Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against ENI SPA extinguished because the appellant, Ribo Gomma Srl, failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant argued for a decision on the merits, but the court found no objection raised during the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9570/2024 R.G. proposto da : RIBO GOMMA SRL, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA ENNIO GODUTI - PAL. DE MATTEIS DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CAVUOTO PELLEGRINO (CVTPLG63C08A783J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IN ARCIONE, 71, presso lo studio dell’avvocato D'ERCOLE STEFANO (DRCSFN47A15E506G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ESPOSITO MILENA (SPSMLN77A64F839A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.12/2024 depositata il 03/1/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente società ENI SPA;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente ENI SPA. Così deciso in Roma