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Ordinanza — n. 2873/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court orders correction of its own order to add lawyer's fee deduction clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2873/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to its own previous order regarding the allocation of litigation costs. The Municipality of Marano di Napoli sought to add a clause deducting legal fees for its own lawyer, who had requested it but was omitted in the original ruling. The court recognized the material error but declined to order a new notification to the opposing company, deeming it unnecessary as the company was not involved in the cost dispute.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis, 93 c.p.c.: The material error correction procedure applies to omissions of lawyer's fee deductions in cassation orders, allowing the court to amend the text directly without restarting the notification process.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction cassation order amendment litigation costs allocation sanable nullity procedural economy omitted defense request spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..
Art. 391-bis c.p.c.
Antonio D’Aloia; –ricorrente – contro Cioffi Angelo, Cioffi Serafina, Cioffi Nicola e Pezzella Maria, tutti quali eredi di Cioffi Giovanni; –intimati – nonché contro Viro Costruzioni Generali S.r.l.; –intimata – Oggetto Correzione errore materiale ex art. 391-biscod.
Art. 93 c.p.c.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazionequalificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
Art. 365 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
(richiamato dall’art. 370, secondo comma, cod.
Art. 160 c.p.c.
14916 del 20/07/2016), ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod.
art. 365 cod. proc. civ
art. 160 cod. proc. civ
14916 del 20/07/2016), ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria ( cfr.
art. 391-bis cod. proc. civ
Antonio D’Aloia; –ricorrente – contro Cioffi Angelo, Cioffi Serafina, Cioffi Nicola e Pezzella Maria, tutti quali eredi di Cioffi Giovanni; –intimati – nonché contro Viro Costruzioni Generali S.r.l.; –intimata – Oggetto Correzione errore materiale ex art. 391-biscod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 14916 del 20/07/2016
Cass. n. 3827 del 15/02/2013
Cass. Sez. U. n. 16037 del 07/07/2010
Cass. Sez. U. n. 29432 del 14/11/2024
Cass. n. 293 del 10/01/2011
Cass. n. 8578 del 11/04/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4698/2024R.G. proposto da Comune di Marano di Napoli, rappresentato e difes o dall’Avv. Antonia Romano(p.e.c. indicata: antoniaromano@avvocatinapoli.legalmail.it ) , con domicilio eletto in Roma, Via Emilio De’ Cavalieri , n. 11 , presso lo studio del Prof. Avv. Antonio D’Aloia; –ricorrente – contro Cioffi Angelo, Cioffi Serafina, Cioffi Nicola e Pezzella Maria, tutti quali eredi di Cioffi Giovanni; –intimati – nonché contro Viro Costruzioni Generali S.r.l.; –intimata – Oggetto Correzione errore materiale ex art. 391-biscod. proc. civ.avverso la ordinanza n. 36097/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/12/2023;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che il Comune di Marano di Napoli, con il patrocinio dell’Avv. Antonia Romano, propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 36097/2023 , depositata il 2 7 dic embre 20 23 , con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso per cassazione nei suoi confronti proposto dai Sigg.ri Pezzella e Cioffi , li ha condannati al pagamento delle spese in favore dell’ente controricorrente, omettendo però di disporre la distrazione delle spese chiesta in favore del suo difensore, Avv.

A. Romano, sia nel controricorso che nella successiva memoria; gli intimati non svolgonoattività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che il ricorso risulta irritualmente notificato alla Viro Costruzioni Generali S.r.l. mediante p.e.c. diretta all’avvocato che la difendeva nel giudizio di appello; trattandosi di ricorso volto alla correzione di errore materiale che asseritamente affligge l’ordinanza conclusiva del giudizio di cassazione occorreva, invece , a tal fine aver esclusivamente riguardo al modo in cui la parte destinataria della notifica risultava in esso presente, non potendo nemmeno avere alcun rilievo una eventuale procura conferita per ogni fase e grado del giudizio di merito, essendo come noto prescritto per la partecipazione al giudizio di cassazione, anche quale controricorrente, il rilascio di procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 370, secondo comma, cod. proc. civ.);ne discende che, essendo la Viro Costruzioni Generali S.r.l. rimasta intimata nel giudizio di cassazione definito con l’ordinanza corrigenda, è ad essa parte personalmente che andava diretta la notifica del ricorso per correzione di errore materiale; la notifica al difensore costituito per tale parte nel giudizio di appello, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria (v.

Cass.Sez. U. n. 14916 del 20/07/2016), ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria ( cfr. Cass.n. 3827 del 15/02/2013; n. n. 23020 del 28/07/2023); nella specie, tuttavia, si rivel a del tutto ultroneo ordinare la rinnovazione della notifica nei confronti della predetta parte, non potendo ipotizzarsi alcun interesse della stessa rispetto alla chiesta correzione,in quanto totalmente estranea agli effetti della statuizione che si tratta di correggere: nel giudizio de quo la società era rimasta intimata e la correzione riguarda solo la condanna alle spese dei ricorrenti in favore dell’altro intimato, unico a depositare controricorso; dall’esame degli atti, emerge la sussistenza del segnalato errore; risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza dicui si chiede la correzione che l'Avv.

Antonia Romano, difensore del Comune di Marano di Napoli , unico intimato, come detto, ad aver depositato controricorso, aveva chiesto, in tale atto e poi anche nella memoria, la distrazionedelle spese legali in proprio favore , per averle anticipate; secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazionequalificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ.

— che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese — consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titoloesecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014,n. 8578); deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini dicui al dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.

Sez. U. 14/11/2024, n. 29432);

P.Q.M.

dispone la correzione del dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 36097/2023 , depositata in data 27 dicembre 2023 , nei termini seguenti: dopo le parole «accessori di legge» siano aggiunte le seguenti parole: « da distrarsi in favore dell'Avv. Antonia Romano ex art. 93 cod. proc. civ.». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della T