire dalla data dell’accertata estinzione del contratto di fideiussione e sino al 5 marzo 1992, con la maggiorazione degli interessi legali dalla data di ogni singolo pagamento e sino soddisfo. Con la sentenza n 18168/2015 il Tribunale di Roma accogliendo l’opposizione revocava il decreto ingiuntivo.

2. Con la sentenza n. 4499 del 29 Settembre 2020, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Firs Ass.ni ha riformato la sentenza impugnata e rigettato la domanda proposta da I.A. Industrie Abate s.r.l. Per quel che qui ancora rileva, il giudice dell’appello ha confermato il carattere di norma imperativa dell’art. 5 l. 741/1981 e come tale insuscettibile di proroghe, ha riconosciuto il credito di Firs per i premi relativi dal 5 marzo 1992 al 5 marzo 1994 assumendo che l’assicurata fosse, comunque, obbligata al pagamento dei premi fino alla certificazione del collaudo o della regolare esecuzione dei lavori.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione I.A. Industrie Abate s.r.l., sulla base di un motivo illustrato da memoria.

4. FIRS Ass.ni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.Con il primo ed unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., dell’art. 5 della L. n. 741 del 1981 in relazione all’interpretazione fornita dalla Suprema Corte nonché per violazione e falsa applicazione delle norme del contratto di polizza. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente sostiene che la Corte di Appello ha errato nella interpretazione della norma che disciplina l’estinzione delle polizze fideiussorie rilasciate in ambito di appalti pubblici regolati dalla legge n. 741 /1981. Denuncia che mentre è pacifica l’interpretazione della giurisprudenza sull’art. 5 della citata legge, come norma di rango imperativo e insuscettibile di deroghe, diversa appare, invece, la soluzione rispetto alla nullità ex art.1418 c.c. della polizza in relazione all’art. 4 delle C.G. di Polizza per contrasto con la norma imperativa dell’art.

5. legge n. 741/1981. La Corte avrebbe dovuto verificare l’efficacia o estinzione della polizza fideiussoria rilasciata in tema di appalti pubblici applicando i principi già espressi in casi analoghi da Cass. n. 24561/2018 e Cass. n. 7194/2019 e non già quelli indicati da Cass. n. 15013/2011 e Cass. n. 14621/2009.

6. Il presente ricorso concerne la questione relativa all’interpretazione della norma che disciplina l’estinzione delle polizze fideiussorie rilasciate in ambito di appalti pubblici regolati dalla legge n. 741/1981, concernendo essenzialmente profili attinenti alla disciplina di questi ultimi, in ordine alla quale è tabellarmente competente la Prima Sezione Civile( 096 ). Va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo ai fini della trasmissione della causa alla Prima sezione Civile. P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera d