Court dismisses appeal against order rejecting joinder of related rental contract proceedings as preparatory.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for jurisdictional regulation inadmissible. The appellant challenged an order rejecting a request to join two pending rental contract proceedings before different sections of the same judicial office. The court ruled that such an order is merely preparatory and lacks decisive content regarding the transfer of jurisdiction, thus precluding appeal under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: An order rejecting or granting a joinder of proceedings before the same judge or different sections of the same judicial office is a preparatory act devoid of decisive content on jurisdiction and therefore inadmissible via regulation of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 10892 /2024 R.G. proposto da Tufano Avv. Sabato , rappresentat o e difes o da sé stesso (p.e.c. indicata: sabato.tufano@forotorre.it); –ricorrente – contro Falanga Giuseppa; –intimata – avverso l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziataemessa all’ esito dell’udienza del29 marz o 2024 nel procedimento n. 3392 /202 3 R.G.; Oggetto Regolamento di competenza - Procedimenti pendenti davanti a diverse sezioni distaccate dello stesso ufficio giudiziario - Istanza di riunione - Provvedimento di accoglimento o rigetto - Natura decisoria -Esclusione -Conseguenze Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere Emilio Iannello. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratr ice Generale Rosa Maria Dell’Erba che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
Rilevato che: l’Avv. SabatoTufano propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, all’esito dell’udienza a trattazione scritta del29 marzo 2024, nel procedimento iscritto al n. 3392/ 20 23 R.G. avente ad oggetto domanda di risoluzione del contratto di locazione, con cui il Tribunale ha respinto l’istanza di riunione per connessione con il proc. n . 5837/ 20 23 R.G. pendente presso lo stesso Tribunale ed avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione; l’intimataè rimasta tale; il P.M. ha concluso per la inammissibilità del proposto regolamento; considerato che: il ricorso è inammissibile; secondo pacifico indirizzo, cui va qui data continuità, « il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii e pertanto non è impugnabile con il regolamento di competenza»(Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8757 del 30/04/2015 , Rv. 635113; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7707 del 24/03/2017 , Rv. 643686); non avendo l’intimata svolto difese non v’è luogo a provvedere sulle spese;va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misua pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il proposto regolamento. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte