Court dismisses suspension of eviction proceedings due to lack of explicit reasoning on appeal plausibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the suspension of the eviction proceedings initiated by Albus S.r.l. against Bianchi and Romano, overturning the lower court's order. The lower court had suspended the case pending the final appeal in a related lease termination dispute, citing potential effects on Albus's standing. The Supreme Court ruled this insufficient because the lower court failed to explicitly assess the plausibility of the appeal's outcome or provide a reasoned prognosis on its merits, violating established case law requiring such explicit evaluation for discretionary suspensions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, second comma, cod. proc. civ.; The discretionary suspension of proceedings is only permissible when the judge in the second instance explicitly evaluates the plausibility of the contested decision and provides reasoned grounds for why it does not recognize the authority of the prior judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 8145/2024 R.G. proposto da Albus S .r.l. , rappresentat a e difes a dall’Avv. Pierpaolo Lucchese (p.e.c. indicata: pierpaololucchese@ordineavvocatiroma.org ), con domicilio eletto presso il suostudio in Roma, Via Nizza, n. 45 ; –ricorrente – contro Bianchi Elena e Romano Annalisa; –intimate – avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Latina emessa all’udienza del 27 febbraio 2024 nel procedimento n. 2310/2021 Oggetto Procedimento civile - Sospensione del processo -Procedimenti pendenti in gradi diversi - Sospensione - Condizioni e presupposti R.G.;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere Emilio Iannello. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino che chiede , in accoglimento del proposto regolamento di competenza, disporsi la prosecuzione del processo. Rilevato che: nel corso di giudizio promosso innanzi al Tribunale di Latina dalla Albus S.r.l. contro Elena Bianchi e Annalisa Romano con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida in relazione a contratto di locazione di immobile ad uso diverso, nel quale le intimate si sono costituite eccependo tra l’altro la pendenza di separato giudizio promosso dalla originaria locatrice, dante causa della Albus, per la risoluzione del medesimo rapporto, trascorso il procedimento nella fase a cognizione piena, il giudice adito ─ rilevato che le parti avevano dato atto che detto separato giudizio era stato definito in primo grado con la declaratoria della risoluzione del contratto di locazione nel quale sarebbe subentrata la Albus e che avverso tale sentenza (n. 1811/2021) era stato proposto appello ─ ha ordinato la sospensione del processo, ex art. 337 , secondo comma, cod. proc. civ., in attesa della definizione del procedimento di appello relativo alla sentenza n. 1811/2021 e del relativo passaggio in giudicato; avverso tale ordinanza di sospensione la Albus S.r.l. propone regolamento di competenzacon unico motivo; le intimate non controdeducono; il P.M. ha concluso per la prosecuzione del giudizio; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: a fondamento del proposto regolamento la ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la sospensione facoltativa e la nullità del relativo provvedimento per mancanza di motivazione; il ricorso è fondato; l’ordinanza impugnata motiva la disposta sospensione con il solo rilievo che il passaggio in giudicato della pronuncia resa nel separato giudizio avrebbe effetti costitutivi anche in relazione alla posizione della Albus S.r.l., privandola della legittimazione attiva ad agire per la risoluzione del medesimo contratto, in quanto non sarebbe più validamente subentrata nella posizione della sua dante causa Sansone Maria, stante l’effetto retroattivo ex art 1458 c.c. della risoluzione in quella sede pronunciata; manca invece alcuna prognosi sulle possibilità di accoglimento dell’appello; va ricordato che, secondo pacifico indirizzo, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. , è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass.12 / 11 / 2014, n. 24046; 23 / 10 / 2015, n. 21664; 02 /0 9 / 2015, n. 17473;29/05/2019, n. 14738; 08/07/2020, n. 14146); nel caso di specie una tale necessaria valutazione manca del tutto; il Tribunale si è invero limitato a rilevare che la sentenza di primo grado pronunciata nella causa pregiudicante, se confermata, sarebbe potenzialmente idonea ad incidere sulla propria causa, pregiudicata, in quanto destinata, ove confermata, a privare di legittimazione attiva Albus; ha così dunque solo registrato in astratto una delle possibili ricadute, in ragione di uno dei possibili esiti dell’altro giudizio, sul giudizio davanti a lui, ma non ha effettuato alcuna prognosi: in pratica si è limitato a dire che poiché l’eventuale conferma della sentenza oggetto di appello avrebbe un certo effetto, era giustificata la sospensione; in tal modo ha ragionato come deve ragionare il giudice che sospenda ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., mentre avrebbe potuto sospendere solo se avesse ritenuto – spiegando ne le ragioni - controvertibile la decisione appellatae possibile una prognosi positiva circa l’esito dell’appello; in accoglimento del ricorso dev’essere dunque disposta la prosecuzione del giudizio, con termine per la riassunzione di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza; si rimettono le spese al giudizio di merito considerato che non risultache la sospensione sia stata sollecitata dalla parte convenuta;
P.Q.M.
dispone la prosecuzione del processo. Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Latina termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Rimette il regolamento delle spese al giudizio di merito. Così deciso in Roma, nella Camera di con