Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Frigento, did not act after the proposal for case definition was communicated, while the respondent, Vintage Finance SRL, argued for dismissal based on this inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16004/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI FRIGENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI N. 137, presso lo studio dell’avvocato TECCE LUIGI (TCCLGU74E08A509U) rappresentato e difeso dall'avvocato MANNETTA ANTONIO (MNNNTN61A02D998J) -ricorrente- contro VINTAGE FINANCE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 102, presso lo studio dell’avvocato AGRO' GIULIO (GRAGLI73R16H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANELLO PIETRO (NLLPTR56T05D587M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1327/2024 depositata il 23/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente società VINTAGE FINANCE SRL;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in e uro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della società controricorrente VINTAGE FINANCE SRL. Così deciso in Rom