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Ordinanza — n. 3014/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on withdrawal but orders lawyer to pay client's costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3014/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal dismissed following the appellant's withdrawal from the proceedings. Although the appellant had challenged the lower court's order to pay the insurance company's costs, he also requested the opposing parties bear joint liability for all litigation expenses. The court ruled that withdrawal extinguishes the entire case, yet Article 391 of the Civil Procedure Code mandates the withdrawing party bears all costs regardless of the hypothetical outcome.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: Upon withdrawal, the judgment is extinguished entirely, and the withdrawing party is condemned to pay all litigation costs, including those incurred by the opposing parties, irrespective of the virtual outcome.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal litigation costs allocation virtual acquittal joint and several liability Civil Procedure Code extinction of proceedings attorney liability rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Ma nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia l’art. 391 N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024 5 c.p.c.
Art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
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Testo completo

nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 23500/23proposto da: -) Offredi Geddo Nicola, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoDiego (o Diego Andrea E.) Piselli; -ricorrente - contro -) Generali Italia s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoGiuliano Fede Pellone; -controricorrente - nonché -) Agenzia Immobiliare Milanese s.r.l. e 11 Maggio s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoSergio Fulco; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 18 settembre 2023 n. 1383; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2018 la società Agenzia Immobiliare Milanese s.r.l. (d ’ ora innanzi, la “AIM”) e la società 11 Maggio s.r.l. (d ’ ora innanzi, per brevità, “la 11M”) convennero dinanzi al Tribunale di Bergamo l’avv. Nicola Offredi Geddo, Oggetto: estinzione N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024 chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato loro da una imperita condotta professionale.

2. A fondamento della domanda le due società attrici dedussero - per quanto ancora rileva - di avere concluso con Carlo Sessegolo e con la società OLI-7 s.a.s., di cui quest ’ ultimo era accomandatario e socio di maggioranza,un affare articolato in più contratti, in virtù del quale: a)Carlo Sessegolo cedeva alla 11M il capitale della OLI - 7 , nel quale era ricompreso un immobilesito a San Teodoro (OT);

b) la società Rivihèra s.r.l. (che per effetto di ripetute e successive fusioni confluirà nella AIM) si era impegnata a restituire a Carlo Sessegolo un finanziamento da questi erogato alla società di cui era accomandatario, dell’importo di euro 919.072,98. Sorse tuttavia controversia tra le parti circa la conformità dell’immobile di San Teodoro alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche; il rimborso del finanziamento non fu eseguito e Carlo Sessegolo chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della AIM e della 11M, per l’importo di euro 973.805,50.

3. Le due società intimate si rivolsero all’avv. Offredi Geddo per essere assistite nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concluse col rigetto dell’opposizione.

4. Premessi i suddetti elementi di fatto, la AIM e la 11M dedussero che la soccombenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo andava ascritta a imperizia professionale dell’avv. Offredi Geddo, il quale mancò di sollevare tempestivamente talune eccezioni impeditive della pretesa attorea. L’avv. Offredi Geddo si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Generali s.p.a., per essere manlevato in caso di soccombenza. N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024 5. Con sentenza 17.12.2020 n. 1820 il Tribunale di Bergamo rigettò la domandaattorea in parte, e per la parte restante la dichiarò inammissibile condannando le due attrici alle spese di soccombenza sia nei confronti del convenuto Offredi Geddo, sia nei confronti della terza chiamata Generali s.p.a.. La sentenza fu appellata dalle soccombenti.

6. Con sentenza 18.9.2023 n. 1383 la Corte d’appello di Brescia accolse l’appello solo in punto di regolazione delle spese. Ritenne la Corte d’appello che la domanda di manleva formulata da Nicola Offredi Geddo nei confronti della Generali -esaminata incidenter tantum al solo fine di provvedere sulle spese - era infondata per inesistenza della copertura assicurativa. Di conseguenza stabilì che le spese di lite sostenute dalla Generali nei due gradi di giudizio dovessero essere rifuse non dalle due società attrici, ma da Nicola Offredi Geddo.

7. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Nicola Offredi Geddo con ricorso fondato su tre motivi. La Generali ha resistito con controricorso; anche la AIM e la 11M hanno depositato un controricorso unitario.

8. Con atto ritualmente depositato Nicola Offredi Geddo ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese. La Generali ha dichiarato di aderire alla rinuncia accettando la compensazione delle spese; la AIM e la 11M hanno invece insistito nella richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese da esse sostenute in questa fase del giudizio. Il ricorrente e le due società AIM e 11M hanno depositato memoria.

9. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024 1. La rinuncia al giudizio di legittimità da parte del ricorrente, la quale non presuppone l’accettazione delle controparti, comporta la declaratoria della estinzione del giudizio stesso nella sua interezza.

2. Tuttavia, quanto alle spese del presente giudizio, mentre, nel rapporto processuale tra Nicola Offredi Geddo e la Generali, può pronunciarsi la compensazione, siccome richiesta dalle parti, in quello tra Nicola Offredi Geddo e le due società AIM e 11M dall’altro esse vanno poste a carico del ricorrente.

3. Col proprio ricorso per cassazione, infatti, Nicola Offredi Geddo impugnò la sentenza d’appello nella parte in cui fu condannato a pagare le spese del doppio grado di merito al proprio assicuratore. Se la censura si fosse limitata a ciò, indubbiamente la AIM e la 11M sarebbero rimaste estranee al giudizio e non avrebbero potuto pretendere la rifusione delle spese sostenute per costituirsi in un giudizio che non le riguardava.

4. Il ricorrente, tuttavia, non si limitò a chiedere la cassazione della sentenza d’appello nella parte in cui l’aveva condannato alle spese afavore della Generali. Chiese infatti a questa Corte di “porre le spese di giudizio di primo e secondo grado a carico delle appellanti in via solidale tra loro, laddove ritenuto non necessario disporre ulteriori accertamenti nel merito” (così il ricorso, p. 16). La formulazione di tale domanda, per quanto subordinata, ha fatto sorgere l’interesse della AIM e della 11M a resistere nel presente giudizio.

5. Né mette conto indagare su quale sarebbe potuto essere l’esito del ricorso, se questo fosse stato esaminato nel merito (c.d. soccombenza virtuale). La c.d. soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese, viene infatti in rilievo quando si tratti di dichiarare cessata la materia del contendere. Ma nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia l’art. 391 N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024 5 c.p.c. non fa distinzioni, stabilendo che la Corte possa sempre condannare il rinunciante alle spese, a prescindere dalla soccombenza virtuale. P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio; (-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra il ricorrente e la Generali Italia s.p.a.; (-) condanna Nicola Geddo Offredi alla rifusione in favore di Agenzia Immobiliare Milanese s.r.l. e 11 Maggio s.r.l., in solido, delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.282, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.

55. Così d