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Decreto — n. 2872/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2872/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2872/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10853/2023 R.G. proposto da : SAGRETTI FRANCO, SAGRETTI ELEONORA, elettivamente domiciliati in ANCONA VIA MOLINO BASSO N, 2/B, presso lo studio dell’avvocato ORTINI GUERRINO (RTNGRN60R16G157L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PURPLE SPV S.R.L. e, per essa, quale mandataria, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato RENATO PERTICARARI (PRTRNT54T18E783V) -controricorrente- nonchè contro REV-GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI, BANCA MARCHE IN RISOLUZIONE SPA - IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.364/2023 depositata il 28/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2872/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SAGRETTI FRANCO, SAGRETTI ELEONORA, elettivamente domiciliati in ANCONA VIA MOLINO BASSO N, 2/B, presso lo studio dell’avvocato ORTINI GUERRINO (RTNGRN60R16G157L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PURPLE SPV S.R.L. e, per essa, quale mandataria, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato RENATO PERTICARARI (PRTRNT54T18E783V) -controricorrente- nonchè contro REV-GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI, BANCA MARCHE IN RISOLUZIONE SPA - IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.364/2023 depositata il 28/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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partecipazione alla procedura ripetibili spese di gratuito patrocinio spese di difesa anticipo delle spese indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10853/2023 R.G. proposto da : SAGRETTI FRANCO, SAGRETTI ELEONORA, elettivamente domiciliati in ANCONA VIA MOLINO BASSO N, 2/B, presso lo studio dell’avvocato ORTINI GUERRINO (RTNGRN60R16G157L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PURPLE SPV S.R.L. e, per essa, quale mandataria, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato RENATO PERTICARARI (PRTRNT54T18E783V) -controricorrente- nonchè contro REV-GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI, BANCA MARCHE IN RISOLUZIONE SPA - IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.364/2023 depositata il 28/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizi di cassazione in favore delle altre intimat e , non avendo l e medesimesvolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Così decis