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Ordinanza — n. 3092/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against first instance dismissal due to late production of evidence in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3092/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the incidental appeal but allowed the main appeal against the first-instance judgment. The lower court erred by admitting a private agreement document produced only in the second instance without explaining why it could not have been submitted earlier. Consequently, the main appeal was upheld to remand the case, while the incidental appeal was rejected for being untimely.

Regesto Legislator

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Art. 345, comma 3, c.p.c.; The late production of evidence in the second instance without justification renders it inadmissible, requiring the appellate court to base its decision solely on previously acquired evidence.

Parole chiave

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late production of evidence second instance procedure inadmissibility of documents appellate court error remand to lower court contratto di compensazione concordato stragiudiziale pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 345, comma 3, c.p.c.
Rilevano i ricorrenti come tanto non possa considerarsi come fatto non imputabile alla società, sicché la produzione della citata scrittura privata non avrebbe potuto ammettersi, a norma del vigente art. 345, comma 3, c.p.c., tanto più che la motivazione resa sul punto è illogica e incoerente.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe
art. 86 c.p
difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentata e difesa dall’avv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 15295/2014
Sez. Un.,n. 15295/2014
affermato da Cass., Sez. Un.,n. 15295/2014 e successiva giurisprudenza conforme.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 4817/2020R.G. proposto da: BRUCCOLERI CALOGERO e SAIEVA CARMELA , elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesi dall’avv. Marco Patti, come da procur a allegat a al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent i - contro IMMOBILIARE LE DONNEs.r.l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Viale Giulio Cesare n. 6, presso lo studio dell’avv. Giuliano Dominici, rappresentata e dife sa dall’avv.

Giacomo Triolo come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale come inatti -controricorrente e ricorrente incidentale – e contro BRUCCOLERI MARGHERITA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Castello della Magliana n. 38, presso lo studio dell’avv. Dario Scimè, N. 4817/20R.G. difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Marchica, come da procura allegata al controricorso -controricorrente – e contro BRUCCOLERI CONCETTA e BRUCCOLERICALOGERO, quali eredi di BRUCCOLERI GIUSEPPE -intimati – avverso la sentenza N. 2203 /20 1 9 emessa dal la Corte d’appello di Palermo, depositata in data11.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.12.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA La Immobiliare Le Donne s.r.l., con ricorso del 29.6.2015, convenne dinanzi al Tribunale di Agrigento Margherita, Giuseppe e Calogero Bruccoleri, nonché Carmela Saieva, al fine di ottenere la consegna di un immobile sito in Agrigento, Via Picone n. 67, detenuto in tesi sine titulo, nonché la condanna deiconvenuti al pagamento di € 700,00 mensili dal 3.10.2013 alla consegna. Costituitisi tutti i convenuti, questi evidenziarono che la società attrice aveva acquistato detto immobile (unitamente ad altri beni e ad alcune azioni pendenti) quale proponente del concordato fallimentare ex art. 124 l.fall. nella procedura concorsuale a carico di Calogero Bruccoleri; che, stante la sproporzione tra quanto pagato dalla proponente e l’effettivo valore di tutti i beni, tra la società predetta ed essi convenuti era stato raggiunto un accordo regolativo dei reciproci rapporti patrimoniali, consacrato in scrittura privata del N. 4817/20R.G. 25.6.2009, mediante la quale, tra l’altro, la Immobiliare Le Donne s.r.l. garantiva a Calogero Bruccoleri e a Carmela Saieva la detenzione di tutti gli immobili trasferiti (tra cui quello per cui è processo), salva l’ipotesi in cui fosse seguita la loro vendita; che comunque Giuseppe Bruccoleri e Margherita Bruccoleri avevano sottoscritto detta scrittura privata al solo fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, sicché eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all’azione avversaria.

Con sentenza n. 12/2017del 5.1.2017, il Tribunale di Agrigento rigettò le domande attoree perché infondate, in quanto Calogero Bruccoleri e Carmela Saieva avevano diritto di detenere l’immobile in forza della citata scrittura privata, non potendo spiegare effetto quell’altra scrittura del 15.7.2013 - invocata dalla società attrice a sostegno del superamento delle condizioni di detenzione dapprima pattuite ut supra – perché non sottoscritta da nessuna delle parti; il Tribunale, inoltre, dichiarò la carenza di legittimazione passiva di Margherita e Giuseppe Bruccoleri; infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Margherita Bruccoleri, condannò la società attrice a pagare in suo favore la somma di € 2.107,26 oltre accessori, per la restituzione di somme anticipate.

Detta sentenza venne gravata dalla Immobiliare Le Donne s.r.l. dinanzi alla Corte d’appello di Palermo; resistettero al gravame Calogero Bruccoleri e Carmela Saieva, nonché Margherita Bruccoleri, mentre Giuseppe Bruccoleri venne dichiarato contumace. Con sentenza del 11.11.2019, la Corte adita, accogliendo parzialmente l’appello e N. 4817/20R.G. riformando la prima decisione, condannò Calogero Bruccoleri, Carmela Saieva e Giuseppe Bruccoleri all’immediato rilascio dell’immobile in favore della società, nonché, in solido, al pagamento in favore di quest’ultima della somma di € 23.760,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre accessori; rigettò l’appello nel resto, anche in relazione alla statuizione sulla domanda riconvenzionale proposta da Margherita Bruccoleri.

Avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione Calogero Bruccoleri e Carmela Saieva, sulla base di un unico articolato motivo, cui ha resistitocon controricorso la Immobiliare Le Donne s.r.l., che ha pure proposto ricorso incidentale, a sua volta resistito, con distinti controricorsi, da Calogero Bruccoleri e Carmela Saieva, nonché da Margherita Bruccoleri. Queste ultime parti hanno depositato distinte memorie. Concetta Bruccoleri, evocata quale erede di Giuseppe Bruccoleri, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 – Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cpc n. 3, 4 e 5 e dell’art. 345 cpc 3 comma”.

I ricorrenti si dolgono della decisione d’appello là dove si è ritenuta ammissibile la produzione documentale della scrittura privata datata 15.7.2013, non depositata nel giudizio di primo grado, e ciò in forza della nota a firma dell’avv. Caponnetto, già legale della società, in cui si dichiarava che “in riscontro alla Vostra nota del 19/03/2018, si comunica che a seguito di ulteriori ricerche è stata rinvenuta la documentazione N. 4817/20R.G. richiesta, nonché ulteriori bozze di scritture inviate alle parti”. Rilevano i ricorrenti come tanto non possa considerarsi come fatto non imputabile alla società, sicché la produzione della citata scrittura privata non avrebbe potuto ammettersi, a norma del vigente art. 345, comma 3, c.p.c., tanto più che la motivazione resa sul punto è illogica e incoerente.

Con distinta censura,infine, si contesta la nullità della sentenza in quanto Giuseppe Bruccoleri è deceduto in data 11.1.2017, dunque dopo il deposito della sentenza di primo grado, ma prima della notifica dell’appello (avvenuta il 9.2.2017), che dunque –per detta posizione – avrebbe dovuto eseguirsi nei confronti degli eredi, trattandosi nella specie di litisconsorzio necessario. RICORSO INCIDENTALE 1.2– Con l’unico motivo, la Immobiliare Le Donne lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 – illegittimità della sentenza erronea valutazione delle prove acquisite in entrambi i gradi del giudizio in relazione al difetto di legittimazione passiva della sig.ra Bruccoleri Margherita”, per essere l’immobile ancora detenuto anche da costei, come risultante dalle citate scritture private del 2009 e del 2013. 2.1 – Preliminarmente, va rilevato che il ricorso principale è stato notificato – per quanto riguarda la posizione di Giuseppe Bruccoleri, dichiarato contumace in appello, ma deceduto prima della notifica del gravame – al difensore costituito in primo grado , sicché la notifica è da ritenere nullain parte qua.

N. 4817/20R.G. Tuttavia, la notifica del ricorso principale risulta regolarmente effettuata nei confronti di Concetta Bruccoleri, quale erede del predetto in quanto figlia, sicché – in considerazione del fatto che, da quanto risulta da l certificato storico anagrafico prodotto dai ricorrenti, è deceduta anche la moglie di Giuseppe Bruccoleri - la posizione inerente al de cuius deve considerarsi regolare, tenendo anche presente che, dalla stessa documentazione citata, si evince che l’altro chiamato all’eredità è lo stesso ricorrente principale, Calogero Bruccoleri, anch’egli figlio del deceduto e ovviamente già parte di questo giudizio.

Entrambi i predetti figli , tuttavia, non hanno svolto difese rispetto al la posizione del de cuius, sicché devono considerarsi meri intimati, al riguardo. 2.2 – Sempre in via preliminare, i l controricorso con ricorso incidentale della società è improcedibileex artt. 371-369 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, perché depositato oltre i venti giorni dalla sua notifica. Infatti,il ricorso incidentale della società è stato notificato il 14.2.2020, sicché avrebbe dovuto essere depositatoin cancelleria, a norma dell’art. 369, comma 3, c.p.c. ( si ripete nel testo applicabile ratione temporis ) , entro i venti giorni successivi, ossia entro giovedì 5.3.2020.

Esso, invece, spedito a mezzo posta,è pervenuto in Corte solo il 9.3.2010 e formalmente depositato in cancelleria solo il giorno successivo, donde l’improcedibilità dell’impugnazione incidentale. Nella specie, non può trovare infatti applicazione il disposto dell’art. 134, comma 5,disp. att. c.p.c., secondo cui, in caso di spedizione del plico contenente il N. 4817/20R.G. controricorso a mezzo raccomandata postale, “il deposito si ha[…] per avvenut[o]a tutti gli effetti, alla data di spedizione de[l] plic[o] con la posta raccomandata”, perché (come anche risulta dal frontespizio del fascicolo di parte della società, ove è apposta la scritta “ attenzione pervenuto a mezzo posta illeggibile”)la data di spedizione del plico risulta assolutamente illeggibile, verosimilmente per un difetto di funzionamento della stampante dell’ufficio postale, né la società stessa ha depositato alcuna documentazione – com’era a tal punto suo onere - dalla quale possaevin c ersi che la spedizione del plico stesso è comunque avvenuta entro il 5.3.2020.

Ad abundantiam, peraltro, può osservarsi che l’impugnazione incidentale, se si fosse potuta esaminare, sarebbe stata da considerare comunque inammissibile, perché tende ad ottenere da questa Corte di legittimità una diversa ricostruzione della fattispecie, attività com’è noto riservata al giudice del merito. 3.1 – Ciò posto, venendo all’unico formale motivo di impugnazione del ricorso principale, esso consta in realtà di plurime censure, autonomamente individuabili. Anzitutto, va rigettata quella inerente alla pretesa violazione del litisconsorzio necessario in relazione alla posizione di Giuseppe Bruccoleri, deceduto tra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e quella di notificazione dell’appello al suo procuratore costituito.

Infatti, la scansione temporale su descritta consente di ritenere pienamente operante il noto principio di ultrattività del mandato , N. 4817/20R.G. affermato da Cass., Sez. Un.,n. 15295/2014 e successiva giurisprudenza conforme. La sentenza d’appello, dunque,è stata resa correttamente nei confronti di Giuseppe Bruccoleri, correttamente evocato in giudizio dall’appellante – bench é egli sia deceduto prima della notifica del gravame – mediante l a notifica dell’impugnazione nei confronti del suo procuratore costituitoin primo grado. 4.1 –Sono invece fondate le restanti censure .

Infatti, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata risulta evidente che la Corte siciliana ha accolto l’appello della società solo in virtù della produzione tardiva di un documento (scrittura privata del 15.7.2013) avvenuta solo nel secondo grado di giudizio, in violazione del divieto di cui all’art. 345, comma 3,c.p.c., come novellato nel 2012. In proposito, può osservarsi che non solo la Corte d’appellonon ha speso una riga di motivazione al riguardo, ma a ben vedere – dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte - non risulta neanche la necessaria allegazione della società di non averpotuto produrre prima il documento stesso (benché formatosi precedentemente allo stesso giudizio di primo grado) per causa a sé non imputabile.

In dette condizioni, dunque, la Corte palermitana avrebbe dovuto dichiarare il documento in parola inammissibile e delibare il gravame sulla scorta dei restanti elementi istruttori legittimamente acquisiti. 5.1 –In definitiva, il ricorso principale è accolto per quanto di ragione, mentre il ricorso incidentale è improcedibile. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in N. 4817/20R.G. diversa composizione, che esaminerà nuovamente l’appello della società attenendosi ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In relazione alla data di proposizione del ricorso incidentale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M la Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione e dichiara improcedibile il ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe