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Ordinanza — n. 2868/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction objection, ruling ordinary court of Turin has exclusive competence under contract clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2868/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the jurisdiction objection raised by Soana Forze Motrici S.r.l. against the Brescia Tribunal. The municipality argued that the Regional Water Tribunal should hear the case due to public water regulations, while the company relied on an exclusive forum clause in their 2011 agreement. The court rejected the public interest argument, holding that the dispute concerns private contractual obligations and thus the ordinary court of Turin is the exclusive forum.

Regesto Legislator

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Art. 29 comma 2 Cod. Civ.; Art. 9 agreement: where parties agree on an exclusive forum, the ordinary court of that location has jurisdiction, excluding alternative forums even if public water regulations are involved.

Parole chiave

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exclusive forum clause jurisdiction objection ordinary court competence contractual agreement public water regulations imposta speciale sulle forze idrauliche competenza territoriale foro d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 29 comma 2 Cod. Civ.
Art. 9 agreement
Art. 47 c.p.c.
Art. 5 comma 5 d.m. n. 55 del 2014
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
1706); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 47 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/01/2020, n. 504
in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n.
Cass. 23/10/2015, n. 21672
Cass. 25/02/2015, n. 3881
Cass. 29/01/2015, n. 1706
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 12264 /2024 R.G. proposto da Soana Forze Motrici S.r.l., rappresentata e difes a dall’Avv. Cesare Mainardis (p.e.c. indicata: cesare.mainardis@avvocatiudine.it); –ricorrente – contro Comune di Ronco Canavese, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Cesare Cereda (p.e.c. indicata: sergiocesare.cereda@milano.pecavvocati.it) e Marco Radice (p.e.c. indicata: marco.radice@milano.pecavvocati.it); –controricorrente – Oggetto Regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia depositata in data 1 5 aprile 2024nel procedimento n. 14996/2023 R.G. .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere Emilio Iannello. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat or e Generale Michele Di Mauro , che chiede che la Corte rigetti l’istanza di regolamento di competenza proposta da S.F.M. S.r.l. e, per l’effetto, dichiari la competenza del Tribunale ordinario di Torino. Rilevato che: il Comune di Ronco Canavese convenne in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la Soana Forze Motrici S.r.l. chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 120.000,00, oltre I va , quale corrispettivo dovuto, per gli anni dal 2019 al 2022, in base ad un accordo stipulato in data 18/03/2011 con la Società Subalpina Energie Rinnovabili S.r.l., a cui era subentrata la s ocietà convenuta, con cui si definivano i rispettivi obblighi connessi alla realizzazione di un impianto idroelettrico nell’ambito del territorio comunale; costituendosi con comparsa tempestivamente depositata la società convenuta eccepì preliminarmente l’incompetenza dell’adito Tribunale:

a) anzitutto ratione materiae, per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino;

b) in subordine, ratione loci,per essere competente il Tribunale di Torino, quale foro convenzionale esclusivo giusta clausola contenuta nell’art. 9 del citato accordo; con ordinanza depositata in data 11 aprile 2024 e comunicata dalla cancelleria per via telematica in data 15 aprile 2024 il Tribunale ha così disposto (si trascrive dall’ordinanza per quanto interessa): «Rilevato che parte convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale posto che la Convenzione sottoscritta tra le parti all’art. 9 stabilisce che “per eventuali controversie tra le parti si stabilisce esclusivo foro di competenza quello di Torino”; rilevato che parte attrice non ha contestato la predetta pattuizione; rilevato che nel caso specifico al giudice designato è attribuita competenza esclusiva (ai sensi dell’art. 29, comma 2 del Cod. Civ.) - che esclude appunto quella concorrente dei fori alternativi…

P.Q.M.

dichiara l’incompetenza del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Torino…»; avverso tale provvedimento la Soana Forze Motrici S.r.l. ha proposto regolamento di competenzacon unico motivo; il Comune di Ronco Canavese ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c.; il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale ordinariodi Torino; considerato che: a fondamento del proposto regolamento l’ente ricorrente deduce che erroneamente il giudice a quo abbia, per implicito, rigettato la preliminare eccezione di incompetenza per materia, così violando l’art. 140 lett.

c) del r . d . n. 1775 del 1933 , a mente del quale «appartengono in primo grado alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche: … c) Le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica»; sostiene,infatti, che l’oggetto della controversia (validità e liceità della convenzione pattuita tra le parti e relativa alla realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico) incida comunque, almeno indirettamente, sugli interessi connessi al regime delle acque e che tanto dovrebbe ricavarsi dal tenore testuale della convenzione, ponendo questa, a carico di ciascuna delle parti, prestazioni che, direttamente o indirettamente, incidono sull’utilizzo delle risorse idriche;

è infondata l’eccezione preliminarmente opposta dalla resistente di inammissibilità del regolamento in assenza di alcuna espressa pronuncia del giudice a quo in merito alla eccezione di incompetenza per materia (di tale eccezione, come visto,non facendosi alcun cenno nell’ordinanza, nemmeno nella parte motiva); secondo pacifico indirizzo, infatti, cui va data continuità, il regolamento necessario di competenza presuppone bensì una statuizione del giudice adito sulla competenza, ma questa può anche essere implicita(v. C ass. 21 /0 9 / 2016, n. 18535 ), sempre che si tratti di provvedimento che abbia ad oggetto una decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza (Cass.22/05/2000, n. 6632; 14 /0 6 / 1990, n. 5825 ) , requisiti certamente presenti nella specie, non potendosi dubitare che si tratti di provvedimento idoneo a chiudere il procedimento davanti al giudice adito e che la valutazione della competenza secondo criteri di riparto per territorio presupponga necessariamente quella negativarelativa al piano sovraordinatodel riparto ratione materiae ; ciò precisato,il ricorso si appalesa però infondato; secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, «ai fini della discriminazione tra la competenza dell'autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, occorre aver riguardo all'oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato solo quando involge questioni sulla demanialità delle acque, o sul contenuto o sui limiti di una concessione di utenza, o sul diritto, nei confronti dell'amministrazione, alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida, comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque; rientrano, invece, nella competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie fra privati che, pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica, non investono la legittimità e la portata di quest'ultima e non toccano quindi l'interesse della pubblica amministrazione, ma riflettono esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti, e di stabilire se essa abbia o meno l'attitudine ad incidere, modificandoli, sui rapporti preesistenti fra le parti»(Cass. n. 1681 del 12/03/1984, Rv. 433745, che, sulla base di tale principio, ha ritenuto correttamente affermata la Competenza del tribunale ordinario su una controversia nella quale si discuteva della validità e dell'efficacia di una convenzione con la quale una società elettrica, cui era succeduta l'Enel, avendo presentato una domanda di concessione di derivazioni d'acqua, si era obbligata a fornire gratuitamente energia elettrica ad un privato, titolare di una precedente derivazione incompatibile, il quale a sua volta aveva rinunciato all'opposizione proposta contro la richiesta della società; v. anche, conff., Cass. n. 4699 del 2017 ; n. 10785 del 1999;n. 8291 del 1994; n. 4592 del 19 81 ; 4250 del 19 79 ; 3328del 1971; 2 941 del 19 69 ; n. 165 del 19 67 ); nel caso di specietrattasi certamente di controversia del secondo tipo, non assumendo rilievo in senso opposto, di per sé, la natura pubblica di una delle due parti; la lite, invero, « pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una del le parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica», non investe «la legittimità e la portata di quest'ultima e non tocca[…]quindi l'interesse della pubblica amministrazione», ma riflett e « esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti»;

è pacifico,invero, in causa che la concessione di derivazione idrica costituisce provvedimento di competenza non del Comune di Ronco Canavese, ma della Città Metropolitana di Torino, che la rilasciò, peraltro, con D.D. n. 360-22346, in epoca successiva alla stipula della Convenzione de qua, così come ancora successiva è l’Autorizzazione Unica ex d.lgs. n. 239 del 2003 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto idroelettrico; la concessione e i diritti doveri da essa derivanti nei riguardi del concedente costituiscono, dunque , solo il presupposto della convenzione con il Comune di Ronco Canavese e non sono da essa in alcun modo incisi, essendo tale convenzione diretta solo a regolare i rapporti tra le parti in funzione dei reciproci interessi nascenti dalla realizzazione e dalla gestione dell’impianto idroelettrico; da un lato, infatti, la società concessionaria si obbligava, nei confronti del Comune a: gestire la produzione di energia idroelettrica per tutta la durata della concessione; utilizzare preferibilmente manodopera ed imprese residenti nel Comune di Ronco Canavese per la conduzione e/o sorveglianza degli impianti, compatibilmente con le capacità locali; ottemperare al rilascio di acqua in alveo all'opera di presa (Deflusso Minimo Vitale) come prescritto dal disciplinare di concessione; installare macchinari conformi alle norme antinquinamento (acustico, atmosferico e idrico); ripristinare a regola d'arte il suolo interessato dai lavori per la realizzazione delle opere; sostenere tutte le spese necessarie e conseguenti alla costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto, inclusi i costi per gli allacciamenti e il trasporto dell'energia elettrica prodotta, senza che nessuna spesa possa essere posta a carico del Comune di Ronco Canavese; effettuare l'asfaltatura a regola d'arte della strada comunale di collegamento alla frazione Servino e mantenerla ordinariamente per tutta la durata della convenzione; dall’altro, il Comune si obbligava a: fornire tutta la collaborazione necessaria per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie a perseguire gli obiettivi condivisi nella convenzione; n on stipulare altri accordi per l'utilizzo idroelettrico del torrente Servino che possano pregiudicare gli obiettivi della concessionaria; f ornire alla stessa tutta la collaborazione tecnica ed amministrativa necessaria per il raggiungimento degli obiettivi esposti;c oncedere ad essa, al prezzo di Euro 1, il diritto di superficie per tutti i terreni di proprietà comunale interessati dalle opere in progetto, per tutta la durata della concessione di derivazione ad uso idroelettrico, compresi eventuali rinnovi; rilasciare tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni che la societàpotrà richiedere ed occorrenti per la realizzazione delle opere in progetto, compatibilmente con la normativa vigente; curare in collaborazione con la stessa le relazioni con gli altri enti pubblici interessati, necessarie per una rapida realizzazione dell'impianto; s ollecitare e favorire i rapporti con i terzi, enti pubblici o privati, per l'ottenimento delle servitù di condotta e/o di passaggio per l'accesso alle opere previste su tutti i terreni non di proprietà comunale, senza impegno finanziario per il Comune; supportare l'iniziativa presso gli enti pubblici e/o i soggetti privati a qualsiasi titolo interessati dalla realizzazione delle opere in progetto, con i mezzi consentiti dalle leggi vigenti: il tutto verso il corrispettivo regolato dall’art. 3, la cui interpretazione costituisce tema precipuo della controversia; va ricordato che ─ come rimarcato nel precedente di Cass. n. 4699 del 2 017 ( che, diversamente da quanto postulato in ricorso, riguarda un caso per molti versi sovrapponibile ) ─ ai comuni non è attribuita alcuna competenza diretta in materia di rilascio delle concessioni in materia di acque pubbliche, ma essi partecipano ai procedimenti a mministrativi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti idroelettrici solo in relazione all'impatto ambientale di questi nei rispettivi territori; di conseguenza, l'accordo concluso tra il comune e l'impresa non può cheriguardare l'ambito delle competenze riservate all'ente locale, estranee all'utilizzazione delle acque pubbliche; del resto la parte ricorrente rimane assolutamente nel vago nello spiegare come e perché la convenzione sarebbe incidente direttamente od indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque; a nzi è essa stesa a confessare il contrario, là dove, a pag. 10 del ricorso , dopo avere rassegnato gli impegni del Comune, dice che si tratta « di obbligazioni tutte connesse alla realizzazione dell’impianto, e dunque al successivo sfruttamento della risorsa idrica da parte della società»: ma la realizzazione dell’impianto e lo sfruttamento della risorsa idrica non si vede come di per sé possano incidere sull’interesse pubblico connesso al regime delle acque, non senza che assuma rilievo che un interesse del Comune non c’è, non essendo esso il concedente; deve essere dunque dichiarata la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Torino; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misua pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13;

P.Q.M.

dichiarala competenza del Tribunale Ordinario di Torino. Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Torino iltermine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza. Condanna la s ocietà ricorrente al pagamento, in favore dell’ente resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo un